Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22835 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/11/2016), n.22835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A., già Sanpaolo Imi s.p.a, già IMI s.p.a.
(C.F. (OMISSIS)), in persona dell’avv. F.M., a tanto
autorizzato in forza di procura speciale conferitagli
dall’amministratore delegato in data (OMISSIS), atto a rogito notaio
B.D. di (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Gabrielli Enrico ed
elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Teodosio
Macrobio n. 3;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.
– intimato –
avverso la sentenza n. 13458/10 del Tribunale di Roma depositata il
14 giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. Enrico GABRIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma ha accolto solo in parte l’opposizione di Intesa Sanpaolo s.p.a. allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., dal quale erano stati esclusi i crediti dell’opponente di Euro 147.928,54 per saldo debitore di un conto corrente bancario ed Euro 410.826,24 per anticipazioni su fatture, oltre interessi. Ha infatti ammesso al passivo soltanto il primo di tali crediti, mentre ha escluso il secondo sul rilievo che gli anticipi, versati sul conto corrente, erano già stati conteggiati ai fini del saldo di quest’ultimo.
La banca opponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per aver fatto parte del collegio decidente anche il giudice delegato del fallimento, in violazione della L. Fall., art. 99, comma 4 (nel testo applicabile ratione temporis).
1.1. – Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza ove alla violazione del dovere di astensione del medesimo non abbia fatto seguito l’istanza di ricusazione della parte interessata (cfr, tra le più recenti, Cass. 24866/2014, 16861/2013, 12115/2013, 10900/2010, 23930/2009, 13433/2007; contra Cass. 5426/2012, rimasta isolata), salvi i casi – qui non ricorrenti – di interesse proprio e diretto nella causa, che pone il giudice nella posizione sostanziale di parte (Cass. 23930/2009, cit., 528/2002), e d’incompatibilità derivante dalla previsione di diversa composizione del collegio giudicante – analoga al già intervenuto accoglimento della richiesta di autorizzazione all’astensione o dell’istanza di ricusazione – contenuta nella sentenza di cassazione con rinvio (Cass. Sez. Un. 5087/2008).
2. – Il secondo motivo, con cui, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta l’esclusione del credito di rimborso delle anticipazioni su fatture sul rilievo che le stesse, versate sul conto corrente, erano state conteggiate ai fini del saldo del medesimo, è invece fondato.
Dall’esame degli estratti del conto corrente riprodotti nel ricorso risulta che tali anticipazioni erano state conteggiate nell’attivo del conto stesso (colonna “entrate”), mentre solo per somme largamente inferiori risulta altresì l’annotazione a debito (nella colonna “uscite”) del relativo rimborso da parte della cliente. Il fatto che dette somme fossero state “conteggiate” ai fini del saldo del conto, dunque, pur essendo in sè vero, non ha alcun significato ai fini di escludere il credito per il rimborso delle anticipazioni, che comunque dall’estratto conto risulta essere avvenuto solo per somme largamente inferiori a quelle anticipate.
3. – Il terzo motivo di ricorso, con il quale si fa questione della mancata ammissione di consulenza tecnica contabile, è assorbito.
4. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di rimborso delle anticipazioni.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016