Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22833 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. II, 20/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20001 – 2019 R.G. proposto da:

E.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via Campo di

Marte, n. 6/d, presso lo studio dell’avvocato Anna Lombardi

Baiardini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 428/2019 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. E.G., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva lasciato la (OMISSIS) nel 2016; che soggetti non meglio identificati, interessati ad acquistare ad ogni costo un terreno di proprietà del padre, in una zona ricca di giacimenti di petrolio, avevano assassinato i suoi genitori nel tentativo di impossessarsi dei documenti idonei a comprovare la proprietà del fondo; che, onde sottrarsi al pericolo di essere a sua volta ucciso, si era rifugiato a Benin City e di qui aveva dapprima raggiunto la Libia e poi si era imbarcato per l’Italia.

Esponeva che in Italia aveva instaurato una relazione sentimentale con una ragazza (OMISSIS) dalla quale attendeva un figlio.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, in data 15.11.2017, rigettava l’istanza.

3. Con decreto in data 3.5.2019 il Tribunale di Perugia respingeva il ricorso con cui E.G., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente dovevano a vario titolo reputarsi inattendibili; che la vicenda riferita risultava inficiata da illogicità ed incoerenze intrinseche.

Evidenziava in ogni caso, pur a prescindere dai profili di inverosimiglianza, che la vicenda narrata non dava conto di specifiche ragioni di persecuzione idonee a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava altresì, pur a superare i dubbi circa l’attendibilità delle dichiarazioni, che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Evidenziava inoltre che neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c.

Disconosceva infine la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso E.G.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inverosimili le sue dichiarazioni.

Deduce che ha reso dichiarazioni dettagliate ed analitiche; che ha compiuto “ogni ragionevole sforzo per documentarne la veridicità” (così ricorso, pag. 8) anche in relazione alla situazione in cui versa il suo paese d’origine.

7. Il primo motivo di ricorso va respinto.

8. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

9. Su tale scorta, nel solco del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Per un verso, il Tribunale di Perugia ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In particolare e tra l’altro il tribunale ha rimarcato che “appare strano che il sig. E. non sappia identificare (neanche vagamente (…)) l’uomo che, per un certo periodo di tempo, ha provato in svariati modi ad acquistare il terreno conteso, arrivando, addirittura, alla fine, ad uccidere (o a far uccidere) il suo legittimo proprietario” (così decreto impugnato, pag. 5).

Per altro verso, il tribunale non ha evidentemente omesso il vaglio dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo.

Per altro verso ancora, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni, allorquando adduce che ha “spiegato i motivi per i quali non ha scelto di denunciare i fatti alla polizia locale” (così ricorso, pag. 9), allorquando assume che il tribunale ha valorizzato “aspetti del tutto secondari e marginali rispetto al fulcro del narrato” (così ricorso, pag. 8).

10. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794, secondo cui, in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 trova applicazione con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di “rifugiato”, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 stesso D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine).

Su tale scorta neppure si giustifica l’assunto del ricorrente secondo cui il tribunale avrebbe esercitato in maniera censurabile i poteri istruttori officiosi di cui è munito (cfr. ricorso, pag. 8).

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 14, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e degli artt. 2,3,4,5 e 9 C.E.D.U.

Deduce che i fatti riferiti, segnatamente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non possono essere derubricati a mere violenze private.

Deduce che il tribunale ha in maniera del tutto ingiustificata disconosciuto la protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c) viepiù alla stregua della grave situazione in cui versa l'(OMISSIS) – ovvero lo Stato (OMISSIS) di cui è originario – grave situazione di cui lo stesso tribunale ha dato atto.

12. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

13. Si ribadisce che la valutazione “in fatto” delle dichiarazioni rese da E.G. operata dal tribunale è, nel segno del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ineccepibile.

In tal guisa a nulla vale che il ricorrente adduca che la verosimiglianza ed effettiva gravità delle minacce ricevute rinviene riscontro nella sistematica grave violazione dei diritti umani che si registra in (OMISSIS), ascrivibile all’autorità governativa ed alla profonda corruzione che la contraddistingue (cfr. ricorso, pag. 11).

14. Si ribadisce che, qualora reputi non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario che il tribunale faccia luogo ex officio ad approfondimenti istruttori.

In tal guisa a nulla vale che il ricorrente adduca che il tribunale avrebbe dovuto attingere ex officio dalle autorità indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 le informazioni necessarie, onde valutare in maniera approfondita la sua domanda di protezione internazionale (cfr. ricorso, pag. 10); che il tribunale, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) “avrebbe dovuto porre in essere attraverso i poteri officiosi gli accertamenti sulla tolleranza alle violenze private perpetrate all’interno delle Comunità (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 12).

15. E’ innegabile al contempo che l’assassinio dei genitori, di cui il ricorrente ha riferito, è, eventualmente, opera di soggetti privati.

In questo quadro la derubricazione della vicenda a fatto di violenza privata viepiù si giustifica a fronte dell’ineccepibile rilievo del tribunale secondo cui “nel caso di specie non esiste prova del fatto che le autorità (OMISSIS) non avrebbero voluto o potuto tutelare il ricorrente in caso di un rischio per la sua incolumità” (così decreto impugnato, pag. 8).

E tanto, ben vero, a prescindere dalla circostanza per cui il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva dichiarato dinanzi alla commissione territoriale che, “in caso di rimpatrio, le autorità del suo paese sarebbero in grado di proteggerlo” (così decreto impugnato, pag. 8).

Correttamente quindi il tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

16. In tema di protezione sussidiaria l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; altresì, il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

17. Su tale scorta, nel quadro del già menzionato insegnamento n. 8053/2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” inficino l’impugnato dictum in punto di disconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

In particolare il tribunale ha evidenziato che il più recente report della PIND Foundation dava atto che nel mese di novembre 2018 era stata registrata nell'(OMISSIS), ovvero nello Stato (OMISSIS) di provenienza del ricorrente, una notevole diminuzione dei livelli di violenza.

Per altro verso, il tribunale ha sicuramente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua, la res litigiosa, ossia i concreti margini per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale.

Per altro verso ancora, il secondo mezzo di impugnazione si prospetta, con riferimento alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) del tutto generico.

Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

18. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8 e 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e art. 1, comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria, viepiù in considerazione dei poteri istruttori officiosi di cui è investito.

Deduce che il tribunale non ha debitamente valorizzato le sue dichiarazioni con riferimento al suo preventivo passaggio in Libia ed alle violenze che qui ha subito, con riferimento allo stato di gravidanza della sua compagna, dalla quale aspetta una figlia, con riferimento alla situazione di grave insicurezza esistente nella regione della (OMISSIS) da cui proviene.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che non ha più in (OMISSIS) riferimenti parentali, che è di bassa scolarizzazione, che ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione in Italia.

Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che in (OMISSIS) era dedito all’alcool ed in Italia si è liberato da tale dipendenza.

19. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

20. Va premesso che, in ordine all’invocata protezione umanitaria, il tribunale ha esplicitato che, al di là dell’attestazione atta a comprovare la partecipazione, in qualità di volontario, all’evento “(OMISSIS)”, il ricorrente non aveva addotto ulteriori elementi idonei a dar ragione della possibile menomazione dei suoi diritti fondamentali, qualora rimpatriato.

Il tribunale ha esplicitato altresì che la certificazione medica depositata, pur comprovante lo stato di gravidanza di B.E., non era idonea a dar riscontro della paternità pretesa dal ricorrente; ed ancora che E.G. non aveva dato prova di aver raggiunto nel contesto economico italiano un livello di inserimento tale da garantirgli una certa autonomia.

21. Negli enunciati termini si rimarca in primo luogo che il mezzo di impugnazione in disamina non si correla puntualmente alla ratio decidendi, siccome non reca specifica censura dell’affermata lacunosa prospettazione di elementi idonei a dar contezza dello stato di elevata vulnerabilità in cui il ricorrente si ritroverebbe, in ipotesi di suo rimpatrio.

22. Negli enunciati termini si rimarca in secondo luogo che l’impugnato dictum per nulla riflette i pretesi profili di vulnerabilità correlati all’alcoolismo che affliggeva in patria il ricorrente, alle sofferenze subite durante la sua precedente permanenza in Libia, cosicchè il ricorrente ben avrebbe dovuto, onde non incorrere nel riscontro di novità, in parte qua, della censura, allegarne, in forma “autosufficiente”, l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito (cfr. al riguardo Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804).

23. Vero è d’altra parte che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

24. E però il mancato probatorio riscontro circa l’adeguato inserimento di E.G. nel contesto socio – economico italiano ha precluso, in radice, al tribunale la possibilità di qualsivoglia valutazione comparativa, cosicchè a nulla rileva che il ricorrente prospetti che è di bassa scolarizzazione e che non ha più in (OMISSIS) riferimenti parentali.

25. Con la memoria depositata in data 2.3.2020 il ricorrente ha riferito che il (OMISSIS) è nata sua figlia e che allo stato vive, unitamente alla figlia ed alla compagna, presso la medesima struttura di accoglienza; il ricorrente ha prospettato inoltre che la sua espulsione determinerebbe la frattura del nucleo familiare e priverebbe la figlia, ancora in tenera età, della figura paterna.

26. Innegabilmente la nascita di E.H. costituisce un fatto sopravvenuto di cui questa Corte non può tener conto.

Più esattamente questa Corte non può tener conto della dichiarazione di nascita, datata 21.3.2019, allegata alla memoria depositata.

Evidentemente, alla stregua dell’art. 372 c.p.c., si tratta un documento che non afferisce nè alla nullità dell’impugnato decreto nè all’ammissibilità del ricorso nè all’ammissibilità del controricorso.

27. Il Ministero dell’Interno di fatto non ha svolto difese, siccome si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica. Conseguentemente nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

28. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA