Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22834 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1631/2010 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI Alessandro, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIPPI ANDREA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 3317/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 7/11/08, depositato il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Marchetti Siraonetta (delega avvocato Marchetti

Alessandro) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da parte ricorrente al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo promosso in data 15.12.1983 dinanzi alla Corte dei conti e definito con sentenza del 13.11.2007 – con il decreto impugnato ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziando che la domanda, nel giudizio presupposto diretto ad ottenere la pensione privilegiata, era stata respinta in quanto priva “di qualunque documentazione sanitaria a sostegno” e tale circostanza “nella sua univoca obiettività” denotava che il lungo tempo trascorso per la definizione del giudizio non ha potuto provocare alcun patema d’animo nel ricorrente “che per di più aveva agito giudizialmente sulla base di una modesta patologia (lievi esiti di pleurite basale) che non aveva neppure cura di documentare”.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a 2 motivi con i quali denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

Formula i seguenti quesiti:

a) “se la Corte d’Appello può escludere la sussistenza di danni morali sulla base di mere presunzioni ovvero deve riscontrare e accertare che la parte ha posto in essere una specifica attività dilatoria tesa a realizzare la fattispecie di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2”;

b) “se la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere un pregiudizio morale devono essere sempre specificamente dedotte dalla parte che le ha contestate e, comunque, se in presenza di un irragionevole ed immotivato decorso dell’iter giudiziario, con la conseguente sofferenza psichica derivante dalla lunga attesa, spetta sempre il riconoscimento di un indennizzo a favore della parte richiedente”.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – nella specie di richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico – sia stata dichiarata manifestamente infondata” (Sez. 1, Sentenza n. 9938 del 26/04/2010).

Il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, stante la complessiva durata del processo presupposto di circa 24 anni, la Corte deve liquidare a titolo di indennizzo la somma di Euro 12.000,00 in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Rie. 43674/02).

Le spese processuali – nella misura liquidata in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 12.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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