Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22832 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1440-2010 proposto da:

T.D. ((OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio

dell’avvocato FRISANI PIETRO, che li rappresenta e difende giuste

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 3413/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 14/11/08, depositato il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dalle parti ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla dedotta irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR Campania, ha dichiarato la nullità delle procure e del ricorso perchè, nonostante contenessero il generico richiamo alla procedura ex lege Pinto, le procure – conferite su fogli a parte, sebbene la pagina finale del ricorso non fosse esaurita, con caratteri distinti, prive di data – non apparivano riferibile alla procedura iniziata e non poteva essere considerata come rilasciata “in calce”, considerato, altresì, che trattavasi di giudizio di natura “seriale”.

Contro il detto decreto parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura rilasciata su foglio separato nonostante la pagina finale dell’atto introduttivo del giudizio non fosse esaurita ed alla mancanza di timbri di congiunzione e vizio di motivazione in ordine alla riferibilità della procura al giudizio, con riferimento alla natura seriale del giudizio stesso.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di procura conferita su foglio separato secondo il quale l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2646 del 1998).

Anche di recente la S.C. ha ribadito che “il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega)” (Sez. L, Sentenza n. 12332 del 2009; Sez. Un., Sentenza n. 13666 del 2002).

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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