Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2283 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 4746-2013 proposto da:
SGL CARBON S.P.A. P.I. 00729190157, in persona del
rappresentnte

pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI

studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’
rappresentata e difesa dagli
2017
3937

elettivamente
27, preggo

lo

& PARTNERS,

avvocati TRIFIRO’

SALVATORE, STEFANINO BERETTA, LUCA PERON, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
BIANCHINI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 30/01/2018

VIA CESENA 58, presso lo studio dell’avvocato FABIO
MARIANTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO ALLEVI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 824/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO
CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega verbale
Avvocato SALVATORE TRIFIR0′;
udito l’Avvocato FABIO MARIANTONI per delega Avvocato
ROBERTO ALLEVI.

di ANCONA, depositata il 17/08/2012 r.g.n. 551/2011;

RG 4746/2013

Fatti di causa
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 680/2011, ha
accolto la domanda di Claudio Bianchini, ex dipendente della SGL
Carbon spa, diretta ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli per
inadempimento della società rispetto agli impegni assunti con la

la mancata attuazione del punto g) dell’allegato 1 (Piano di
ricollocazione da parte del personale eccedente), e ha condannato la
società medesima a corrispondere la complessiva somma di euro
30.000,00, oltre accessori.
2.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 824/2012, ha

confermato la suddetta pronuncia.
3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno
rilevato che: 1) era pacifico che la SGL Carbon spa ebbe a licenziare i
suoi dipendenti, per cessazione dell’attività, offrendo un incentivo
all’esodo nella misura di euro 40.000,00 per quanti si fossero dimessi
e di euro 10.000,00 per coloro che si fossero dimessi nella
prospettiva della riassunzione da parte di altro datore di lavoro; 2) il
Bianchini accettò il licenziamento ma non si dimise e venne riassunto
da altra società del gruppo a tempo determinato per un anno; 3) non
rilevava la circostanza che il lavoratore non si fosse dimesso, ma
avesse accettato il licenziamento, ai fini della corresponsione
dell’incentivo; 4) il Bianchini aveva accettato, riguardo alla misura
dell’incentivo, l’opzione relativa alla futura riassunzione, essendo
chiaro a tal proposito il comportamento delle parti; 5) era ravvisabile,
pertanto, un inadempimento della società che non aveva adempiuto
alla obbligazione di reperire, al dipendente, un altro rapporto di
lavoro a tempo indeterminato; 6) il risarcimento andava quantificato
nella istanza precisata dal lavoratore, in via subordinata, al termine
del processo di primo grado: istanza che era ammissibile non
trattandosi di nuova conclusione bensì di integrazione della
1

sottoscrizione dell’accordo sindacale del 21.12.2005 e, in particolare,

RG 4746/2013

precisazione delle conclusioni con una riduzione della pretesa; 7) il
criterio di liquidazione del risarcimento, ancorato alla differenza che
tra i due tipi di incentivo, era corretto e congruo anche perché
parametrato ad elementi di certezza e non di incertezza.
4.

Avverso tale sentenza la SGL Carbon spa ha proposto ricorso

per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso Claudio Bianchini.

5.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 437 cpc, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3
cpc, per avere la gravata sentenza erroneamente ritenuto
ammissibile la domanda subordinata proposta dal Bianchini, diretta al
pagamento dell’importo di euro 30.000,00, quando invece era stata
tardivamente formulata solo con le note conclusionali e non costituiva
una mera riduzione quantitativa dell’importo richiesto bensì una
nuova domanda.
2.

Con il secondo la società si duole della violazione e/o falsa

applicazione dell’accordo sindacale del 21.12.2005 e dei relativi
allegati n. 1 e 2, in connessione con gli artt. 1362, 1363, 1364, 1366,
136 e 1369 (art. 360 primo comma n., 3 cpc) per avere la sentenza
impugnata erroneamente ravvisato in capo ad essa società una
obbligazione di provvedere a reperire, per il dipendente, un altro
rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando, invece, tale
ricostruzione non emergeva dai documenti in atti, dai quali si rilevava
solo un obbligo di attivarsi e non di assunzione.
3.

Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell’art. 1697 cc (in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc) avendo la Corte
territoriale erroneamente ritenuto che la società avesse l’obbligo di
garantire al Bianchini, a seguito del licenziamento, l’assunzione a
tempo indeterminato presso altra azienda senza valutare, secondo il
2

k-

RG 4746/2013

prudente apprezzamento richiesto dalla legge, le prove fornite dalle
parti.
4.

Con il quarto motivo la società deduce, sempre con riguardo

al suo obbligo di procurare al Bianchini un nuovo posto di lavoro,
l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

stato assunto presso la Società Aquilone (partecipata) sia pure a
tempo determinato e che la non conversione del rapporto a tempo
indeterminato non era ad essa imputabile.
5.

Il primo motivo non è fondato.

6.

Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l’oggetto della

pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la
modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un
tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su
presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto
introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da
alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (tra le altre cfr.
Cass. 28.1.2015 n. 1585; Cass. 20.7.2012 n. 12621).
7.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile

la richiesta di nuova parametrizzazione del danno, richiesto dal
Bianchini con le note conclusionali, non più ancorata alle retribuzioni
che avrebbe potuto e dovuto percepire se non si fosse verificato il
contestato inadempimento, bensì modulata sulla differenza tra gli
importi dei due tipi di incentivi contrattualmente previsti, ritenendola
deduzione difensiva e non nuova conclusione.
8.

L’assunto dei giudici di seconde cure è corretto perché

conforme al principio sopra enunciato: invero, la istanza era diretta
unicamente alla applicazione di un nuovo criterio di risarcimento,
senza l’introduzione nel giudizio di alcun fatto nuovo o nuovi temi di
indagine.

3

giudizio (art. 360 n. 5 cpc) costituito dal fatto che il dipendente era

RG 4746/2013

9.

La avversa quantificazione o specificazione della pretesa,

fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta, infatti, alcuna
prospettazione di una nuova causa petendi (in termini, sia pure per
una fattispecie diversa, cfr. Cass. 19.7.1999 n. 7681).
10. Il secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per la

11. Questa Corte (Cass. 28.6.2017 n. 16181) di recente ha
precisato che, nell’interpretazione del contratto, che è attività
riservata al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo
per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il
carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso
assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 cc alla comune
intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici,
teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro
ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei
contraenti. E sempre in tema di interpretazione del contratto, la
comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo
riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce
dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 cc, nonché ai
criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cc e
volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato
dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa
concreta e ad eludere -mediante comportamento improntato a lealtà
e a salvaguardia dell’altrui interesse- interpretazioni cavillose
dipendenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti
hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass.
28.3.2017 n. 7927).
12. La sentenza impugnata è rispondente ai suddetti principi e ad
un concetto di esegesi del dato letterale che, sebbene rivesta un
rilievo centrale, richiede comunque una indagine sulla comune
intenzione dei contraenti che renda armonica la ricostruzione
4

loro connessione, sono anche essi infondati.

RG 4746/2013

interpretativa sia in relazione all’elemento testuale che con riguardo
al contesto sistematico in cui si colloca.
13. Invero, i giudici di seconde cure, con una interpretazione
congrua, plausibile ed improntata a ragionevolezza, hanno
evidenziato, da un lato, che l’importo di euro 10.000,00 era previsto

aveva rinunciato alla possibilità di essere ricollocato lavorativamente
altrove e, dall’altro, che la ricollocazione avrebbe potuto essere
riferita solo ad una assunzione a tempo indeterminato. Hanno basato
tali argomentazioni sul minore (in modo significativo) incentivo
pattuito, che avrebbe potuto trovare una spiegazione solo se
considerata in una prospettiva di una futura assunzione a tempo
indeterminato ed hanno sottolineato che, qualora l’obbligazione non
fosse stata letta in un’ottica di una garanzia duratura, la prestazione
sarebbe stata di natura potestativa, agevolmente eludibile e che, di
contro, l’accettazione di un rapporto precario, da parte del lavoratore,
non poteva essere spiegata come acquiescenza e addirittura rinuncia
ma come opportuna collaborazione, rivolta pur sempre alla
costituzione dell’auspicato rapportonempo indeterminato.
14. In questa prospettiva sono stati, quindi interpretati dalla Corte
territoriale il punto c) dell’accordo del 21.12.2005 (che prevede che “i
lavoratori collocati in mobilità, allo scopo di ridurre l’impatto sociale
determinato dal programma di risanamento, riceveranno, previo
colloquio di valutazione disposto dalle aziende riceventi, un’offerta di
reimpiego presso il Consorzio Sviluppo Futuro spa ed eventuali altre
aziende operanti nel territorio”) e i punti e) e g) dell’allegato 1 al
predetto accordo (che stabiliscono rispettivamente che “i candidati
individuati e proposti dalla SGL Carbon, sulla base dei criteri definiti al
punto d, saranno inviati, a discrezione delle aziende richiedenti, ad un
colloquio individuale” e che “le Aziende richiedenti procederanno a
riassorbire il personale con contratto a termine della durata di 12
5

per chi (accettando il licenziamento o presentando le dimissioni) non

RG 4746/2013

mesi con l’impegno, alla scadenza, a trasformare i predetti contratti
in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora i
predetti lavoratori risponderanno alle aspettative professionali delle
aziende richiedenti’) nel senso che sussisteva, in capo alla SGL
Carbon spa, non solo un obbligo ad impegnarsi per procurare un
colloquio finalizzato ad una eventuale assunzione a tempo

determinato, ma anche quello a garantire in qualche modo la
riassunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in esubero presso
società terze.
15. Si sottrae, dunque, alle critiche mosse con i motivi (violazioni
di legge e vizi di motivazione) il ragionamento dei giudici di appello
che hanno proceduto in modo logico e coerente, e quindi
insindacabile in questa sede, ad una ricognizione della volontà delle
parti contraenti alla luce del complesso regolamento negoziale.
16.11terzo motivo è, infine, inammissibile.
17. Invero, la censura si risolve in una richiesta, nella sostanza, di
riesame dell’accertamento operato in fatto dalla Corte territoriale, in
ordine alla valutazione delle prove fornite dalle parti, che non è
demandabile, in quanto istanza di revisione del merito della vicenda
processuale, al giudice di legittimità cui spetta la sola facoltà di
controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale
delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il
sindacato di logicità del giudizio in fatto a revisione del ragionamento
decisorio (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 19.3.2009 n. 6694): nel
caso di specie, come sopra detto, assolutamente corretto ed esente
da vizi logico-giuridici.
18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere
rigettato.
19. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
6

At

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del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,
deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma 1’11 ottobre 2017
Il Presidente
Dr. Antonio Manna

legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese

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