Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22832 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9664/2014 proposto da:

M.F., M.M., elettivamente domiciliati

in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 123, presso lo studio

dell’avvocato Cuozzo Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato

Baldassini Rocco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Rieti, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 98, presso lo studio

dell’avvocato Leone Gennaro, rappresentato e difeso dall’avvocato

Chiattelli Carlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5340/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Rieti propose opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione nei confronti di M.F. e M.M., proprietari di un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) sottoposto a occupazione d’urgenza ed espropriazione da parte del Comune per la realizzazione di opere di potenziamento della rete viaria. A seguito dell’opposizione la Corte di Appello di Roma) previo espletamento di CTU, accolse l’opposizione e determinò l’indennità dovuta.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, hanno proposto ricorso per cassazione M.F. e M.M., affidato a due motivi. Il Comune di Rieti resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 21,27 e 29, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto ammissibile l’opposizione alla stima da parte del Comune di Rieti, ente espropriante sebbene proposta tardivamente oltre il previsto termine di decadenza di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica della stima peritale.

Il motivo è infondato. Infatti è pacifico che la stima non era stata notificata al Comune e pertanto non risulta intervenuta alcuna decadenza. A tal riguardo non appare ragionevole considerare come termine a quo quello del giorno in cui la stima è stata comunicata all’ente in quanto la previsione di un termine perentorio richiede senz’altro un’interpretazione restrittiva della norma.

A tal riguardo Sez. 6-1, Ordinanza n. 4880 del 28/02/2011 ha stabilito che “In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il termine fissato dal D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, art. 27, comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo”.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello ha considerato non edificabile il terreno solo perchè ricadente in zona per attrezzature urbane a carattere pubblico, sottozona S2 ospedale, valutando il bene al valore unitario attribuito alle aree agricole mentre, al contrario, l’area espropriata in base allo strumento urbanistico vigente, era suscettibile di destinazioni edificatorie ed il vincolo non era conformativo bensì invece espropriativo.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere, (Sez. 1 Ordinanza n. 16084 del 18/06/2018) che in riferimento alla edificabilità del suolo “La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica.

In ordine alla natura non edificatoria dell’area in questione, la Corte ha accertato secondo la previsione del P.R.G. un vincolo conformativo di destinazione all’impianto pubblico ospedaliero, sottozona S2 ospedale, che esclude la natura edificabile dell’opera.

Pertanto, la censura relativa alla qualificazione dell’area come edificabile è infondata oltre che inammissibile in quanto concerne un accertamento non censurabile in questa sede in quanto congruamente motivato.

Nella giurisprudenza più recente di questa Corte si è ripetutamente ribadito che in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edifica bili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoriasempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Sez. 1, n. 25314 del 25/10/2017, Rv. 646577-01; Sez. 6-1, n. 3168 del 01/02/2019, Rv. 652677-01); la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l’interessato dimostrare che il fondo sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà e che, quindi, abbia una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (Sez. 1, n. 19295 del 19/07/2018, Rv. 649681-01). Nel caso in esame l’area è stata valutata in base al valore di mercato secondo il metodo di stima sintetico-comparativo, cioè quello che più di ogni altro risponde ai criteri di legge, a norma dei quali occorre accertare quale sarebbe stato presumibilmente il prezzo del bene espropriato alla data di riferimento, in base al punto di incontro della domanda e dell’offerta di beni similari, quale che ne fossero le ragioni.

Alla luce delle modalità applicative in concreto del criterio di stima sintetico-comparativo applicabile sia ai beni edificabili che a quelli inedificabili, il giudice di merito ha valutato le caratteristiche specifiche del bene espropriato e dei beni assunti a termine di paragone (per estensione, posizione, collegamenti con reti viarie, esistenza di infrastrutture, ecc.) con accertamento di fatto insindacabile e congruamente motivato, non adeguatamente censurato dal ricorrente, il quale ha impropriamente invocato in questa sede una diversa valutazione delle risultanze probatorie e, in sostanza, ha criticato la sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base della decisione, ipotesi integrante un vizio motivazionale ormai estraneo all’ambito applicativo dell’art. 360, n. 5 citato.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 5.200,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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