Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22834 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 13/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22834

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18398/2014 proposto da:

M.A.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARMINJON VITTORIO 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GASPARRO,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3643/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIULIO GASPARRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 15/11/2004, C.D. premesso che in qualità di imprenditore edile aveva eseguito lavori in esecuzione di contratti di appalto stipulati con il Comune di Decollatura; che, a seguito dell’inadempimento da parte del committente all’obbligazione di pagare il corrispettivo, aveva deferito la controversia ad arbitri ai sensi dell’art. 43 del Capitolato Generale di Appalto Opere Pubbliche approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, L. n. 741 del 1981, art. 5 e della L.R. Calabria n. 18 del 1983, art. 15, che prevedevano un arbitrato obbligatorio; che i Presidenti del Tar Calabria e della Corte di appello di Catanzaro (cui competeva, rispettivamente, la nomina del Presidente del collegio arbitrale e di uno dei componenti dello stesso) avevano indebitamente omesso di provvedere; e che, dopo avere atteso per circa due anni (dalla fine del 1986 all’inizio del 1989) egli aveva proposto ricorso alla Commissione europea dei diritti umani, all’esito del quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva accertato il suo diritto ad ottenere un’equa soddisfazione per la violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU(diritto ad un equo processo) – convenne il Governo italiano e il Ministero della Giustizia dinanzi al tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla violazione del diritto fondamentale di accesso alla tutela giurisdizionale e al mancato pagamento delle somme dovutegli in adempimento dei contratti di appalto, oltre accessori.

Il tribunale di Roma rigettò la domanda e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2013, ha confermato la pronuncia di rigetto sulla base dei seguenti rilievi:

– l’accertamento della violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU, contenuto nella decisione emessa dalla Commissione europea dei diritti umani e dal Comitato dei Ministri, ai sensi del previgente art. 32 della Convenzione, non costituiva accertamento di un “illecito comunitario”, attesa l’appartenenza di tali organi al Consiglio d’Europa e non all’Unione europea;

– in maniera inconferente, pertanto, l’appellante aveva richiamato la figura dell’ “illecito comunitario”, ponendola a fondamento della domanda di risarcimento del danno formulata dinanzi al giudice nazionale, in quanto, esclusa la possibilità di confondere il diritto europeo con il diritto della Convenzione EDU, quest’ultima, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ammette la possibilità di azionare giudizialmente in un secondo momento, nei confronti dello Stato di appartenenza, la violazione precedentemente accertata dagli organi da essa previsti, ma attribuisce a questi ultimi (all’epoca dei fatti, la Commissione europea dei diritti umani e il Comitato dei Ministri; successivamente, la Corte europea dei diritti umani) la possibilità di stabilire a carico degli Stati contraenti misure impositive di un facere funzionali a rimuovere le violazioni stesse o, come nel caso di specie, misure di carattere risarcitorio integralmente satisfattive;

– sotto altro profilo, neppure poteva fondatamente essere posto a base della pretesa risarcitoria l’affermato diritto di ottenere il corrispettivo degli appalti, non sussistendo “alcun nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra la mancata instaurazione dell’arbitrato e la sussistenza del diritto ad ottenere le somme pretese in virtù dei contratti di appalto”, che avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento proprio nell’ambito del procedimento arbitrale;

– infine, la lamentata impossibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, pur originariamente sussistente, era venuta meno in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 741 del 1981, art. 16 (che aveva sostituito del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47) operata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 1996; in conseguenza di tale pronuncia, infatti, verificatasi la reviviscenza del predetto art. 47 nella sua formulazione originaria, doveva ritenersi consentito ad ognuna delle parti del rapporto di appalto di scegliere di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria pur dopo l’aggiudicazione dello stesso e fino alla nomina degli arbitri.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione M.A.M.A., erede e successore universale di C.D., affidandosi a tre motivi.

Rispondono con unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I controricorrenti eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la domanda contro lo Stato avrebbe ad oggetto il risarcimento del danno derivante da comportamenti omissivi posti in essere da magistrati nell’esercizio delle funzioni.

Per un verso, dunque, avrebbero dovuto essere dimostrati i presupposti sostanziali della responsabilità dei magistrati, consistenti nel dolo o nella colpa grave degli stessi (oppure nel dolo, nella frode o nella concussione, se fosse stata ritenuta applicabile l’abrogata normativa codicistica).

Per altro verso, avrebbero dovuto essere rispettate, nei gradi di merito, le regole processuali stabilite dalla L. n. 117 del 1988, ed in particolare quella di cui all’art. 5 della predetta legge, il quale, prima di essere abrogato dalla L. n. 18 del 2015, art. 3, prevedeva la delibazione preliminare dell’ammissibilità della domanda ad opera del tribunale collegiale, che poteva dichiararla inammissibile, con decreto motivato, ove l’avesse ritenuta manifestamente infondata oppure avesse ritenuto violati i termini e i presupposti previsti dalla legge.

1.1. L’eccezione è infondata.

La domanda proposta da C.D. non può infatti essere qualificata come domanda tendente all’accertamento della responsabilità civile dei magistrati autori degli allegati comportamenti omissivi, ostando a ciò l’agevole rilievo che tali comportamenti sarebbero stati posti in essere, secondo la prospettazione attorea, nell’anno 1986, allorchè i Presidenti del Tar Calabria e della Corte di appello di Catanzaro, invitati dal C. a nominare gli arbitri di rispettiva competenza per definire la controversia che Io vedeva contrapposto al Comune di Decollatura, avrebbero omesso di provvedere al riguardo.

Trattandosi di fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 117 del 1988 (16 aprile 1988), ancorchè azionati successivamente alla data in cui si erano verificati gli effetti dell’abrogazione referendaria degli artt. 55 e 56 c.p.c. (7 aprile 1988), la domanda avrebbe potuto essere qualificata come tendente a far valere la responsabilità civile dei magistrati per il loro comportamento omissivo solo se fosse stata proposta direttamente nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili, non essendo ancora operativo il meccanismo della responsabilità indiretta introdotto dalla L. n. 117 del 1988 e trovando invece applicazione, pur dopo l’abrogazione dell’art. 56 c.p.c. (norma avente natura processuale e dunque non applicabile alle domande proposte successivamente al 7 aprile 1988), la regola generale dell’azione diretta nei confronti del responsabile, sia pur temperata dalla necessità della preliminare verifica, con rito camerale, della non manifesta infondatezza ai fini della sua ammissibilità (L. n. 117 del 1988, art. 19, come modificato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale 22 ottobre 1990, n. 468).

La circostanza che C.D. avesse proposto la domanda nei confronti del Governo italiano e del Ministero della giustizia esclude dunque che egli volesse azionare la responsabilità civile dei singoli magistrati di talchè non si poneva, sul piano del merito, la necessità di allegare i presupposti della responsabilità previsti dall’art. 55 c.p.c. (norma avente natura sostanziale e dunque applicabile anche alle domande proposte dopo la sua abrogazione referendaria se concernenti fatti anteriori) nè, sul piano del rito, la necessità di far luogo al filtro preliminare di ammissibilità.

2. Con il primo motivo (violazione dell’art. 2043 c.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso che l’accertamento, ad opera della Commissione europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, della violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU, compiuta in suo danno dallo Stato italiano, costituisse presupposto per far valere la responsabilità dello Stato medesimo dinanzi al giudice nazionale.

Richiama l’orientamento della Corte di giustizia secondo cui deve ritenersi sussistere la responsabilità dello Stato membro, per violazione del diritto europeo, tutte le volte che lo Stato, attraverso i propri organi (legislativi, giurisdizionali o amministrativi), violi una norma comunitaria preordinata ad attribuire diritti ai singoli.

Sostiene che nella fattispecie sarebbe stata accertata, dai competenti organi sovranazionali, la violazione della norma (art. 6 Convenzione EDU) attributiva del “diritto di accesso ad un organo di giustizia interno”.

Conclude quindi che la Corte di merito avrebbe dovuto condannare lo Stato al risarcimento del danno subito dal proprio dante causa in ragione di tale violazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

2.1. Il motivo è infondato, in quanto basato sull’indebita sovrapposizione tra il diritto dell’Unione europea e il diritto della Convenzione EDU.

2.2. Con riguardo al diritto dell’Unione europea vige il principio, da tempo affermato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo, secondo cui lo Stato è obbligato a risarcire i danni cagionati ai singoli dalle violazioni del diritto medesimo imputabili ai suoi organi (C. Giust. UE, 19/11/1991, C-6/90, C-9/90, Francovich e a.).

La responsabilità sussiste se la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, se la violazione sia manifesta e sufficientemente caratterizzata in relazione al grado di chiarezza e precisione della norma violata e se sussista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dal singolo (C. Giust. UE, 5/3/1996, C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pecheur e Factortame; C. Giust. UE, 30/9/2003, C-224/01, Koler).

Integratisi questi presupposti, spetta a ciascuno Stato membro, secondo le norme del proprio ordinamento interno, designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali attraverso le quali gli interessati possono invocare la tutela dei diritti loro spettanti in forza del diritto comunitario e far valere la responsabilità dello Stato per i danni conseguenti alla sua violazione (C. Giust. UE, 19/11/1991, C-6/90, C-9/90, Francovich e a).

2.3. Questo principio non è suscettibile di automatica estensione con riguardo al diritto della Convenzione EDU, le cui violazioni sono accertate dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, cui può ricorrersi solo dopo l’esaurimento dei rimedi interni (art. 35 CEDU), la quale, nell’ipotesi in cui accerti la lesione di un diritto protetto dalla Convenzione, stabilisce, con sentenza vincolante per lo Stato contraente, le misure attraverso le quali la violazione deve essere rimossa, accordando eventualmente alla parte lesa un’equa soddisfazione.

2.4. I due sistemi di norme – come ha ripetutamente chiarito la Corte Costituzionale – non possono essere tra loro confusi, in quanto il diritto europeo “entra” nell’ordinamento interno attraverso l’art. 11 Cost. ed è suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, con eventuale contestuale disapplicazione delle norme di diritto interno con esso contrastanti (Corte Cost. 19/04/1985, n. 113; Corte Cost. 8/04/1991, n. 168; Corte Cost. 12/03/1999, n. 85; Corte Cost. 12/05/2010, n. 227); invece il diritto convenzionale, in quanto appartenente al genus del diritto internazionale pattizio, “entra” nell’ordinamento interno attraverso l’art. 117 Cost., sicchè, pur assumendo una posizione sovraordinata rispetto alle norme poste con legge ordinaria o con atti aventi forza di legge, interponendosi tra queste ultime e il parametro costituzionale che è deputato ad integrare, non può essere direttamente applicato dal giudice comune, il quale è chiamato a risolvere le eventuali antinomie interpretando le norme interne in senso conforme alle norme convenzionali, salva la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle prime per contrasto con l’art. 117 Cost., nell’ipotesi in cui l’interpretazione conforme non risulti possibile (cfr. Corte Cost. 24 ottobre 2007 n. 348 e Corte Cost. 24 ottobre 2007 n. 349. Nello stesso senso, successivamente, Corte Cost. 26 novembre 2009 n. 311, e Corte Cost. 4 dicembre 2009 n. 317).

2.5. Il sistema non ha subito mutamenti in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) con cui sono stati modificati il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già trattato istitutivo della Comunità Europea): la Corte Costituzionale non ritiene, infatti, allo stato, che la riconduzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al diritto dell’Unione europea realizzata mediante il riconoscimento (art. 6, par. 1, nuova formulazione, del Trattato) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza), nonchè attraverso l’attribuzione, ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, della dignità di principi generali del diritto dell’Unione (art. 6 parr. 2 e 3) – consenta di ritenere operante per le norme della Convenzione la copertura dell’art.11 Cost. e di accedere conseguentemente alla possibilità di una loro diretta applicazione da parte del giudice nazionale (cfr., tra le tante, Corte Cost. 22 luglio 2011 n. 236; Corte Cost. 28 novembre 2012 n. 264; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 202; Corte Cost. 4 luglio 2014 n. 191; Corte Cost., Ord. 18 luglio 2014 n. 223).

2.6. Appare allora evidente l’errore concettuale in cui è incorso l’attore, il quale ha invocato l’accertamento della responsabilità dello Stato per danni asseritamente causati da una violazione del diritto comunitario imputabile ai suoi organi, sull’erroneo presupposto che tale violazione fosse rinvenibile nell’accertata lesione dell’art. 6 della Convenzione EDU; appare, per contro, perfettamente conforme a diritto la censurata statuizione della Corte di merito, la quale ha ritenuto che l’accertamento della suddetta violazione ad opera degli organi istituiti dalla Convenzione medesima non potesse essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria successivamente azionabile dinanzi al giudice nazionale.

Il motivo di ricorso in esame deve dunque essere rigettato.

3. Con il secondo motivo (difetto di motivazione) M.A.M.A. censura la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata instaurazione dell’arbitrato, imputabile ad organi dello Stato, e la sussistenza del diritto del suo dante causa ad ottenere le somme pretese in virtù dei contratti di appalto.

La ricorrente deduce, in particolare, che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sarebbe “illogica” e “carente” in quanto non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni contenute nell’atto di appello e nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.

Sostiene che in questi atti era stato debitamente evidenziato che la condotta posta in essere dallo Stato nei confronti di C.D. aveva integrato una violazione del principio generale di prudenza e diligenza e, dunque, dell’obbligo del neminem laedere.

Afferma che la Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di fare riferimento al criterio della condicio sine qua non, l’applicazione del quale avrebbe consentito di rilevare che, in assenza del comportamento omissivo posto in essere dai Presidenti del Tar Calabria e della Corte di appello di Catanzaro, C.D. non avrebbe subito il danno consistente nel mancato ottenimento delle somme spettantigli in virtù dei contratti di appalto “perfettamente stipulati in base a precisi bandi di gara”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Per un verso, infatti, esso, nel censurare il difetto di motivazione, non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 25 giugno 2013 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Per altro verso, nel formulare la doglianza che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che la condotta omissiva dello Stato aveva concretato violazione dell’obbligo generale di neminem laedere e aveva costituito condizione necessaria dell’evento dannoso, il motivo in esame difetta di specificità in relazione al tenore della statuizione impugnata, la quale ha escluso il nesso causale tra la mancata instaurazione dell’arbitrato e il diritto di ottenere le somme pretese in virtù dei contratti di appalto, sul diverso presupposto che tale diritto avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento proprio nell’ambito del procedimento arbitrale.

4. Con il terzo motivo (violazione dell’art. 5 c.p.c., nonchè difetto di motivazione) M.A.M.A. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 741 del 1981, art. 16, era venuta meno la lamentata impossibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, essendosi ripristinata la facoltà di ognuna delle parti del rapporto di appalto di scegliere di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria pur dopo l’aggiudicazione dello stesso e fino alla nomina degli arbitri.

La ricorrente sostiene, al contrario, che la predetta declaratoria, contenuta nella sentenza n. 152 del 1996 della Corte Costituzionale, non aveva avuto alcuna incidenza sulla perdurante impossibilità di adire il giudice ordinario da parte del proprio dante causa, alla luce del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., il quale, nella consolidata interpretazione datane dalla stessa Corte Costituzionale, esclude che possa attribuirsi rilevanza ai mutamenti della situazione di fatto o diritto che privino della giurisdizione o della competenza l’organo giurisdizionale originariamente adito.

Deduce che, nel caso di specie, non solo la domanda di arbitrato era stata notificata già in data 3 settembre 1986 ma era stata anche avviata la composizione del collegio arbitrale, avendo provveduto alla designazione degli arbitri di rispettiva pertinenza sia le parti del giudizio ( C.D. e il Comune di Decollatura) sia la Regione Calabria.

Conclude, pertanto, che la competenza arbitrale si era già definitivamente radicata e che non potesse attribuirsi alcuna rilevanza allo ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui deduce “errore motivazionale”, alla luce del rilievo – già in precedenza compiuto e che qui va ribadito – secondo cui la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente il sindacato sulla sufficienza della motivazione resa dal giudice del merito.

4.2. Il motivo è invece infondato nella parte in cui deduce violazione dell’art. 5 c.p.c..

Invero, la deduzione, pur astrattamente esatta (cfr., tra le tante, Cass. 16/07/2010, n. 16667 e Cass. Sez. U. 13/09/2005, n. 18126), secondo cui, in base all’art. 5 c.p.c., lo ius superveniens assume rilevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione e della competenza, esclusivamente nell’ipotesi in cui attribuisca la giurisdizione al giudice adito (nel qual caso il giudice, sebbene non munito di giurisdizione al momento della domanda, deve trattenere ugualmente la causa), mentre non assume alcuna rilevanza nella contraria ipotesi in cui privi della giurisdizione il giudice adito, (nel qual caso il giudice, sebbene abbia perduto la giurisdizione in un momento successivo alla domanda, deve trattenere la causa in quanto era munito di giurisdizione al momento della domanda), non appare pertinente in relazione alla specifica questione affrontata e risolta dalla Corte territoriale.

4.3. Tale questione, infatti, non concerneva la generica individuazione dei limiti entro i quali può attribuirsi rilievo, ai fini della giurisdizione e della competenza, ai sopravvenuti mutamenti della legge o dello stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda, ma concerneva la specifica individuazione degli effetti da attribuire, con riguardo ai procedimenti arbitrali in corso nelle controversie in materia di appalto di opere pubbliche, alla sentenza n. 152 del 1996 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 16 – sostitutivo del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47 – nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, aveva statuito, in conformità all’esigenza di escludere la natura obbligatoria dell’arbitrato, che deve riconoscersi all’una o all’altra parte del rapporto la facoltà di scegliere la competenza ordinaria anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto e fino alla nomina degli arbitri per la decisione sull’insorta controversia.

4.4. Ebbene, nel ritenere che la sentenza della Corte Costituzionale esplicasse i suoi effetti anche nel giudizio arbitrale tra il Comune di Decollatura e C.D. – e nel trarre da tale rilievo l’implicazione che quest’ultimo non avrebbe potuto dolersi, a far tempo dalla predetta pronuncia, dell’impossibilità di adire il giudice ordinario in funzione dell’accertamento dei diritti derivantigli dai contratti di appalto -, la Corte di appello si è debitamente conformata all’indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato il principio secondo cui, attesa l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, non solo la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della stessa ma può essere persino fatta valere, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1), la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di potestas degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo (Cass. Sez. U. 30/04/2008, n. 10873).

Non sussiste dunque, nella statuizione della Corte di merito, la denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c..

5. In definitiva, il ricorso proposto da M.A.M.A. deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Deve infine darsi atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, atteso che la ricorrente ha documentato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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