Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22833 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23441-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

e contro

L.R., V.R., V.M., V.A.;

– intimati –

Nonchè da:

V.M., V.R., L.R., V.A. tutti

in qualità di unici eredi legittimi di VE.AL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 62, presso

lo studio dell’avvocato SAMUELE SCALISE, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5513/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 settembre 2014 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da L.R., V.R., V.M. e V.A., nei confronti della pronunzia del Tribunale di Roma 23 marzo 2009, n. 6672 – con cui era stata rigettata la domanda dai predetti proposta, quali congiunti di Ve.Al., nei confronti del Ministero della salute, di risarcimento dei danni conseguiti al decesso del loro congiunto avvenuto in data (OMISSIS) a seguito di contrazione della “Epatite C” a causa delle emotrasfusioni cui il predetto si era sottoposto nell’anno 1995 in occasione di un intervento chirurgico -, ha condannato il Ministero della salute al pagamento in loro favore della somma complessiva di Euro 416.294,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero della Salute propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso L.R., V.R., V.M. e V.A. nella spiegata qualità e formulano altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Va rilevato che il Collegio ha disposto la redazione della presente sentenza in forma semplificata mediante “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” in osservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo vigente, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche dettate dalla L. n. 18 giugno 2009, n. 69.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (omessa pronuncia) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame su un punto decisivo della controversia il Ministero ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso ogni esame sul fatto che non potesse essere disposta la condanna al risarcimento per una trasfusione effettuata nel 1995, tenuto conto che a quell’epoca il Ministero aveva già fornito alle singole strutture del SSN le necessarie direttive in materia.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insussistenza di un comportamento colpevole del Ministero per le trasfusioni effettuate nel 1995 in un’epoca in cui il Ministero aveva fornito già alle singole strutture del SSN tutte le necessarie indicazioni operative e direttive”) denunzia la violazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale per aver ritenuto la propria responsabilità per danni da emotrasfusione somministrata nel 1995 “quando ormai il Ministero con la L. n. 107 del 1990 (ed i vari decreti ministeriali attuativi sopra citati) aveva fornito a tutte le strutture del SSN le necessarie direttive circa le precauzioni da osservare e i protocolli medici da applicare per evitare i contagi epatici da trasfusioni”.

3. Gli illustrati motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente per ragioni di reciproca connessione, sono entrambi infondati sia in relazione all’asserito omesso esame sia in relazione alla pretesa violazione di legge.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine, tra l’altro, alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. Da ultimo, v. Cass., 29/8/2011, n. 17685). E’ stato affermato, inoltre, che gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo gli derivano da una pluralità di fonti normative, ma ancor prima dall’obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonchè volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass. 12/12/2014 n. 26152; Cass. 16/10/2015, n. 20933).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto, pertanto, che ove sia accertata “l’omissione di tali attività” (di vigilanza e controllo), ove sia accertata altresì “con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto” e ove sia accertata – infine – “l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati” può ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione “sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento” (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 581). Fermo il richiamato principio, espresso in tema di nesso causale da comportamento omissivo, hanno pure chiarito che il criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero è quello di ritenere sussistente la responsabilità del Ministero a decorrere dal 1978 (data di conoscenza dell’epatite B) anche per gli altri due virus (HIV e HCV – epatite C), tenuto conto che essi non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge; pertanto, “di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge, deve inoltre sottolinearsi che si arresta la discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell’impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione” (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 581).

D’altro canto, la colpa della P.A. rimane al riguardo integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative sopra richiamate dallo stesso ricorrente, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685, cfr. altresì Cass., 27/9/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all’effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n.20765, e, da ultimo, Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima attribuite la quand’anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, etc.).

E’ inoltre stato chiarito che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all’anno 1978 in cui questo virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus (cfr. Cass., 29/8/2011, n. 17685 in cui è stata cassata la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell’epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell’anno 1973). Pertanto, l’obbligo di controllo gravante sul Ministero è operante anche anteriormente alle sopra riportate date indicate (date di conoscenza dei singoli virus), in quanto volto a garantire che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali in materia (Sez. 6 – L, 04/02/2016 n. 2232 Rv. 638719 – 01). In definitiva, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende prevenire, non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta e il nesso di casualità tra quest’ultima e i danni conseguenti, nesso che rimane presuntivamente provato (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 581; Cass. S.U. 11/01/2008; Cass. Sez. 3 29/8/2011, n. 17685; Cass. Sez. 3 23/01/2014, n. 1355 e Cass. Sez. 3 12/12/2014, n. 26152). A tale stregua rileva, pertanto, il comportamento omissivo e comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell’assolvimento dei compiti affidatigli, ivi compresi quelli relativi all’attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994 (Cass. Sez. 3 23/01/2014, n. 1355).

La corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione dei principi soprarichiamati con riferimento ai limiti di delimitazione temporale e causale della responsabilità del Ministero; in particolare, là dove ha affermato che “si deve infatti ragionevolmente ritenere che, essendo le trasfusioni in questione risalenti alla data dell’intervento chirurgico cui fu sottoposto Il V. ((OMISSIS)), il contagio con elevato grado di probabilità sia dipeso da inadeguatezza dei controlli e vigilanza approntati dalla P.A.”. Nella parte in cui ha, inoltre, chiarito che “la definitiva attuazione del cd. piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e introdotto con D.P.R. 7 aprile 1994 – GU 93/1994 – per il triennio 94/96 risale, infatti, agli anni 1994/95 sicchè non può dirsi che alla data del marzo 1995 fosse da escludere, come ha opinato il primo giudice, una possibile inadeguatezza dei controlli foriera di responsabilità per la P.A. (si vedano come correttamente rilevato dagli appellanti la circolare dell’Istituto superiore di Sanità del 23.03.95 relativa alle modalità concrete per la attuazione dei controlli su emoderivati a carico delle aziende produttrici ed ancora il D.M. 1 settembre 1995 del Ministero della salute che ad integrazione della disciplina recata dalla L. n. 107 del 1990 disciplinava i controlli sistematici da effettuarsi da parte del Ministero).”. E, infine, ove ha ritenuto che “gli atti normativi cui fanno riferimento gli appellanti testimoniano la esistenza di una attività normativa tesa a garantire ed adeguare la efficacia dei controlli a fini preventivi ancora in essere alla data in cui sono state effettuate le emotrasfusioni” spiegando in modo esauriente come l’obbligo di controllo gravante sul Ministero, a differenza da quanto ancora sostenuto da quest’ultimo, non potesse ritenersi esaurito nell’aver fornito alle singole strutture del SSN le necessarie indicazioni operative e direttive, ma comprendesse altresì quello di verificarne in concreto il rispetto e l’attuazione.

3. Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali “(l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” lamentano che la Corte di appello abbia ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni riportati in vita dal de cuius e richiesti dai ricorrenti iure hereditatis.

4. Con il secondo motivo (“nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4; illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) lamentano che la Corte territoriale abbia omesso ogni pronunzia in ordine al danno da perdita della vita del congiunto richiesto sin nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

I motivi – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della reciproca connessione – sono entrambi manifestamente inammissibili.

Questa Corte ha già chiarito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, (in tal senso: Sez. U, 11/01/2008, n. 576 Rv. 600899 – 01, Cass. Sez. 3, 15/05/2012, n. 7553, Rv. 622363 – 01). La giurisprudenza ha precisato che, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (cosi, Cass Sez. 3 15/05/2012, n. 7553, confermata da Cass. Sez. 3 19/12/2013, n. 28464, Cass. Sez. 3 16/10/2015, n. 20934 e Cass. Sez. 3 25/03/2016 n.5964).

La Corte di appello ha mostrato di dare corretta applicazione dei principi sopra ricordati ritenendo prescritto il danno subito da quel soggetto in vita e implicitamente prescritto anche il preteso danno da perdita della vita riguardo al quale i ricorrenti insistono, non ammissibilmente, nel ritenere applicabile il termine prescrizionale decennale non cogliendo la ratio dell’orientamento richiamato.

5. Con il terzo motivo (“illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 2938 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte di merito, invece di dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero, l’avrebbe illegittimamente rilevata d’ufficio, individuando un fatto diverso (la data di presentazione della domanda amministrativa dell’indennizzo) non richiamato dalla controparte nella propria comparsa di costituzione (ove veniva fatto riferimento all’epoca del fatto illecito asseritamente lesivo (1984) o a quella del momento dell’accertamento (1997)).

Il motivo non è fondato.

Con orientamento consolidato questa Corte ha affermato che quando l’intento della parte di avvalersi della prescrizione si sia manifestato, la genericità e l’errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa, ed alla individuazione del dies a quo del relativo termine, non incide in alcun modo sul potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione così sollevata e di stabilire, in concreto ed autonomamente, se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso, in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte (Cass. 25/11/1992 n. 12539, Rv. 479692; Sez. U, 25/07/2002, n. 10955 Rv. 556223 – 01). Inoltre, è stato chiarito che l’identificazione del tipo di prescrizione eccepita rientra nel compito istituzionale del giudice di procedere alla qualificazione giuridica, dovendosi ritenere assolto ogni onere per la parte con la manifestazione della volontà di volersi avvalere del decorso del tempo al fine di provocare l’estinzione del diritto azionato. In particolare, la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia, ovvero della natura e qualificazione della pretesa) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (Cass. Sez. U, 17/04/2009 n. 9147 Rv. 607428 – 01).

6. Con il quarto motivo (“illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte di appello abbia erroneamente accolto l’eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla controparte con riferimento a quanto già riscosso a titolo di equo indennizzo ex lege n. 210 del 1992.

Il motivo non è fondato.

In via generale giova evidenziare che in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito.

Questa Corte, con riferimento all’equo indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1 beneficio esteso dal comma 3 della richiamata norma anche a “coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali”, ha già chiarito che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584 Rv. 600919 – 01; Cass. Sez. 3 23 maggio 2011, n. 11302 Rv. 618169 – 01; Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6573 Rv. 625543 – 01; Sez. 3, 12/12/2014 n. 26152 Rv. 633717 – 01).

A questo orientamento intende dar seguito il Collegio, osservando che, nella specie, il Ministero ha dato prova dell’avvenuto pagamento dell’equo indennizzo opposto agli aventi causa del danneggiato, con conseguente correttezza dell’operata compensatio.

7. Con l’ultimo motivo (“illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2,4,5 e 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti incidentali denunciano l’illegittimità della liquidazione delle spese di primo e di secondo grado che non avrebbe tenuto conto del valore complessivo della controversia, superiore a 520.000,00 Euro e dell’aumento sino al 30% previsto per tale scaglione.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità” (Cass., sez. 2, 3/04/1999, n. 3267, Cass., sez. 2, 22/06/2004, n. 11583, Cass., sez. 3, 24 ottobre 2007, n.22347).

Nel caso in esame i ricorrenti si limitano a lamentare l’omesso rilievo dei giudici di merito in ordine all’effettivo valore della controversia comprensivo del quantum dovuto per interessi compensativi sulla somma liquidata, senza, in concreto lamentare una violazione dello scaglione tariffario di riferimento, ma formalmente una liquidazione insufficiente, deducendo una censura incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. Sez. 1, 09/10/2015 n. 20289 Rv. 637440 – 01).

8. In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Viceversa, trattandosi di controversia promossa da ente statale, esso risulta esente dall’obbligo di versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (cfr. Sez. 3, 14/03/2014 n. 5955 Rv. 630550 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Viceversa, trattandosi di controversia promossa da ente statale, esso risulta esente dall’obbligo di versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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