Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22833 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/11/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 09/11/2016), n.22833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., rappresentata da Gian

Piero Pozzi e Maurizio Maffa, in virtù di procura speciale per

notaio A.A. del 26 gennaio 2010, rep. n. 539896,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 56, presso

l’avv. FELICE EUGENIO X., dal quale è rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.T., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 971/10,

pubblicata l’11 ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il

secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 18 giugno 2001, n. 807/01, il Presidente del Tribunale di Foggia ingiunse alla Co.P.A.T. – Cooperativa Produttori Agricoli del Tavoliere Soc. coop. a r.l.. in qualità di debitrice principale, ed a C.T., + ALTRI OMESSI

Avverso il predetto decreto proposero opposizione il C., il V., il M., il D., il D., la D.S. ed i M., deducendo, tra l’altro, la nullità della clausola che rinviava agli usi correnti su piazza per la determinazione del tasso d’interesse.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 17 luglio 2000, il Tribunale di Foggia rigettò l’opposizione.

2. L’impugnazione proposta dagli attori è stata accolta dalla Corte d’Appello di Bari, che con sentenza dell’11 ottobre 2010 ha revocato il decreto ingiuntivo.

Premesso che l’ammontare del credito, provato nel procedimento monitorio mediante la produzione di certificati notarili attestanti il saldo dei conti correnti, era stato contestato dagli opponenti nella parte riguardante l’applicabilità degl’interessi ultralegali. la Corte ha ritenuto nulla la relativa clausola, in quanto stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, n. 3, poi riprodotto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, commi 4-6, e non recante un rinvio a categorie di tassi predeterminati per tipo di clientela. operazione ed ammontare o determinabili in base a discipline generali. Precisato inoltre che ciò avrebbe imposto la produzione in giudizio degli estratti conto, ha rilevato che, pur avendo la Banca dichiarato di averli prodotti in primo grado, gli stessi non erano rintracciabili nè nel fascicolo relativo al procedimento monitorio, nè in quello relativo al giudizio di primo grado, nè in quello relativo al giudizio d’appello, concludendo che, a fronte delle contestazioni degli attori, non risultava provato il fatto costitutivo del diritto azionato, ed escludendo che al riguardo si fosse formato il giudicato interno, in quanto nel giudizio di appello era stata riproposta l’eccezione di nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso d’interesse, in riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, nel quale si collocava anche la stipulazione delle fideiussioni.

3. Avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione. articolato in due motivi. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente ed incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver rilevato la mancata produzione degli estratti conto, nonostante l’avvenuto deposito degli stessi nel corso del giudizio di primo grado, del quale avevano dato atto sia la difesa degli opponenti che la stessa Corte di merito. Premesso inoltre che la rituale produzione dei documenti comporta l’acquisizione degli stessi al processo. afferma che il mancato ritrovamento degli estratti conto avrebbe imposto alla Corte di merito di disporne la ricerca con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente di ordinarne nuovamente il deposito, al fine di consentire ad essa ricorrente la ricostruzione del loro contenuto. Sostiene infatti che il mancato ritrovamento non consentiva di presumere che il mancato inserimento degli estratti conto nel fascicolo fosse riconducibile ad un atto volontario di essa ricorrente, trattandosi di documenti decisivi ai fini della prova del credito azionato, il quale, come precisato fin dalla costituzione in primo grado, traeva origine dalla revoca di un finanziamento ottenuto dalla Cooperativa ai sensi delle L.R. Puglia 17 agosto 1977, n. 25 e L.R. Puglia 31 agosto 1981, n. 21, con la conseguente applicabilità dapprima dei tassi d’interesse previsti dalla normativa regionale ed in seguito di quelli bancari.

1.1. Il motivo è infondato.

L’obbligo del giudice di disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperibili nel fascicolo al momento della decisione, nonchè di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto in caso di esito negativo della ricerca, è infatti subordinato, prima ancora che alla possibilità di escludere la riconducibilità del mancato rinvenimento alla condotta volontaria della parte, in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti, tenuto conto dell’efficacia probatoria degli atti mancanti, alla rituale produzione in giudizio dei medesimi documenti, i quali debbono essere posti nella reale disponibilità dell’ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l’adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6, 29 gennaio 2016, n. 1806; Cass., Sez. 2, 14 marzo 2011, n. 5933; Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2006, n. 21938). Nella specie, non risulta in alcun modo dedotto che gli estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo siano stati prodotti nel giudizio d’appello, essendosi la ricorrente limitata ad affermare di averli depositati nel giudizio di primo grado, nonchè ad invocare, a sostegno dell’affermato obbligo della Corte d’Appello di disporne la ricerca, il principio di acquisizione processuale, in virtù del quale le prove che abbiano avuto ritualmente ingresso nel processo concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza però chiarire se i predetti documenti siano stati nuovamente depositati all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado. Il mancato rinvenimento del documento deve infatti considerarsi riconducibile ad una scelta consapevole e volontaria della parte non soltanto nel caso in cui la stessa, dopo averlo prodotto in un determinato grado di giudizio, lo abbia ritirato dal proprio fascicolo senza ridepositarlo prima della decisione, ma anche nel caso in cui, dopo averlo prodotto in primo grado, non abbia provveduto a depositarlo nuovamente in appello, non risultando sufficiente a farne presumere lo smarrimento l’avvenuto deposito del fascicolo di primo grado, nel quale era eventualmente contenuto (cfr. Cass., Sez. 5, 25 maggio 2011, n. 11453; Cass., Sez. 2, 14 marzo 2011, n. 5933, cit.).

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente ed incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’ammontare del credito azionato fosse stato contestato in riferimento alla clausola che rinviava agli usi su piazza per la determinazione degl’interessi, laddove gli opponenti si erano limitati a dolersi della misura degl’interessi richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, riconoscendo espressamente che il credito traeva origine dal prestito agevolato concesso alla CoPAT ed astenendosi da qualsiasi rilievo in ordine al quantum. Aggiunge che la dichiarazione di nullità della clausola che determinava per relationem il tasso d’interesse non poteva trovare giustificazione nel potere di rilevare d’ufficio l’invalidità delle clausole negoziali, il quale dev’essere esercitato nei limiti dei fatti allegati, affermando comunque che la predetta pronuncia non escludeva la condanna degli opponenti alla restituzione dell’importo del credito agevolato, maggiorato degl’interessi legali con decorrenza dal 29 settembre 1987.

2.1. – Il motivo è infondato.

Il tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di citazione in primo grado, testualmente riportate dalla ricorrente a corredo delle proprie censure, risulta infatti sufficiente, pur nella sua stringatezza, ad evidenziare la volontà degli opponenti di ottenere la dichiarazione di nullità della clausola dei contratti di conto corrente che determinava il tasso d’interesse con riferimento “alle condizioni praticate usualmente sulla piazza”. costituendo tale formula una chiara allusione all’indirizzo, all’epoca già diffuso nella giurisprudenza di merito, ed in seguito recepito dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 che riteneva il predetto rinvio inidoneo a soddisfare il requisito della forma scritta prescritto dall’art. 1284 c.c. ai fini della pattuizione d’interessi in misura superiore a quella legale, per difetto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto (cfr. Trib. Genova, 4 giugno 1991, 30 gennaio 1992; Trib. Milano, 24 febbraio 1992; 6 luglio 1992).

Una volta dichiarata la nullità della predetta clausola, la mancata proposizione di contestazioni in ordine all’entità dell’importo indicato nel decreto ingiuntivo non escludeva poi il dovere della Corte di merito di procedere alla determinazione della somma effettivamente dovuta, ricalcolando il saldo dei conti correnti mediante l’applicazione del tasso d’interesse legale sulle somme annotate a debito della CoPAT: a tal fine, non potevano tuttavia ritenersi sufficienti gli elementi risultanti dall’estratto notarile delle scritture contabili prodotto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 2710 c.c., consistenti nel mero saldo dei conti, dovendosi invece provvedere alla ricostruzione dell’andamento dei conti correnti sulla base dei movimenti di dare ed avere derivanti dalle singole operazioni compiute, la cui individuazione richiedeva necessariamente l’acquisizione degli estratti conto (cfr. Cass., Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21597; 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692). L’oggetto della domanda avanzata nel procedimento monitorio, costituito non già dalla restituzione dell’importo del finanziamento agevolato concesso alla CoPAT, ma nel pagamento del saldo passivo dei conti correnti su cui lo stesso era stato accreditato, escludeva d’altronde la possibilità di riconoscere alla ricorrente una somma pari a quella accreditata in esecuzione del contratto di finanziamento, maggiorata degl’interessi legali, non essendo possibile, in mancanza degli estratti conto, individuare le somme di volta in volta utilizzate e quelle versate per il ripristino della provvista, nonchè calcolare gl’interessi sugl’importi annotati a debito.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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