Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22830 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 12/08/2021), n.22830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2850-2020 proposto da:

J.M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3635/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 06/12/2019 R.G.N. 1193/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste, con il provvedimento n. 3635 del 6.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da J.M.A., cittadino del Pakistan, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, di origine del Punjab, aveva dichiarato, in sintesi, di avere svolto, nel suo paese, attività di ristorazione servendosi della collaborazione di quattro dipendenti; aveva precisato di avere assunto tale A. nel febbraio del 2016 il quale aveva lavorato per circa due mesi fino a quando i militari lo avevano portato via; a seguito dell’arresto tutto il personale del ristorante fu condotto negli uffici di polizia per acquisire informazioni sul ragazzo in quanto aveva contatti con una organizzazione terroristica (OMISSIS); il richiedente aveva, infine, sottolineato di avere ricevuto, da quel momento, minacce da sconosciuti perché era stata ventilata la possibilità che ci fosse stato il suo contributo per l’arresto dell’ A. e il due maggio 2016 aveva riferito che vi erano stati spari sulla sua macchina.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato la inattendibilità e la genericità della vicenda narrata, perché non erano stati forniti elementi pertinenti a circostanziare la domanda fondata solo su semplici illazioni e deduzioni: tale inattendibilità precludeva il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); il Tribunale ha, poi, sottolineato che, dalle fonti consultate, nella regione del Punjab non vi era una condizione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c); ha ritenuto, inoltre, che non erano state dedotte ragioni umanitarie né era stata dimostrata la sussistenza di una condizione deteriore, di inadeguatezza, di precarietà esistenziale o lavorativa nel paese di origine tale da fare ravvisare una situazione di vulnerabilità derivante dal rientro in patria.

4. Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale J.M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: da un lato, il timore di subire trattamenti disumani e degradanti in patria, aventi rilievo pubblicistico, atteso il ruolo svolto dal gruppo terroristico (OMISSIS) e, dall’altro, la mancata tutela delle istituzioni locali alle quali sì era rivolto; tali circostanze non erano state considerate nonostante la documentazione prodotta in sede giudiziaria relativa alla sua attività di ristoratore, al suo estratto conto bancario e alle fonti internazionali relative alla situazione socio-politica in Pakistan.

3. Con il secondo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la vicenda posta a fondamento della domanda di protezione, giungendo, invece, ad un giudizio di assoluta carenza probatoria e così pregiudicando il diritto di esso richiedente ad una oggettiva considerazione della sua attendibilità.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, e art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale acquisito le informazioni sul suo paese di origine, con particolare riguardo alla sua vicenda personale, attraverso l’esame di COI aggiornate al momento della decisione avvenuta nel 2019; in relazione a tale censura il ricorrente chiede di rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la questione sulla doverosità, sempre e comunque, dell’acquisizione delle informazioni sul paese di origine al fine della valutazione di attendibilità del richiedente la protezione internazionale.

5. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria in mancanza delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, quando invece era palese che l’attuale sua condizione fosse sproporzionalmente favorevole rispetto alla condizione vissuta nel paese di origine nella quale egli rischiava di ricadere in caso di rimpatrio.

6. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico giuridica, sono fondati.

7. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3 lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020; Cass. n. 13257/2020).

8. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

9. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

10. Nel caso in esame, come detto, il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, non attenendosi alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà con quanto dichiarato dal richiedente nel modello C3, compilato all’atto dello sbarco le cui lacune o contraddizioni, però, comunque non esoneravano il giudice del merito dal compiere gli accertamenti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), (Cass. n. 29234/2020).

11. Inoltre, il Tribunale non ha assolutamente analizzato la questione della corruzione e della inefficienza della Polizia in Pakistan, dedotta dal richiedente, quando, invece, si trattava di un aspetto che avrebbe dovuto essere approfondito in virtù dei doveri di cooperazione incombenti sul giudice perché la situazione poteva rappresentare causa di atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti non privati.

12. Infine, quanto alla situazione del Paese di origine, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente aveva allegato i fatti costitutivi del diritto, la Corte si è limitata a richiamare un rapporto EASO del 2017, a fronte di un provvedimento emesso nel 2019, violando così il principio secondo cui il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

13. Il suddetto orientamento, ormai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità su tale punto, rende ultroneo rimettere il vaglio della questione, come prospettata dal ricorrente, alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 374 c.p.c., comma 2.

14. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai primi tre motivi, assorbita la trattazione del quarto concernente il rilascio del permesso di soggiorno per la asserita condizione di vulnerabilità del richiedente, e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione, oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

 

 

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