Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22833 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25147/2018 proposto da:

S.A.K., elettivamente domiciliato in Avellino Via

Tranquillino Benigni 10 presso lo studio dell’Avv.to ANTONIO BARONE

che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli con decreto in data 20/6/2018, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente notificato oltre il termine di giorni 15 il ricorso proposto da S.A.K. nato in (OMISSIS), volto, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva ricevuto notifica del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in data 16/1/2018 ed aveva proposto ricorso depositato in cancelleria in data 14/2/2018 quindi oltre il termine di quindici giorni di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2.

Avverso il decreto del Tribunale di Napoli il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè non censura la pronuncia del Tribunale di Napoli di inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in data 16/1/2018.

Infatti il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 2, prevede: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

Il Tribunale ha accertato che al ricorso doveva applicarsi dell’art. 35 bis, comma 2, sopra riportato e per questo ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso.

In mancanza di censura sul punto tale accertamento è passato in giudicato ed il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, avendo il Tribunale revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA