Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22829 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27139/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

48, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERRI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CESARE FORMATO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

riformando la decisione di primo grado, la Corte di Appello di Lecce, ha pronunciato sentenza non definitiva con cui ha dichiarato che il diritto di B.R. “al risarcimento dei danni conseguenti alla infezione da virus HCV contratta in seguito ad emotrasfusioni non è prescritto e che a tale risarcimento è tenuto il Ministero della Salute”;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito la B..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″: il Ministero ha dedotto l'”erroneità della sentenza che ha dato per scontata la sussistenza del nesso di causalità e la sussistenza di un comportamento colpevole imputabile al Ministero tra patologia epatica della signora B.R. e le trasfusioni effettuate in epoca (anno 1969) in cui non era ancora stato scoperto il virus HBV (e dunque era sconosciuto anche l’HCV)”;

il motivo è inammissibile in relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non dedotto ai sensi del testo novellato della norma (applicabile ratione temporis, in riferimento ad una sentenza pubblicata nel novembre 2012);

le censure sono inammissibili anche in relazione al profilato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto basate su un presupposto che non trova riscontro nella sentenza e – pertanto – eccentriche rispetto alla ratio decidendi;

invero, il ricorrente fonda le proprie doglianze sulla circostanza che le emotrasfusioni sarebbero avvenute nell’anno 1969, mentre la Corte ha dato atto che il c.t.u. aveva accertato che l’infezione era stata contratta dalla B. “in epoca precedente l’anno 1990, in conseguenza della terapia emotrasfusionale praticata nei suoi confronti, in quanto affetta da talassemia maior, ogni 10-15 giorni sin dall’età di tre mesi”; ciò comporta che il periodo temporale in ordine al quale doveva essere valutata la responsabilità del Ministero non era limitato all’anno 1969 (secondo l’assunto del ricorrente) e poteva essere esteso agli anni successivi (ancorchè non oltre il 1990), con la conseguenza che risultano inconferenti le deduzioni sulla impossibilità di prevenire l’infezione, in difetto di elementi che valgano a ricondurre l’effettuazione delle emotrasfusioni al solo anno 1969;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 1778/2016);

considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi al sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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