Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22827 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 504-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1566/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.L.D. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento emessa in conseguenza del mancato versamento di una delle rate dovute dopo aver ottenuto l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. La CTR, nel rigettare gli altri motivi di doglianza del contribuente, rilevava che: “Le sanzioni e gli interessi risultanti dalla cartella non riportano le indicazioni necessarie per poter verificare la giustezza del calcolo. Esse vanno pertanto annullate per vizi di motivazione”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, rilevando che la cartella impugnata – emessa a seguito di controllo meramente cartolare – seguiva ad atto di intimazione di pagamento in cui erano evidenziate le singole voci relative ad imposte, interessi e sanzioni che residuavano a seguito della decadenza dalla rateazione, sicchè risultava nella specie assolto l’obbligo di motivazione.

Il ricorso è fondato.

Va, anzitutto, osservato che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato al ricorso, oltre alla cartella di pagamento impugnata, la prodromica intimazione di pagamento, ove sono evidenziate le voci relative a imposte, interessi e sanzioni.

Si osserva, poi, che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. n. 14236 del 2017). Per quanto concerne più specificamente il calcolo degli interessi e la quantificazione delle sanzioni, si è precisato che “Nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi” (Cass. n. 6812 del 2019).

Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, si appalesa evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, la quale si è limitata ad asserire che la cartella impugnata non riportava le indicazioni necessarie per verificare la giustezza del calcolo di sanzioni e interessi, senza considerare il contenuto del prodromico atto di intimazione ed omettendo di valutare la rilevanza dei principi di diritto sopra enunciati in riferimento alla fattispecie concreta.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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