Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22828 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23239/2013 proposto da:

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

TREVISSON, DARIO CUTAIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2520/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

R.A. agì nei confronti del Ministero della Salute, con atto di citazione notificato il 13.5.2004, per ottenere il risarcimento dei danni correlati all’infezione da virus HCV contratta a seguito di emotrasfusioni ad essa praticate nell’anno (OMISSIS) presso il Policlinico di (OMISSIS);

il Ministero eccepì preliminarmente l’avvenuta prescrizione del diritto;

il Tribunale rigettò la domanda per essere ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione rispetto al momento (risalente all’anno 1994) in cui la R. aveva proposto l’istanza di indennizzo ex L. n. 210 del 1992;

la Corte di Appello ha rigettato il gravame della R. ribadendo che il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale e che, nel caso, “il dies a quo ai fini della prescrizione è anteriore al 22 ottobre 1994 e che è incontestata la circostanza che la prima istanza di risarcimento fu presentata al Ministero della Salute nell’aprile 2003”;

la R. ha proposto ricorso per cassazione (affidato a due motivi) cui ha resistito il Ministero;

in data 5.6.2017, il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di “rinuncia agli atti” da cui emerge che la R. ha accettato l’offerta transattiva formulata dal Ministero (D.L. n. 90 del 2014, ex art. 27 bis, convertito in L. n. 114 del 2014) e ha sottoscritto un atto di accettazione di equa riparazione e di rinuncia all’azione risarcitoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’atto depositato, ancorchè mancante dei requisiti richiesti all’art. 390 c.p.c., è idoneo ad attestare l’avvenuta cessazione della materia del contendere e, con essa, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite;

trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015);

considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA