Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2283
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14359-2019 proposto da:
P.E., F.S., D.M., FL.SO.,
PR.RO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO
4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO
ABBATE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO.
Fatto
RILEVATO
che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia ha rigettato la loro opposizione avverso la liquidazione delle spese di lite effettuata, nella misura di Euro 225, nel decreto L. n. 89 del 2001 ex art. 3, con cui il consigliere delegato della stessa corte aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare loro Euro 1.125 ciascuno, a titolo di equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio;
che il Ministero della Giustizia si è costituito con comparsa ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 novembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
che con l’unico motivo di ricorso, riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014, ci si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate nel decreto L. n. 89 del 2001 ex art. 3, e si pone la questione se tali spese vadano liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, tabella 8 (procedimenti monitori) o tabella 12 (giudizi innanzi alla corte di appello) allegate;
che la suddetta questione richiede l’approfondimento della trattazione in udienza pubblica.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020