Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22834 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18095/2018 R.G. proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Verde Carmine

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3284/2018 depositato il 3-5-2018 e comunicato a mezzo pec il 4-5-2018 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di J.B., cittadino del Gambia, avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il Tribunale, dopo aver preliminarmente disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza formulata nel ricorso, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere stato falsamente accusato della morte di suo cugino, deceduto a causa di un incendio appiccato incidentalmente dalla stessa vittima, e di essere fuggito per timore di essere ucciso dai familiari del cugino. Secondo il Tribunale, le vicende narrate erano poco credibili in quanto il richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle Autorità locali, di cui non faceva alcuna menzione, per ottenere la giusta tutela. Il Tribunale, considerato altresì il carattere personale e familiare delle ragioni addotte dal richiedente a giustificazione della fuga dal suo Paese, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Gambia, descritta nel decreto impugnato con indicazione della fonte di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha valutato la situazione del Gambia senza dare alcuna contezza delle fonti consultate e senza adempiere all’obbligo di esercitare i poteri istruttori ufficiosi, omettendo così di verificare lo stato effettivo delle libertà ed i termini dell’ipotizzata loro violazione. Deduce che l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto del richiedente non può essere motivo di esclusione della protezione sussidiaria e che in Gambia sussiste una situazione caratterizzata da aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso in continua evoluzione e diffusa in tutto il territorio nazionale, come risultante da numerosi siti e notizie di stampa, sì da integrare, in ragione del livello elevato di detti conflitti, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso. Le suddette censure, relative al mancato approfondimento delle condizioni oggettive del Paese di origine, sono espresse dal ricorrente anche in relazione al diniego della protezione umanitaria, che può essere riconosciuta anche in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine, pur se non ricorrano le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non solo nei casi indicati nel decreto impugnato (malattia, giovane età, legami specifici e personali in Italia).

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Nel decreto impugnato è indicata la fonte di conoscenza da cui sono state tratte le informazioni sulla situazione generale del Gambia (ultimo rapporto annuale di Amnesty International – pag. n. 6 del decreto impugnato). Si tratta di indicazione sufficientemente specifica, che consente il controllo sul contenuto dell’informativa, nè d’altronde il ricorrente, che non menziona nel ricorso la fonte citata nel decreto impugnato, pone in discussione la possibilità di individuarne il contenuto, nè indica altre fonti ufficiali da cui attingere notizie di senso diverso. Il dovere di cooperazione istruttoria è stato pertanto compiutamente adempiuto e peraltro non sussiste se le allegazioni sono generiche e inattendibili (Cass. n. 27336/2018).

2.2. Sono inammissibili le altre doglianze, attinenti alla valutazione della credibilità della vicenda narrata e della situazione generale del Paese di origine.

Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente, evidenziandone le incongruenze, ed ha in ogni caso ritenuto trattarsi di vicenda di carattere personale e familiare. Inoltre ha escluso, con motivazione adeguata, l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato nel Paese di origine del ricorrente, indicando la fonte di conoscenza, ed ha dato altresì conto della situazione generale del Gambia, connotata da una progressiva e rilevante “avanguardizzazione”, anche in ordine alla tutela dei diritti umani, al sistema giudiziario e carcerario e al diritto d’informazione.

Il ricorrente chiede, in buona sostanza e inammissibilmente, il riesame delle suddette valutazioni del merito, senza confutare le specifiche argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, che prescindono dalla credibilità delle vicende personali nell’indagine sulla sussistenza delle situazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale dell’odierno ricorrente e la documentazione prodotta in atti”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, risultante dalla documentazione relativa al percorso scolastico depositata telematicamente. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), rileva che nel caso di specie è mancato il giudizio comparativo tra i due contesti di vita, ossia quello anteriore alla fuga dal Gambia e quello successivo trascorso in Italia.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ” in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. ord. n. 4455/2018, citata anche dal ricorrente). E’ quindi sempre necessaria la comparazione con la situazione del Paese di provenienza, e non può essere considerato, isolatamente ed astrattamente, il livello di integrazione del cittadino straniero in Italia (Cass. ord. n. 17072/2018).

4.2. Il ricorrente si limita a dare rilievo solo al proprio percorso di integrazione, che è invece recessivo se difetta, come nella specie, in base a quanto statuito dai giudici di merito con accertamento di fatto insindacabile, l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità in relazione alla sua situazione soggettiva od oggettiva con riferimento al Paese di origine.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

6. Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

7. Deve dichiararsi che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento,

da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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