Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22834 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20064-2019 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Ravenna via Meucci n. 7,

presso lo studio dell’avv.to ANDREA MAESTRI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 963/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 20 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da S.H., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello di Bologna rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante.

La Corte d’Appello confermava il giudizio di assoluta inattendibilità del racconto fornito dal richiedente per le numerose lacune, incongruenze e contraddizioni già specificamente rilevate dal Tribunale e non contestate efficacemente con i motivi di appello e confermava la decisione di negare lo status di rifugiato così come la domanda di protezione sussidiaria. Egli infatti dinanzi la Commissione territoriale non aveva fatto alcun cenno al fatto che il proprio padre fosse un importante Imam, circostanza, invece, rilevante nella costruzione dell’intera vicenda, come pure vaghe e del tutto generiche erano le circostanze della presunta conversione al cristianesimo, assente ogni riferimento ad un minimo di contenuti ed elementi della nuova religione abbracciata, se non il generico riferimento al consiglio ricevuto da un pastore onde pregare per la guarigione della madre. La corte d’appello evidenziava ulteriori incongruenze e riteneva non configurata alcuna situazione di reale pericolo cui l’appellante sarebbe stato esposto in caso di rientro nel paese d’origine, non potendosi riscontrare una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale e interno. Oltre all’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente che rendevano non necessario l’approfondimento istruttorio circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine, la Corte d’Appello rilevava che l'(OMISSIS), zona di provenienza del ricorrente, non era interessato in maniera virulenta da fenomeni di persecuzione nei confronti di (OMISSIS), nè da diffusi attacchi di gruppi terroristici presenti in altre zone del paese.

Sulla base delle medesime considerazioni doveva confermarsi anche l’assenza dei presupposti di vulnerabilità soggettiva ai fini della protezione umanitaria

3. S.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 dell’art. 10 Cost. e dell’art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sulla tutela dei rifugiati, artt. 13 e 14 dichiarazione universale dei diritti umani.

La censura si incentra sulla negazione del permesso per motivi umanitari nonostante il ricorrente in patria non abbia proprie fonti di sostentamento e in Italia abbia trovato un luogo in cui cominciare una nuova vita, sicchè in caso di rientro in (OMISSIS) precipiterebbe certamente in condizioni di estrema vulnerabilità idonee a compromettere l’esercizio dei suoi diritti fondamentali sia a ragione della mancanza di fonti di reddito che della sua fede religiosa.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura si incentra sulla valutazione di non credibilità soggettiva del racconto del ricorrente che, invece, era coerente e plausibile e che avrebbe dovuto spingere la Corte d’appello ad esercitare i suoi poteri istruttori officiosi. Infine, con riferimento alla protezione umanitaria il giudice di secondo grado avrebbe omesso di effettuare il confronto, fondato su elementi oggettivi e soggettivi, tra il grado di integrazione e il godimento dei diritti umani fondamentali costitutivi del nucleo minimo della dignità umana e personale raggiunto in Italia e il grado d’integrazione e godimento dei medesimi diritti in caso di rientro nel paese natio. Tenuto conto anche dello svolgimento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente e dei rischi correlati all’appartenenza alla comunità (OMISSIS).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’onere di motivazione sulla sussistenza o meno delle ragioni fondanti la protezione umanitaria.

La motivazione circa il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe ad avviso del ricorrente del tutto generica ed insufficiente, non potendosi fare un generico rinvio a quanto esposto in precedenza, circa le ragioni ostative al rilascio della protezione sussidiaria o al riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e il primo è assorbito.

La Corte d’Appello ha omesso del tutto di motivare il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sul punto la sentenza impugnata si limita a dire, con motivazione apparente, che: “quanto precede, vale anche per confermare l’assenza di presupposti di vulnerabilità soggettiva ai fini della protezione umanitaria”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis” alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili.

Peraltro, deve necessariamente essere effettuato un giudizio di comparazione una volta accertata l’integrazione del richiedente nel paese ospitante.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Sez. 1, Sent. n. 4455 del 2018).

5. In conclusione la Corte, accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna che valuterà, in applicazione dei principi sopra riportati, la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. La Corte d’Appello deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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