Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Ital Contract s.r.l. in liquidazione; Impresa Costruzioni edili

stradali Giulio Valli e C. s.a.s.; B.D.;

B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 51/24/04 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata l’11 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Attilio Ennio, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Italcontract in liquidazione propose istanze di rimborso per le imposte Ilor ed Irpeg versate per le annualità dal 1989 al 1996 per complessivi Euro 165.085,49, assumendo che, essendo stata ammessa al concordato preventivo con cessione di beni con sentenza del 1986, l’intero patrimonio era stato ceduto ai creditori, sicchè essa non aveva posseduto alcun reddito. In data 20.11.2000 la predetta società cedette i crediti relativi al rimborso dei tributi alla s.a.s. Giulio Valli in liquidazione ed a B.R. e B.D., i quali, in qualità di cessionari, proposero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze distinti ricorsi, poi riuniti in primo grado, avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulle istanze di rimborso.

Il giudice di primo grado respinse le domande, rilevando il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ma la relativa pronuncia fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, con sentenza n. 51/24/04 depositata l’11 aprile 2005, da un lato respinse l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, reputando che essa, riguardando la titolarità del diritto al rimborso, fosse inerente all’oggetto del merito della controversia e, dall’altro, accolse la domanda, osservando che, come espressamente dedotto e provato dalle parti appellanti, i redditi relativi agli anni in questione erano scaturiti da componenti positivi non attinenti al concordato preventivo, e in particolare dagli interessi attivi su conti correnti non intestati alla società e quindi non costituenti componenti positivi di reddito”.

Per la cassazione di questa decisione, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 27 maggio 2006 e notificato a mezzo del servizio postale il 5 giugno 2006, ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico, articolato motivo.

Tutte le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 cod. civ., dell’art. 81 cod. proc. civ., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 bis, nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Con una prima censura l’Agenzia delle Entrate lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, motivata dal rilievo che la cessione dei crediti attuata in sede di concordato preventivo in favore della s.a.s. Giulio Valli e C. e di B.D. e B.R. non poteva includere anche i crediti oggetto della richiesta di rimborso, atteso che essi non risultavano esposti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta della società cedente e per la ragione che il loro accertamento era ancora sub indice ed essi erano comunque inesistenti. Si assume inoltre che la cessione de qua non era ammessa dalla legge, atteso che l’unica ipotesi di cessione regolata dal legislatore è quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 bis e può avere ad oggetto soltanto i crediti richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.

La seconda censura lamenta vizio di extrapetizione, per avere la Commissione tributaria regionale accolto la domanda dei ricorrenti sulla base di un fatto mai degli stessi dedotto, vale a dire riconoscendo il diritto al rimborso in quanto i redditi per gli anni in questione scaturivano da interessi attivi su conti correnti non intestati alla società, laddove i ricorrenti aveva fondato al loro pretesa sulla intassabilità dei redditi conseguiti durante l’esecuzione del concordato preventivo, atteso che la cessione dei beni aveva di fatto spossessato la società del proprio patrimonio.

Si assume infine che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto dagli atti di causa non solo non risulta la prova che gli interessi attivi fossero maturati in conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società, ma emerge altresì che l’utile di esercizio scaturiva, oltre che dagli interessi, anche dalla voce “altri proventi”.

Il motivo appare in parte infondato ed in altra parte inammissibile.

Con riferimento alla prima censura, che lamenta l’omessa dichiarazione del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, il motivo è infondato in quanto la questione posta dall’Amministrazione, per come riprodotta nel ricorso, non atteneva alla legittimazione a ricorrere, ma, più propriamente, alla titolarità del diritto controverso. Sotto il profilo della legittimazione attiva a ricorrere, secondo quanto risulta dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nella stessa sentenza impugnata, infatti, le parti ricorrenti aveva opposto l’atto di cessione del credito stipulato in sede in esecuzione del concordato preventivo dalla società contribuente, atto che senza dubbio appare idoneo in astratto a costituire titolo idoneo al trasferimento del diritto di credito e, quindi, del diritto a chiedere il rimborso e ad opporsi al successivo rifiuto dell’Amministrazione. Corretta pertanto appare la decisione sul punto della Commissione tributaria regionale, che ha respinto la relativa eccezione reputandola attinente al merito della controversia, cioè alla valutazione in ordine alla fondatezza della domanda.

Nè, in tale prospettiva, può esercitare rilievo la circostanza dedotta dall’ufficio secondo cui i crediti de quibus non risultavano esposti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta della società cedente, dovendosi pure al riguardo rilevare che tale eccezione, al di là della sua fondatezza, riguarda la questione della spettanza del rimborso e non attiene alla legittimazione ad agire. Merita comunque aggiungere che la relativa circostanza non integra certo una situazione che preclude il diritto alla ripetizione dell’imposta non dovuta e, inoltre, che le istanze di rimborso, cui va riconosciuto l’effetto di emenda della dichiarazione, risultano presentate, come si desume dalla ricostruzione del fatto, dalla stessa società contribuente.

La censura che denunzia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 bis, è invece inammissibile, atteso che, mancando del tutto qualsiasi pronuncia del giudice a qua sul punto, il ricorso avrebbe dovuto denunziare il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) e non già la violazione della norma tributaria, ai sensi del n. 3) del medesimo articolo, violazione che, evidentemente, presuppone che il giudice di merito si sia pronunciato sulla questione sollevata (Cass. n. 24856 del 2006;

Cass. n. 1701 del 2006).

Parimenti inammissibile è la doglianza che lamenta il vizio di extrapetizione, per avere la Commissione tributaria regionale accolto la domanda sulla base di un fatto – la non intestazione alla società contribuente dei conti correnti su cui erano maturati gli interessi attivi – che, si assume, non è stato mai dedotto dai ricorrenti. La declaratoria di inammissibilità della censura discende in questo caso dal rilievo che il ricorso non rispetta sul punto il requisito di autosufficienza, in forza del quale il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). In applicazione di tale principio, la parte che deduca la violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112. cod. proc. civ.) ha l’onere di riprodurre il contenuto degli atti idonei a dimostrare la fondatezza della censura, onere che, nel caso di specie, si puntualizzava nel riportare il testo del ricorso introduttivo e del successivo atto di appello proposto dai ricorrenti, il cui esame appare indispensabile ai fini della valutazione della fondatezza del vizio denunziato (Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007; Cass. n. 16245 del 2005). La mancanza di tale adempimento comporta, pertanto, l’inammissibilità in parte qua del motivo.

Inammissibile è, infine, la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con cui l’ufficio contesta la valutazione degli atti di causa da parte dal giudice di merito, che avrebbe ricondotto erroneamente l’utile di esercizio della società Italcontract unicamente agli interessi attivi sui conti correnti, senza rilevare che esso si componeva anche di proventi diversi. A parte la genericità della doglianza ed il rilievo che essa attiene alla valutazione delle prove (art. 116 cod. proc. civ.) piuttosto che all’obbligo di motivazione, decisivo nel senso dell’inammissibilità è la considerazione che anche qui il ricorso non vada oltre il proprio enunciato, omettendo completamente, in osservanza del principio di autosufficienza, di riprodurre gli atti e i documenti comprovanti il proprio assunto, ponendo così il Collegio nella impossibilità di verificare la sussistenza del vizio denunziato.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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