Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22827 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19681-2012 proposto da:

A.M.I., (OMISSIS), T.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 110, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MERLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARIO PETRELLA;

– ricorrenti –

contro

A.G., G.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ANGELOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

MARCANGELI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 565/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato PETRELLA Mauro, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato ANGELOZZI Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MARCANGELI Giovanni, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso in sub rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – T.D. e A.M.I. convennero in giudizio A.G. e G.F., chiedendo la condanna dei convenuti ad eliminare la condotta idrica interrata che attraversava il fondo attoreo, a ridurre – nei limiti stabiliti dallo strumento urbanistico comunale – la baracca realizzata a ridosso del confine col detto fondo e a risarcire il danno.

Nella resistenza dei convenuti, che chiesero in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimozione della fogna e dell’acquedotto che attraversavano il loro fondo, il Tribunale di Avezzano rigettò tutte le domande delle parti.

2. – Sul gravame proposto dagli attori, la Corte di Appello di L’Aquila confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono T.D. e A.M.I. sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso A.G. e G.F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex, art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061 – 1062 – 2729 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza di una servitù di acquedotto costituita per destinazione del padre di famiglia, senza considerare che quando fu realizzato l’acquedotto il fondo non apparteneva alla stessa proprietà (sia pure in comunione), prima di essere diviso, e che – in ogni caso – non esistevano segni visibili dell’opera, mancando così il requisito dell’apparenza della servitù; secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, nel ritenere la costituzione della servitù di acquedotto per destinazione del padre di famiglia, avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova (anche indiziari) acquisiti ed avrebbe erroneamente interpretato le scritture contrattuali prodotte.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

L’affermazione della costituzione della servitù per cui è causa per destinazione del padre di famiglia non è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento a due profili: la unicità del fondo al tempo della realizzazione della condotta idrica; il carattere apparente della servitù, richiesto dall’art. 1061 c.c. ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.

Il primo profilo è stato affrontato dalla Corte territoriale, ma la motivazione sul punto (p. 2 della sentenza impugnata) non è completa. In particolare, i giudici di merito hanno indicato la data in cui tra le parti sarebbe stata creata la comunione, hanno parimenti indicato la data in cui si è proceduto alla divisione, ma hanno omesso di indicare la data in cui sarebbe stata realizzata la condotta idrica: data essenziale ai fini della possibilità di affermare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., in quanto, nella specie, in tanto è possibile ravvisare tale forma di costituzione della servitù in quanto la realizzazione della condotta abbia preceduto – e non seguito – la divisione del fondo tra le parti.

Il secondo profilo, relativo al carattere apparente della servitù, non è stato del tutto affrontato dalla Corte di Appello, nonostante che la questione fosse stata sollevata con l’appello (cfr. p. 11 del ricorso) e che, comunque, l’apparenza della servitù costituisse un elemento costitutivo della fattispecie giuridica di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c..

Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di servitù apparenti, la visibilità delle opere destinate al loro esercizio è un carattere che deve essere verificato caso per caso, tenendo conto della realtà sociale specifica, e cioè degli usi e delle consuetudini propri d’un determinato luogo in un’epoca precisa; proprio perchè tale visibilità può assumere rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luoghi, di ambiente sociale e di tempo, la medesima deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione, sicchè è essenziale per chi possegga il fondo servente che le opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui siano obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme (Sez. 2, Sentenza n. 22829 del 11/11/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5020 del 30/05/1996).

La sentenza va pertanto cassata per difetto di motivazione con riferimento ai due profili di cui sopra, affinchè il giudice di rinvio esamini la sussistenza nel caso concreto dei presupposti, dianzi evidenziati, necessari per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10 – 22 nonchè il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di rimozione della baracca senza verificare l’osservanza delle distanze legali.

La censura è inammissibile, in quanto non coglie la pluralità di rationes decidendi poste a fondamento della impugnata sentenza e propone, altresì, una diversa ricostruzione del fatto, alternativa rispetto a quella cui i giudici di merito sono pervenuti.

In particolare, i ricorrenti omettono di considerare che la Corte territoriale ha escluso che la baracca abbia i caratteri della costruzione ed ha sottolineato che, con la domanda formulata in primo grado, non vi fu doglianza in ordine alla distanza legale della baracca (ma solo in ordine al decoro, all’igiene e alla sicurezza). Nessuna censura è mossa dai ricorrenti avverso detti argomenti; piuttosto essi procedono ad una autonoma ricostruzione del fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la “illegittima mancata liquidazione del danno” conseguente all’inosservanza delle distanze legali nella costruzione della baracca.

La censura è inammissibile non essendo riconducibile – come formulata – ad alcuno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1; in ogni caso, essa rimane assorbita nell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. – In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso; vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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