Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22830 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6648-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., C.A.R., C.L., eredi del sig.

Cr.Al., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI PRATI

DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato ITALO MASTROLIA,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA

AGOSTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5663/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dalle contribuenti S.G., C.A. e C.L., quali eredi del defunto CR.Al., avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato il classamento di un’unità immobiliare di loro proprietà ubicata in (OMISSIS) (microzona (OMISSIS)), con conseguente incremento della relativa rendita catastale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata erroneamente aveva ritenuto che l’avviso di accertamento catastale impugnato fosse stato emanato in carenza di adeguata e sufficiente motivazione, essendo stati al contrario indicati i presupposti normativi ed amministrativi dell’atto ed essendo stati esplicitati i presupposti di fatto dell’accertamento e le caratteristiche fattuali prese in considerazione dall’ufficio ai fini della revisione catastale, effettuata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del provvedimento direttoriale attuativo del 16 febbraio 2005 e delle delibere del Comune di (OMISSIS), che erano state riportate nel loro contenuto essenziale;

quanto ai presupposti fattuali, erano stati esplicitati gli specifici valori medi di mercato e catastali della microzona n. (OMISSIS), nella quale era ubicato l’immobile oggetto dell’accertamento, nonchè il significativo scostamento fra i valori medi di detta microzona rispetto ai valori medi dell’insieme delle microzone comunali; e l’assegnazione delle nuove classi alle singole unità immobiliari ai fini della loro redditività, era avvenuta tenendo conto delle loro caratteristiche estrinseche e cioè della loro ubicazione, nonchè delle loro caratteristiche intrinseche e cioè tipologico-funzionali; d’altra parte la Corte Cost., con sentenza n. 249 del 2017, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ritenendo che esso non presentasse profili di irragionevolezza;

che le contribuenti si sono costituite con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai chiaramente individuato il contenuto motivazionale minimo, necessario per rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie in esame, di un mutamento di rendita conseguente ad una revisione del classamento di unità immobiliari private ubicate in microzone del Comune di (OMISSIS), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che è pertanto richiesto che l’avviso di accertamento precisi le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi, che hanno giustificato l’avvio del procedimento di riclassamento; l’ufficio è tenuto cioè ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta;

che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha convalidato la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la L. n. 311 del 200, art. 1, comma 335, (legge finanziaria del 2005), a condizione che l’obbligo di motivazione venga assolto in modo rigoroso, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona, in cui l’unità immobiliare è collocata, essendo tutti tali elementi idonei nel loro complesso a qualificare l’unità medesima (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento al riclassamento di un’unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS), qual’è quella che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento catastale in esame, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva quindi una specifica motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sul diverso classamento delle singole unità immobiliare, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali; al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, occorrendo altresì specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati sono stati ricavati ed elaborate (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame; che, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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