Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2283 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 03/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 22666-2012 proposto da:
DE BELLIS GIORGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CREMONA 21, presso lo studio dell’avvocato
PETULLA’ FRANCESCA, che lo rappresenta e difende, per
delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro


MONTEFUSCO TOMMASO ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GABRIELE BAVARO, per delega in calce al controricorso;
AUTORITA’ DI BACINO PER LA PUGLIA, in persona del

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3767/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
uditi gli avvocati Francesca PETULLA’, Gabriele BAVARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

1.- Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale,
Montefusco Tommaso, premesso di aver partecipato ad una selezione
pubblica indetta dall’Autorità di Bacino della Puglia per l’assunzione
triennale di un dirigente amministrativo, impugnava la graduatoria
finale del concorso e gli atti presupposti, nella quale si era collocato al
secondo posto con il punteggio di 48,33, a fronte del punteggio di
57,50 di De Bellis Giorgio Antonio, primo classificato.
2.- Vertendo la censura sull’erronea valutazione dei titoli, il TAR
Puglia dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse,
rilevando che, sulla base della somma dei punteggi che si assumevano
non concessi — ovvero 4 per il possesso dell’abilitazione professionale,
0,78 per la valutazione dell’attività professionale e 3 per ulteriori
attività documentate — il Montefusco sarebbe pervenuto al punteggio
virtuale di 56,16 e mai avrebbe potuto raggiungere il De Bellis, la cui
potiore valutazione era determinata da un alto punteggio di anzianità.
L’alta valutazione dell’anzianità era derivante dal fatto che il candidato
primo classificato aveva occupato una posizione nel ruolo del
personale della Regione Puglia (VI livello) che richiedeva il possesso
del diploma di laurea, il che consentiva di valutare tutta l’attività di
servizio indicata nel curriculum come prestata in posizione professionale
richiedente il titolo di studio della laurea.
3.- Proposto appello da Montefusco, costituitisi l’Autorità di
Bacino ed il contro interessato De Bellis, il Consiglio di Stato, Sezione
Sesta, con sentenza del 26.06.12 n. 3767 accoglieva l’impugnazione e,
riformando la prima sentenza, annullava gli atti impugnati e dichiarava
che il Montefusco doveva essere collocato al primo posto della
graduatoria.
4.- Osservava il Consiglio di Stato che in base al bando del
concorso il servizio del De Bellis avrebbe potuto essere valutato ai fini
del conferimento del punteggio di anzianità solo se accompagnato dal
possesso del diploma di laurea, non essendo sufficiente il mero
svolgimento in via di fatto di funzioni per le quali all’epoca era
richiesto il possesso di tale titolo accademico. Ridimensionato dunque
il punteggio di anzianità del De Bellis a soli punti 22,3, in luogo dei
punti 33,5 attribuiti dalla Commissione, ed assegnati al Montefusco
altri 4 punti perché in possesso dell’abilitazione alla professione di
commercialista, determinava il punteggio del primo (De Bellis) in punti
46,30 e quello del secondo (Montefusco) in punti 52,33 . Ritenute
assorbite le altre doglianze dell’appellante, il Consiglio di Stato
concludeva che il Montefusco si collocava al primo posto della
8. De Bellis Giorgio Antonio c. Autorità Bacino Puglia e Montefusco Tommaso
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(r.g. 22666-12)

Svolgimento del processo

Motivi della decisione
6.- Il ricorrente con unico motivo di ricorso deduce violazione
degli artt. 360, n. 1, e 362 c.p.c. e degli arti. 34 e 134 c.p.a., nonché
eccesso di potere per sconfinamento nel merito da parte del Consiglio
di Stato. Il giudice, infatti, si sarebbe sostituito alla Commissione
esaminatrice attribuendo nuovi e diversi punteggi sia al ricorrente che
al resistente, così eccedendo dai limiti esterni della giurisdizione del
giudice amministrativo ed adottando una pronunzia di merito, in modo
da imporre all’Amministrazione un facere, al di fuori delle materie per le
quali l’art. 134 c.p.a. consente tale tipo di giurisdizione.
7.- La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la
sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria
valutazione a quella riservata alla discrezionalità della amministrazione
costituisce un’ipotesi di inammissibile sconfinamento della
giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche
l’eccesso in questione sia compiuto da una pronunzia il cui contenuto
dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto (sentenze
15.03.99 n. 137 e 21.12.05 n. 28263, nonché da ultimo 17.02.12 n.
2312). Detto sconfinamento è riscontrabile quando l’indagine svolta
dal giudice non rimanga nei limiti del riscontro di legittimità del
provvedimento impugnato, ma sia strumentalmente diretta alla
valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto e si traduca in una
decisione che, pur nel rispetto della formula dell’annullamento,
esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi
all’amministrazione. In questo caso il sindacato di merito si estrinseca
in una pronunzia autoesecutiva, avente il contenuto sostanziale e
l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli
ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
In particolare, con riferimento alle attività concorsuali poste in
essere dalle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, la stessa
giurisprudenza ritiene che le connesse valutazioni tecniche, ove siano
inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendano
dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle

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graduatoria con 52,33 punti, mentre l’appellato si collocava al secondo
con 46,30 punti.
5.- Il De Bellis impugna per cassazione questa sentenza con
ricorso e memoria, assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe violato
i limiti esterni della propria giurisdizione. Rispondono il Montefusco e
l’Autorità di Bacino con controricorso, quest’ultima aderendo al
ricorso di De Bellis.

Per questi motivi

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(r.g. 22666-12)

medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale
del giudice amministrativo, senza che ciò comporti invasione della
sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per
cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, qualora esse risultino
affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od
irragionevolezza evidente o grave (sentenze 28.05.12 n. 8412, 9.05.11
n. 10065 e 21.06.10 n. 14893).
8.- Così riassunto lo stato della giurisprudenza, deve rilevarsi che
nel caso di specie il Consiglio di Stato ha riformato la prima sentenza
sulla base di una diversa considerazione giuridica dei titoli dedotti dai
due candidati, da un lato riducendo il punteggio del De Bellis per
espletamento delle funzioni direttive da 33,5 a 22,3 (con riduzione del
punteggio totale da 57,5 a 46,3), dall’altro aumentando il punteggio del
Montefusco da 48,33 a 52,33 per l’attribuzione di 4 punti ulteriori per
il possesso di un’abilitazione professionale. Ne è derivato che a
quest’ultimo è stata attribuita una posizione prioritaria, essendogli
attribuito un punteggio superiore (52,33) a quello risultante per il
concorrente (46,3). Trattandosi di motivazioni basate su puntuali
affermazioni di diritto, del tutto avulse da considerazioni di carattere
discrezionale, il De Bellis per poter dedurre il vizio di eccesso di potere
giurisdizionale e di invasione delle prerogative dell’Amministrazione
avrebbe dovuto dimostrare (o quantomeno dedurre) che il punteggio
attribuito alla controparte, a prescindere da ogni considerazione di
merito, non sarebbe comunque spettato al suo concorrente e che, a
causa dell’invadenza del giudice, a lui ne fosse derivato un pregiudizio.
La mancanza di qualsiasi considerazione al riguardo denota la
mancanza di un reale interesse della parte ricorrente e rende
inammissibile il ricorso.
9.- Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del
De Bellis alle spese del giudizio di legittimità nei confronti del
Montefusco nella misura di seguito indicata. Nessuna pronunzia per le
spese deve, invece, emettersi nei confronti dell’Amministrazione, che
con il suo controricorso (pur adesivo alla tesi del ricorrente principale,
ma notificato e depositato al dichiarato ed unico scopo di consentire la
partecipazione alla discussione orale) ha svolto una difesa meramente
formale.
10.- I compensi professionali vanno liquidati in € 3.000 sulla
base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre
fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione,
decisione) ed allo scaglione del valore indeterminato.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del
controricorrente Montefusco Tommaso, nella misura di € 3.000
(tremila) per compensi e di € 200 (duecento) per esborsi, oltre Iva e
Cpa.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013

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