Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22835 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21757-2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato VALENTINA NANULA,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Stefania

Paravani, in ROMA, V.le delle MILIZIE 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2019 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.S., cittadino (OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) nella provincia di (OMISSIS), regione (OMISSIS), presentava domanda per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quella sussidiaria o umanitaria.

Il richiedente, musulmano sunnita, membro del partito indipendentista per il (OMISSIS), dichiarava di avere lasciato il (OMISSIS) per ragioni di natura politica. Narrava che durante una manifestazione, svoltasi il (OMISSIS), quale senior member del partito, era salito sul palco insieme ad altri membri ed aveva iniziato ad urlare slogan contro le autorità (OMISSIS), per lo più contro lo stato del (OMISSIS); che in seguito all’intervento armato della polizia (con bastoni e lacrimogeni), il ricorrente era stato colpito al naso e, svenuto, era stato portato in ospedale da due compagni di partito, rianimandosi dopo circa due ore; che, appena sveglio, era stato avvisato dal padre che la polizia era andata da lui; che il giorno dopo era stato avvisato da un dirigente del partito che era ricercato per tradimento alla patria: reato punito con la pena di morte; che per timore di essere imprigionato decideva di lasciare il (OMISSIS), il 7.2.2015, con l’aiuto di un trafficante pagato dal partito e che, dopo avere attraversato l’Iran, la Turchia, la Grecia e l’Ungheria, era arrivato in Italia nel luglio 2015.

Con ordinanza in data 13.4.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Contro tale ordinanza proponeva impugnazione M.A. chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Con sentenza n. 455/2019, depositata in data 13.3.2019, la Corte distrettuale rigettava l’appello.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resiste il Ministero dell’Interno con contoricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 per non avere la Corte d’Appello di Brescia, sezione terza civile, assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita nella materia che ci occupa”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

1.3. – Tanto premesso, va rilevato che la Corte distrettuale ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del (OMISSIS) in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante deducendo viceversa che la situazione politica quantomeno di tale zona del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile.

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta (come detto) da siti internazionali accreditati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre idonee fonti, da cui trarre altre considerazioni sulla situazione del paese. Laddove, poi correttamente la Corte di merito ha rilevato che i fatti allegati dal richiedente non attengono in alcun modo ad situazioni di violenze indiscriminate; dovendosi escludere alcun pericolo di applicazione di pena di morte o di trattamento disumano o degradante, giacchè in nessuna parte del racconto o del ricorso il ricorrente aveva allegato che, in caso di rimpatrio, avrebbe rischiato la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato.

Al pari, dunque, di quello riguardante la credibilità del racconto del richiedente, anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra detto) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI, per non avere la Corte d’Appello di Brescia (…) riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese, e in ragione dell’attuale situazione interna del paese di origine”.

2.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. – In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

2.3. – Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.”.

A tal riguardo il motivo appare ulteriormente inammissibile anche alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

3. – Peraltro, le proposte censure, così come articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

4. – Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis,n. 1, come reinterpretato da Cass., sez. un., n. 7155 del 2017. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. D.P.R. n. 115 del 2002, Ex art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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