Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22835 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22835

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10425/2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CARROZZA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI BALESTRA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

M.P., D.G., D.I.;

– intimati –

e contro

D.C.E., considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO S. LA PEDALINA, giusta procura

speciale notarile;

– resistente con procura –

nonchè da:

M.P., D.G., D.I., considerati domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO LA PEDALINA giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CARROZZA giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 740/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

udito l’Avvocato MAURIZIO MORGANTI per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO LA PEDALINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del febbraio 1993, T.A. venne autorizzata a procedere a sequestro conservativo, fino alla concorrenza di 35 milioni di Lire e in danno di S.M., sulla quota indivisa di un terzo di un immobile di cui il S. era comproprietario insieme ai fratelli.

Con atto notarile dell’ottobre 1999, l’immobile venne venduto dai fratelli S. a D.G. e M.P., che effettuarono l’acquisto in favore dei figli minori D.I. e C..

Avverso l’atto di vendita, la T. propose – nell’aprile 2003 -azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per sentirne dichiarare l’inefficacia in relazione alla quota indivisa di un terzo già spettante a S.M..

Con sentenza n. 325/2008, la Corte di Appello di Messina accertò il credito della T. in oltre 43.200,00 Euro e confermò il sequestro conservativo, estendendolo fino all’importo di 51.645,69 Euro.

Con sentenza n. 563/2010, il Tribunale di Messina accolse la domanda revocatoria della T., dichiarando l’inefficacia della vendita nei suoi confronti (limitatamente alla quota di proprietà del S.).

Pronunciando sul gravame proposto dalla M. e da D.G., I. e C., la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’azione revocatoria della T., in quanto proposta in carenza di interesse ad agire a fronte della misura cautelare del sequestro conservativo, che comportava l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di disposizione patrimoniale compiuto dal S..

Ha proposto ricorso per cassazione la T., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; hanno resistito sia il S. che D.G., M.P. e D.I.; questi ultimi hanno proposto ricorso incidentale basato su due motivi; ad esso ha resistito, con proprio controricorso, la T..

Tutte le parti hanno depositato memoria, mentre il difensore di D.C. ha prodotto procura notarile per la partecipazione alla discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto di dover preliminarmente valutare se, allorchè propose l’azione revocatoria, la T. “avesse o meno un interesse ad agire che (…) presentasse i requisiti della attualità e della concretezza e si identificasse nella esigenza della parte di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice”.

Rilevato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’interesse ad agire, benchè la T. “avesse già ottenuto a garanzia del proprio credito un provvedimento di sequestro conservativo trascritto prima dell’atto di compravendita ed opponibile ai compratori”, la Corte ha dato atto dell’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, riconducibile a Cass. n. 997/1996 e a Cass. n. 19216/2013 che hanno – rispettivamente – riconosciuto e negato l’interesse a proporre azione revocatoria in relazione alla vendita di un bene già assoggettato dal creditore a sequestro conservativo.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che, “avuto riguardo al momento in cui l’azione pauliana fu esperita dalla T. (…), l’attrice fosse carente di un interesse ad agire concreto ed attuale avendo ella già a propria disposizione, e a prescindere dal risultato conseguibile con l’esercizio della revocatoria ordinaria dell’atto dispositivo, l’attuale risultato della inefficacia in suo pregiudizio di quello stesso atto di disposizione avente ad oggetto la cosa sequestrata che espressamente le veniva riconosciuto dall’art. 2906 c.c.”; ha aggiunto che “l’attore ha l’onere di fare ricorso a strumenti che la legge gli accorda evitando di duplicare i mezzi di tutela e di aggravare la posizione del convenuto oltre che di favorire la economicità dell’azione processuale”, osservando che “ritenere che comunque quell’atto fosse revocabile per l’ipotesi in cui il pignoramento fosse divenuto inefficace anche per fatto addebitabile al creditore, equivale a riconoscere a quest’ultimo una possibilità di scelta dello strumento giudiziario che si pone ai limiti dell’uso distorto degli strumenti di tutela del proprio diritto”.

2. Col primo motivo, la T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2906 c.c., degli artt. 100,112 e 132c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

La ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato la circostanza (già dedotta dalla T. in primo grado, con memoria ex art. 183 c.p.c.) che il sequestro era stato autorizzato e trascritto sino alla concorrenza di un importo (di 35 milioni di Lire, pari a 18.076,00 Euro) inferiore al credito effettivo della sequestrante (in seguito accertato dalla Corte di Appello in oltre 43.200,00 Euro) e che la successiva estensione del sequestro fino alla concorrenza di 51.645,69 Euro (disposta con sentenza n. 325/2008 della Corte di Appello di Messina) non era opponibile ai terzi acquirenti; premesso che “la verifica della sussistenza dell’interesse ad agire ex art. 2901 c.c., deve essere effettuata, non già in astratto (…), bensì con riferimento alla specificità della fattispecie, in relazione alla quale si definiscono gli effetti e la operatività del sequestro medesimo, in funzione della realizzazione del credito del quale si richiede la tutela”, rileva che “la garanzia delle ragioni creditorie della (…) T. per la quota accertata con la sentenza di appello, non essendo coperta dal sequestro conservativo trascritto, determina il sorgere dell’interesse all’esercizio dell’azione revocatoria” e che, quindi, l’interesse ad agire era concreto ed attuale già al momento della proposizione della domanda (aprile 2003); evidenzia, infine, che mentre l’azione revocatoria giova solamente al creditore che l’ha esperita, il pignoramento conseguente alla conversione del sequestro conservativo espone l’originario sequestrante al concorso con altri possibili creditori.

2.1. Esiste effettivamente un contrasto fra le due pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza impugnata (Cass. n. 997/1996 e Cass. n. 19216/2013), entrambe concernenti ipotesi di azione revocatoria relativa al trasferimento di un immobile già sottoposto a sequestro conservativo in favore del medesimo creditore, che tuttavia – contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale – non considerano fattispecie “del tutto sovrapponibili” a quella in esame.

Nel caso esaminato da Cass. n. 997/96, la revocatoria era stata proposta dopo che il pignoramento in cui si era convertito il sequestro conservativo era divenuto inefficace per inosservanza, da parte del creditore sequestrante, degli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.: confermando le sentenze di merito che avevano accolto la revocatoria, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “la vendita da parte del debitore del bene immobile, assoggettato dal creditore a sequestro conservativo, è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest’ultimo, sotto il profilo del pericolo della impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito, se dovessero venir meno per una qualsiasi causa (anche se riconducibile all’errore o all’inerzia del creditore stesso) gli effetti conservativi della misura cautelare, e il creditore, pertanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti, può utilmente agire con l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., perchè sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione patrimoniale del debitore”.

Nel caso considerato da Cass. n. 19216/2013, in cui non si era posto alcun problema di inefficacia del pignoramento, la Corte di Appello aveva ritenuto – invece – che difettasse l’estremo dell’eventus damni stante l’inefficacia, nei confronti del creditore, degli atti dispositivi successivi al sequestro (ex art. 2906 c.c.), con conseguente difetto di interesse all’azione revocatoria; a conferma di tale pronuncia, la Corte ha affermato che, “richiesto dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 2906 c.c., che di tale alienazione stabilisce l’inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante (…). Pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 2906 c.c., il creditore – trascritto, anteriormente all’atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato – può procedere all’espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, difettando, quindi, l’interesse all’esperimento dell’azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro”.

Come detto, il caso in esame non è esattamente sovrapponibile in fatto – ad alcuno dei due precedenti: la revocatoria è stata proposta prima della conversione del sequestro in pignoramento e soltanto in pendenza di giudizio revocatorio si sono determinate la conversione del sequestro (con estensione dell’importo autorizzato) e l’inefficacia del pignoramento per inosservanza dell’art. 156 disp. att. c.p.c. (circostanza, questa, che risulta accennata dalla sentenza impugnata a pagg. 5, 8 e 12, oltrechè evidenziata dal S. in controricorso e affermata dalla T. nella memoria ex art. 378 c.p.c.).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il motivo sia fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

3.1. Va escluso che le tutele assicurate dal sequestro conservativo e dall’azione revocatoria siano equivalenti e che la concessione della misura cautelare faccia venir meno, per il creditore, l’interesse ad agire in revocatoria, tanto più nell’ipotesi in cui l’azione revocatoria venga esercitata – come nel caso – in pendenza del giudizio di merito conseguente alla concessione del sequestro.

E’ vero che i due istituti condividono l’effetto di determinare l’inefficacia, per il creditore, di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore, ma ciò avviene in condizioni e con effetti tutt’altro che omogenei, se solo si considera che:

a) la tutela apprestata dall’art. 2901 c.c., giova unicamente al creditore che abbia esperito la revocatoria, a favore del quale soltanto di determina l’effetto dell’inefficacia relativa dell’atto revocato, con possibilità di aggredire il bene presso il terzo acquirente e senza che all’esecuzione possano partecipare altri creditori in concorso col procedente (cfr. Cass. n. 3676/2011: “l’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest’ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari”; cfr. anche Cass. n. 13972/2007 e Cass. n. 7218/1997); diversa è la possibilità di soddisfarsi in via esecutiva a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, giacchè – alla stregua di ogni altro pignoramento – esso lascia aperta la possibilità di intervento di altri creditori, con le limitazioni satisfattive conseguenti al concorso (cfr. Cass. n. 7218/1997: “al momento dell’attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi” e “il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori”);

b) la tutela assicurata dal sequestro soffre i limiti derivanti dall’importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, atteso che, sebbene non richiesta dall’art. 671 c.p.c., l’espressa indicazione del quantum cautelato diviene vincolante ai fini dell’attuazione del sequestro, della sua opponibilità ai terzi e della successiva esecuzione (cfr. Cass. n. 7218/1997 e la stessa Cass. n. 19216/2013, che sottolinea come l’acquisto del terzo non abbia effetto alcuno sulla garanzia “nei limiti dell’ammontare della somma per cui è stata concessa la cautela”); al contrario, il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria consente al creditore di soddisfarsi per l’intero suo credito sul bene oggetto dell’atto revocato, senza che l’acquirente possa opporgli limiti di sorta;

c) la tutela derivante dal sequestro è, inoltre, necessariamente condizionata dalle vicende del procedimento cautelare e del successivo giudizio di merito ed è esposta alla possibilità di revoca della misura (o della modifica con riduzione dell’importo cautelato), nonchè all’eventualità che si determinino ipotesi di estinzione del pignoramento, sia per mancata osservanza degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., sia per altre cause (ad es., ex art. 631 c.p.c.); il tutto con effetti irreversibili, giacchè una volta estinto il pignoramento conseguito al sequestro, si determina l’impossibilità per il creditore di aggredire ulteriormente il bene alienato a terzi; al contrario, la tutela apprestata dall’art. 2901 c.c., si stabilizza col passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria (cfr. Cass. n. 17311/2016) e resta insensibile ad eventuali vicende estintive del successivo pignoramento, che – nei limiti della prescrizione – potrà comunque essere rinnovato, con ampia possibilità per il creditore di soddisfarsi sul bene trasferito al terzo.

3.2. Nello specifico, la tutela accordata dal sequestro si è rivelata tutt’altro che equivalente a quella ricavabile dall’accoglimento dell’azione revocatoria giacchè:

il vincolo derivante dal sequestro era opponibile all’acquirente nei soli limiti dell’importo per il quale era stato originariamente autorizzato, senza possibilità di agire esecutivamente per il maggiore credito successivamente accertato in via definitiva;

la T. ha subito gli effetti dell’estinzione ex art. 156 disp. att. c.p.c., collegati allo specifico regime di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, cui non sarebbe stata esposta in caso di esperimento vittorioso della revocatoria; nè può ritenersi che la circostanza che l’effetto estintivo sia conseguenza di un’omissione della creditrice (o – comunque – di una sua scelta, secondo la prospettazione compiuta dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.) valga a escludere l’esistenza di una differenza strutturale e funzionale fra gli strumenti del sequestro conservativo e dell’azione revocatoria che – ai fini della valutazione dell’interesse ad agire – va apprezzata sul piano oggettivo, a prescindere dall’imputabilità dell’effetto estintivo del pignoramento;

quand’anche il pignoramento non si fosse estinto, la creditrice sarebbe stata esposta al concorso con altri creditori, vedendo pertanto ridotte le sue possibilità satisfattive rispetto a quelle di un’azione esecutiva avviata in esito all’accoglimento della revocatoria.

3.3. La tesi della fungibilità delle tutele – recepita dalla sentenza impugnata – non tiene conto dello scarto “diacronico” esistente fra i due strumenti: l’uno (il sequestro) opera in via preventiva, essendo volto a rendere inefficace per il creditore un atto dispositivo soltanto temuto, mentre l’altro (la revocatoria) è volto a rendere relativamente inefficace, in via successiva, un atto già compiuto.

E’ proprio questo scarto temporale (che riflette un’oggettiva diversità di presupposti) a determinare la possibilità che il creditore che abbia chiesto ed ottenuto una misura cautelare possa richiedere in un secondo momento, ossia quando sia stato compiuto l’atto dispositivo prima soltanto temuto, la tutela revocatoria; e quest’ultima, lungi dal sovrapporsi alla prima, risulta idonea ad assicurare una tutela tendenzialmente più ampia (stante l’esclusione del concorso con altri creditori) e non esposta ai “rischi” di capienza o inefficacia correlati al provvedimento cautelare e al pignoramento in cui questo si sia convertito.

La circostanza che i due strumenti condividano l’effetto dell’inopponibilità al creditore non è idonea a stabilire una piena uniformità di tutela che – sola – potrebbe giustificare l’affermazione del difetto di interesse a proporre la revocatoria da parte del creditore che già abbia ottenuto un sequestro conservativo, cosicchè l’esclusione, per quest’ultimo, della possibilità di agire in revocatoria finirebbe col penalizzarlo senza ragione rispetto al creditore che si sia attivato soltanto in via successiva al trasferimento del bene da parte del debitore; nè può tralasciarsi di considerare che l’atto dispositivo del debitore introduce un elemento di assoluta novità (che Cass. n. 997/1996 ha sintetizzato efficacemente col rilievo che “il creditore avrebbe ancora potuto agire esecutivamente, anche se era divenuto inefficace il pignoramento, se contemporaneamente non fosse divenuto a lui opponibile il contratto di compravendita dell’immobile, che intendeva assoggettare ad esecuzione”) rispetto al quale deve riconoscersi al creditore la possibilità di reagire, a prescindere dalla preesistenza di un provvedimento cautelare.

3.4. Deve conseguentemente ritenersi che la sentenza impugnata abbia erroneamente affermato l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse ad agire, sul presupposto di una equivalenza delle tutele assicurate dal sequestro conservativo e dall’azione revocatoria che non può essere affermata in termini generali e che non è configurabile nel caso specifico.

4. Il primo motivo va pertanto accolto nei termini di cui sopra, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio alla Corte di merito per il nuovo esame della controversia.

Il ricorso incidentale (concernente il regolamento delle spese di primo grado e il rimborso delle somme versate dagli acquirenti a titolo di spese processuali) resta assorbito.

5. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, dichiarando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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