Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2283 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29406/2006 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO

109, presso lo studio dell’avvocato FELICI MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERMANO Tommaso, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT.

14, presso lo studio dell’avvocato FERZI Carlo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CHIELLO ANGELO GIUSEPPE, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/02/2006 R.G.N. 1295/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;

udito l’Avvocato FELICI MASSIMO per delega GERMANO TOMMASO;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza del febbraio 2006 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Cosenza, di rigetto della domanda proposta da M.F. contro la datrice di lavoro s.p.a. Banca Carime onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 19 aprile 2001 nonchè la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno;

che ad avviso della Corte d’Appello la consulenza tecnica grafica espletata in primo grado aveva dimostrato come il M. si fosse servito di ventitrè ricevute materialmente falsificate onde ottenere dalla datrice di lavoro rimborsi spese, e come tale comportamento, definitivamente lesivo del rapporto di fiducia fra la banca ed il suo dipendente, giustificasse il licenziamento;

che sempre secondo la Corte di merito, i circa quarantacinque giorni intercorsi fra la scoperta dell’ultima contraffazione e la contestazione dell’illecito disciplinare continuato palesavano la tempestività di quest’ultima;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il M., mentre la s.p.a. Banca Carime resiste con controricorso.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, sostenendo che la tempestività della contestazione dell’illecito disciplinare avrebbe dovuto essere verificata con riferimento alla commissione del primo dei fatti illeciti da parte del lavoratore;

che il motivo è infondato poichè la detta tempestività è stata esattamente valutata dal Collegio di merito, nel caso di illecito continuato, con riferimento al momento di cessazione della continuazione ossia al momento in cui la datrice di lavoro ha potuto valutare i fatti nell’insieme e quindi infliggere la congrua sanzione;

che il secondo motivo è inammissibile poichè con esso il ricorrente pretenderebbe, invocando gli artt. 2119 e 2106 cod. civ., nonchè vizi di motivazione, di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova ed impossibile valutazione dei fatti di causa in ordine alla sussistenza ed imputabilità dei falsi documentali;

che col terzo motivo egli, richiamando gli stessi articoli del Codice civile, sostiene l’illegittimità del licenziamento per sproporzione rispetto ai fatti addebitati;

che il motivo non è fondato poichè l’utilizzazione di ricevute contraffatte da parte del dipendente bancario e in danno della banca rompe il vincolo di fiducia, quale elemento necessario del rapporto di lavoro;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 46,00, oltre ad Euro tremila/00 più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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