Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22831 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13211-2014 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CAROLEO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COLLERONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro in carica

pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1009/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.G., con atto notificato il 10 maggio 2017, sottoscritto personalmente dalla ricorrente nonchè dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nei confronti del Ministero della salute, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma 11 febbraio 2014, n.899;

la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva la necessità di pronunciare sulle spese, che nel caso di specie, vanno compensate tra le parti sussistendo giusti motivi in tal senso;

pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese tra le parti, mentre non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi di estinzione del giudizio.

PQM

 

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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