Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22830 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27224-2013 proposto da:

A.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA PERRONE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.D. agì nei confronti del Ministero della Salute, con atto di citazione notificato il 13.10.2004, per ottenere il risarcimento dei danni correlati all’infezione da virus HCV contratta a seguito di emotrasfusioni ad esso praticate fin dai primi mesi di vita;

il Ministero eccepì preliminarmente l’avvenuta prescrizione del diritto;

il Tribunale rigettò la domanda per essere ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione rispetto al momento (9.2.95) in cui l’ A. aveva proposto l’istanza di indennizzo ex L. n. 210 del 1992;

la Corte di Appello ha rigettato il gravame dell’ A. ribadendo come “il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale debba essere individuato nel momento in cui il danneggiato ha inoltrato al Ministero la richiesta di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992” anzichè, come sostenuto dall’appellante, nel momento della comunicazione della decisione del Ministero sulla richiesta di indennizzo (avvenuta, nel caso, in data 11.11.99);

l’ A. ha proposto ricorso per cassazione (affidato ad unico motivo) cui ha resistito il Ministero;

il difensore della ricorrente ha depositato memoria da cui emerge che l’ A. ha aderito alla proposta transattiva formulata dal Ministero (D.L. n. 90 del 2014, art. 27 bis convertito in L. n. 114 del 2014), accettando l’equa riparazione e rinunciando all’azione risarcitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’atto depositato, ancorchè mancante dei requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c., è idoneo ad attestare l’avvenuta cessazione della materia del contendere e, con essa, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite;

trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015);

considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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