Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22835 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19282/2018 R.G. proposto da:

F.A.M., rappresentato e difeso dall’avvocato

Cannata Andrea giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3887/2018 depositato il 29-5-2018 e comunicato a mezzo pec nella stessa data il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di F.A.M., cittadino della Costa d’Avorio, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il Tribunale, dopo aver preliminarmente disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza formulata nel ricorso, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere figlio di un sostenitore del partito FPI e di essere fuggito perchè ricercato dalla Polizia proprio in ragione di detta parentela. Secondo il Tribunale, il ricorrente aveva fatto un generico e fumoso riferimento a problematiche politiche che avevano caratterizzato la storia della Costa d’Avorio in passato ed avevano avuto uno sviluppo temporale limitato. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della Costa d’Avorio, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione della Direttiva 2013/32/UE e della L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre la comparizione delle parti e l’audizione del richiedente, sebbene richiesto in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non si è attenuto ai criteri legali di valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, poichè non ha valutato i riscontri oggettivi relativi alla situazione generale del Paese di origine, come attestata nel report annuale di Amnesty International e da altre fonti accreditate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Lamenta il ricorrente, in punto di diritto, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, sia necessario verificare la sussistenza di condizioni di vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del Paese di origine e che detto accertamento sia stato, nella specie, del tutto omesso. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha fatto automaticamente discendere il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria dal rigetto delle due domande principali, senza considerare che la misura di protezione minore e residuale necessita di valutazione autonoma, con riguardo alla sfera umana e personale del richiedente ed alla compromissione, nel Paese di origine, di diritti inalienabili, quali quello alla salute e all’alimentazione.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui appena di seguito si dirà, preliminarmente esclusa la sua inammissibilità, eccepita dal Ministero, per difetto di autosufficienza, non ricorrente nel caso di specie, atteso che nel decreto impugnato si dà atto della richiesta del ricorrente, motivatamente respinta dal Tribunale, di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

4.1. Con orientamento costante, a cui il Collegio intende dare continuità, questa Corte ha affermato che “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 10786 del 2019; Cass. n. 5973 del 2019). Questa Corte ha precisato che non rileva in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Cass. n. 10786 del 2019 già citata). All’obbligo del giudice di fissare l’udienza di fissare l’udienza di comparizione delle parti non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass. n. 17717 del 2018 e Cass. n. 5973 del 2019 già citate).

4.2. Nella specie ricorre, dunque, la denunciata violazione, nel senso precisato, del D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46. Ne discendono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri, e la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA