Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22828 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10087-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8369/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.S., nella qualità di socio unico della Calzaturificio Alaska s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese, contro l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati nell’anno d’imposta 2011.

Premesso che i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente in quanto la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata mediante consegna dell’atto alla cognata del destinatario, abitante in altro appartamento del medesimo stabile, senza inviare la prescritta raccomandata informativa, la CTR perveniva alla conferma della decisione impugnata sul rilievo che l’avviso di ricevimento prodotto dall’Ufficio non atteneva alla raccomandata informativa bensì all’atto di appello.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 16 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4. Sostiene la ricorrente che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato al contribuente, con consegna del plico a persona di famiglia (cognata) ed invio di raccomandata consegnata al destinatario il 4 novembre 2015; in ogni caso, qualsivoglia eventuale vizio di notifica costituiva causa di nullità – e non di inesistenza – dell’atto, nella specie sanata dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Il ricorso è fondato.

In disparte ogni considerazione in ordine alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, difettando sotto tale profilo l’impugnazione del requisito di autosufficienza, non essendo stata riprodotta in ricorso la raccomandata informativa ed il relativo avviso di ricevimento, va osservato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (Cass. n. 5057 del 2015; conf. n. 18480 del 2016, n. 2203 del 2018). Si è ulteriormente precisato che l’invalida notifica dell’avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass. n. 11043 del 2018; conf. n. 17198 del 2017).

La CTR, nel confermare la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento, diffusamente contestato dal contribuente con il ricorso introduttivo, poichè non risultava comprovato l’invio della raccomandata informativa, non si è uniformata ai su menzionati principi di diritto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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