Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8485/2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Andrea Maestri, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 179/2019 della Corte d’appello di Brescia

depositata il 31/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, con decreto del 18 marzo 2018, respingeva il ricorso proposto da P.M., cittadino nigeriano proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Brescia, a seguito dell’impugnazione presentata rispetto a tale provvedimento dal migrante, dichiarava, con sentenza pubblicata in data 31 gennaio 2019, l’inammissibilità dell’impugnazione, con la quale era stato sollecitato l’accoglimento delle domande proposte in prime cure, poichè il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, prevedeva che i provvedimenti previsti dal precedente art. 35, in punto di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria fossero definite dal Tribunale con decreto non reclamabile;

tale disciplina doveva ritenersi estesa anche alla domanda di protezione umanitaria, in quanto – a parere del giudici distrettuali l’impugnazione ad opera del richiedente asilo del provvedimento emesso dalla commissione territoriale sotto tutti i suoi profili imponeva una trattazione unitaria delle domande presentate al fine di ottenere le diverse forme di protezione in cui si compendiava il rifugio politico previsto dall’art. 10 Cost.; trattazione unitaria che peraltro, oltre a evitare il rischio di un contrasto di giudicati, aderiva alla voluntas legis di trattare in maniera semplificata e con maggiore efficienza e speditezza il procedimento in materia di protezione internazionale;

3. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia P.M. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 – art. 3 CEDU, art. 13 dichiarazione universale diritti umani – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 -D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assume che l’autorità giurisdizionale avrebbe dovuto verificare in termini di attualità e concretezza se il rimpatrio in un contesto di violenza diffusa e generalizzata fosse legittimo e compatibile con le norme che fissavano un divieto assoluto di espulsione e respingimento verso uno Stato in cui il migrante potesse essere oggetto di persecuzione;

4.2 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35-bis e D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4: in tesi di parte ricorrente la domanda avente a oggetto la protezione umanitaria doveva essere decisa dal Tribunale in composizione monocratica, seguendo il rito sommario di cognizione, in applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e l’eventuale provvedimento negativo era suscettibile, come nel caso di specie, di appello;

non sarebbe stato invece possibile – prosegue il ricorrente – fare ricorso rispetto a questa domanda a un’applicazione analogica del regime processuale deteriore stabilito per le due forme principali di protezione internazionale, in ragione della atipicità e residualità dell’istituto della protezione umanitaria;

la Corte di merito, perciò, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma valutare nel merito la domanda di accertamento del diritto alla protezione umanitaria;

5. i motivi vanno esaminati congiuntamente perchè ambedue volti a contestare, sotto un profilo sostanziale il primo, sotto un profilo processuale il secondo, la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte di merito anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria;

5.1 è opportuno rammentare, in via preliminare, il panorama normativo che regola la fattispecie in esame;

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, prevede la possibilità di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e avverso la decisione della Commissione in tema di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

l’art. 35-bis dello stesso decreto (nel testo vigente al momento del ricorso introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, prima delle modifiche ulteriormente introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) stabiliva che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 fossero regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., ossia dal cosiddetto “rito camerale”, ove non diversamente disposto;

lo stesso D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, nel testo originario, indicando le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, distingueva tra “le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35”, incluse sub lett. c), e “le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 6”, di cui alla lett. d);

il citato art. 3, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 2017, stabilisce che sono soggette al rito camerale speciale (caratterizzato da decisione in forma collegiale, udienza solo eventuale, esclusione dell’appello, impugnabilità solo con ricorso per cassazione) solo le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c);

pertanto, per le controversie di cui alla lett. d) il rito applicabile è quello ordinario, con decisione assunta dal Tribunale in composizione monocratica soggetta ad appello, oltre che a ricorso per cassazione;

la formulazione normativa così ricostruita ha creato una distinzione tra le azioni volte al riconoscimento della protezione internazionale (finalizzate al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento della sola protezione umanitaria;

il legislatore, pur avendo attribuito per tutte queste controversie la competenza alle sezioni specializzate, ha scelto riti diversi, ossia per il giudizio di protezione internazionale uno speciale rito camerale e per il giudizio relativo alla protezione umanitaria il rito ordinario dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;

5.2 le censure, con cui il ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che la Corte distrettuale non abbia esaminato nel merito la sola domanda di protezione umanitaria, a prescindere dall’inammissibilità dell’impugnazione riguardante le diverse forme di protezione, non sono fondate;

in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 9568/2019, Cass. 16458/2019), qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra tali domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281-nonies c.p.c.;

ciò in considerazione di alcuni fondamentali principi e valori, costituiti dal carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà socio-politiche del paese di origine, dalla fondamentale esigenza di evitare un contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3 e dal principio di ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente;

5.3 per di più non si può non considerare come sia stato proprio il ricorrente a cumulare le domande, strettamente connesse, in unico atto introduttivo e a sottoporle congiuntamente all’esame della sezione specializzata del Tribunale di Brescia, chiedendo in questo modo il simultaneus processus e non sollecitando mai la separazione;

egli quindi non può dolersi ora delle conseguenze che ne sono derivate, in termini di cumulo della decisione in primo grado su tutte le domande presentate e di inammissibilità dell’appello in conseguenza dell’opzione processuale compiuta tramite un simile avvio del giudizio, in applicazione del principio di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium che trova nel processo civile espressione nella fondamentale regola di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Cass. 2120/2020);

5.4 non si presta quindi a censure la decisione impugnata laddove rileva che la domanda introduttiva della fase giudiziale, inclusiva della richiesta di riconoscimento anche della protezione umanitaria, abbia segnato le sorti del giudizio, imponendo in primo grado l’unitarietà della trattazione e l’esame di tutte le domande presentate in via cumulativa e rendendo, di conseguenza, non appellabile sotto ogni profilo la decisione assunta all’esito del processo così introdotto;

6. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere rigettato;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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