Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22829 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1301-2019 proposto da:

EPSOM HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 21, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4349/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “EPSOM HOLDING” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva rettificato il classamento di alcune unità immobiliari di sua proprietà ubicate in (OMISSIS) (microzona (OMISSIS)), aumentando le relative rendite catastali.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la procedura di revisione parziale del classamento attivabile ai sensi della citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per consentire al contribuente di adottare le proprie difese, doveva essere congruamente motivata anche nella parte in cui erano ritenute giustificate le modalità del classamento e delle rendite; e la motivazione non poteva essere astratta e generica, tale da potersi adottare a qualsiasi tipo di immobile; invero il provvedimento impugnato era motivato in modo totalmente generico, senza in alcun modo specificare gli interventi migliorativi del contesto e le caratteristiche degli immobili che avevano formato oggetto dell’accertamento; l’accatastamento si era cioè limitato ad una semplice esposizione delle norme e delle delibere comunali, in base alle quali esso era stato adottato ed era affidato ad argomenti generici validi per qualsiasi zona di qualsiasi città, privi di qualsiasi riferimento concreto, senza indicare gli interventi pubblici, che avevano migliorato il contesto urbano ovvero le qualità intrinseche dei singoli immobili, tali da giustificare il mutamento non solo della classe, ma, per alcuni di tali immobili, della stessa categoria, elevata da A/2 ad A/1;

che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del R.D.L. n. 652 del 1939, della L. n. 408 del 1949, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dall’insieme della normativa sopra descritta, relativa all’assegnazione delle categorie e classi catastali, emergeva che il mutamento di categoria, effettuato con riferimento ad uno dei cespiti interessati all’avviso di accertamento impugnato, ai sensi della citata L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, presupponeva la specificazione delle mutate caratteristiche intrinseche dell’immobile, tali da avere modificato lo stato precedente;

che, con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione della L. n. 311 del 2004, e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente disatteso le censure in fatto, da essa formulate ed asseverate da una perizia giurata;

che l’Agenzia delle entrate, non costituitasi nei termini, ha presentato memoria ai soli fini dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa;

che la società contribuente ha altresì presentato memoria;

che i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato il contenuto motivazionale minimo, necessario per rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa sia la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, sia, a maggior ragione, la modifica della rispettiva categoria di appartenenza, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie in esame, di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);

che è pertanto richiesto che l’avviso di accertamento precisi le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi, che hanno giustificato l’avvio del procedimento di riclassamento; l’amministrazione comunale è tenuta cioè ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta;

che anche la Corte Cost., con la sentenza n. 249 del 2017, ha convalidato la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la legge finanziaria del 2005, a condizione che l’obbligo di motivazione venga assolto in modo rigoroso, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona, in cui l’unità immobiliare è collocata, essendo tutti tali elementi idonei nel loro complesso a qualificare l’unità medesima (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);

che, con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, quali sono quelle che hanno formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sul diverso classamento delle singole unità immobiliari, in modo da consentire al contribuente di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali; al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, in quanto sarebbe stato necessario altresì specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso in esame e, potendosi decidere la causa nel merito, viene accolta la domanda originaria proposta dalla società contribuente; che è da ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso; che, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda originaria proposta dalla società contribuente, compensando integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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