Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22829 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 12/08/2021), n.22829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2849-2020 proposto da:

A.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA – UDINE,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3633/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 06/12/2019 R.G.N. 1115/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste, con il provvedimento n. 3633 del 6.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da A.R., cittadino del Pakistan, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. A fondamento della decisione il Tribunale, premessa la genericità delle dichiarazioni in cui i motivi di espatrio erano stati individuati in conflitti per motivi politici, senza precisarne la portata e la rilevanza, che sarebbero poi sfociati in plurime uccisioni di zii e cugini, con la denuncia alla Polizia che non avrebbe sortito effetti per agganci politici degli autori dei reati, ha rilevato che difettava l’ipotesi di una situazione di imminente e grave pericolo o di un fondato timore di persecuzione né appariva comprovata una situazione di generalizzata violenza nel Punjab, come si evinceva dal rapporto EASO del 2017; ha sottolineato, poi, che, in mancanza di prove sul racconto dell’interessato, quantomeno sotto il profilo della credibilità soggettiva, non sussistevano i presupposti per concedere la protezione umanitaria.

3. Avverso tale provvedimento A.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la persecuzione per motivi politici comprovata dalla documentazione amministrativa, riprodotta in sede giudiziaria, relativa alla morte del cugino, alle copie di articoli di giornale, alla denuncia del 4.11.1997: tutta concernente la sua situazione in Pakistan e che non era stata assolutamente esaminata dal Collegio di primo grado.

3. Con il secondo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la vicenda posta a fondamento della domanda di protezione, giungendo, invece, ad un giudizio di assoluta carenza probatoria e così pregiudicando il diritto di esso richiedente ad una oggettiva considerazione della sua attendibilità.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 9, e art. 8 comma 3, per non avere il Tribunale acquisito le informazioni sul suo paese di origine, con particolare riguardo alla sua vicenda personale, attraverso l’esame di COI aggiornate al momento della decisione avvenuta nel 2019; in relazione a tale censura il ricorrente chiede di rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la questione sulla doverosità sempre e comunque dell’acquisizione delle informazioni sul paese di origine al fine della valutazione di attendibilità del richiedente la protezione internazionale.

5. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria per la mancanza delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, quando invece era palese che l’attuale sua condizione in Italia era sproporzionalmente favorevole rispetto alla condizione vissuta nel paese di origine nella quale rischiava di ricadere in caso di rimpatrio.

6. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico giuridica, sono fondati.

7. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3 lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).

8. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

9. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

10. Nel caso in esame, come detto, il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, non attenendosi alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto la genericità del racconto.

11. A tale proposito, deve anche osservarsi che i giudici di prime cure non hanno riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare unicamente taluni aspetti di genericità e implausiblità del racconto, ma senza riferire, nei suoi aspetti essenziali, la vicenda sottesa all’abbandono del Paese di origine e, in particolare, gli episodi violenti in cui sarebbero morti i familiari del richiedente.

12. Ciò impedisce, tra l’altro, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.

13. Inoltre, il Tribunale non ha assolutamente analizzato la questione della corruzione e della inefficienza della Polizia in Pakistan, dedotta dal richiedente, quando, invece, si trattava di un aspetto che avrebbe dovuto essere approfondito in virtù dei doveri di cooperazione incombenti sul giudice perché la situazione poteva rappresentare causa di atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti non privati.

14. Infine, quanto alla situazione del Paese di origine, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente aveva allegato i fatti costitutivi del diritto, la Corte si è limitata a richiamare un rapporto EASO del 2017, a fronte di un provvedimento emesso nel 2019, violando così il principio secondo cui il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

15. Il suddetto orientamento, ormai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità su tale punto, rende ultroneo rimettere il vaglio della questione, come prospettata dal ricorrente, alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 374 c.p.c., comma 2.

16. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai primi tre motivi, assorbita la trattazione del quarto concernente il rilascio del permesso di soggiorno per la asserita condizione di vulnerabilità del richiedente, e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione, oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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