Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22828 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.29/09/2017), n. 22828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23239/2013 proposto da:
R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO
TREVISSON, DARIO CUTAIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2520/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
R.A. agì nei confronti del Ministero della Salute, con atto di citazione notificato il 13.5.2004, per ottenere il risarcimento dei danni correlati all’infezione da virus HCV contratta a seguito di emotrasfusioni ad essa praticate nell’anno (OMISSIS) presso il Policlinico di (OMISSIS);
il Ministero eccepì preliminarmente l’avvenuta prescrizione del diritto;
il Tribunale rigettò la domanda per essere ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione rispetto al momento (risalente all’anno 1994) in cui la R. aveva proposto l’istanza di indennizzo ex L. n. 210 del 1992;
la Corte di Appello ha rigettato il gravame della R. ribadendo che il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale e che, nel caso, “il dies a quo ai fini della prescrizione è anteriore al 22 ottobre 1994 e che è incontestata la circostanza che la prima istanza di risarcimento fu presentata al Ministero della Salute nell’aprile 2003”;
la R. ha proposto ricorso per cassazione (affidato a due motivi) cui ha resistito il Ministero;
in data 5.6.2017, il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di “rinuncia agli atti” da cui emerge che la R. ha accettato l’offerta transattiva formulata dal Ministero (D.L. n. 90 del 2014, ex art. 27 bis, convertito in L. n. 114 del 2014) e ha sottoscritto un atto di accettazione di equa riparazione e di rinuncia all’azione risarcitoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’atto depositato, ancorchè mancante dei requisiti richiesti all’art. 390 c.p.c., è idoneo ad attestare l’avvenuta cessazione della materia del contendere e, con essa, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite;
trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015);
considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017