Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22826 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21479/2014 proposto da:

VILLA IRIS DI N.G. E C. SAS, in persona dell’attuale

legale rappresentante pro tempore N.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. PIETRO QUERINI 8, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMINO LO CONTE, rappresentata e difesa dagli

avvocati AGOSTINO CIFUNI, ANTONIO D’ANGELLA giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già MILANO ASSICURAZIONI SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO MOLLAME giusta procura speciale in calce al

controricorso;

S.E., VS ELABORAZIONI DATI DI V. A E S. E SNC

in rappresentante propersona del suo legale tempore V.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANLIO D’AMICO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1483/2013 della CORTED’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Villa Iris s.a.s., premesso di aver affidato la contabilità delle retribuzioni dei propri dipendenti alla rag. S.E., consulente del lavoro, e alla Società VS Elaborazione Dati s.n.c. convenne in giudizio le stesse per sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di asseriti errori che avevano provocato la corresponsione per gli anni 1993, 1994 e 1995, al personale della società, di somme maggiori del dovuto non più ripetibili.

Costituitosi il contraddittorio con le convenute e con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.) il Tribunale di Bologna)con sentenza n. 703 depositata il 16/03/2005 rigettò la domanda condannando l’attrice a rimborsare le spese alle convenute e compensando tali spese nel rapporto tra le stesse convenute e la compagnia assicuratrice.

Il Tribunale ritenne che l’attrice non avesse provato che le convenute avevano svolto la loro attività di consulenza e di redazione delle busta paga dei dipendenti in condizioni di piena autonomia, indipendentemente da circostanziate indicazioni dettate dal legale rappresentante della società stessa.

La Società Villa Iris propose appello e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1483 del 26/08/2013, lo ha rigettato argomentando che la S. non aveva fornito prova dell’attività intellettuale da essa svolta e, con riguardo alla società VS Elaborazione Dati, che la stessa neppure avesse fornito un’opera professionale autonoma di consulenza,ma una mera elaborazione di dati.

La Corte d’appello, pur prescindendo da queste preliminari valutazioni, ha ritenuto di aderire alle conclusioni della CTU svolta in primo grado, secondo la quale, all’atto della conclusione del nuovo contratto collettivo di lavoro applicabile ai dipendenti, a partire dall’anno 1993, era stata data la possibilità di conservare la precedente modalità di computo della retribuzione, se più favorevole al lavoratore.

In ogni caso, in base alle valutazione della CTU, la modalità di retribuzione posta in essere da Villa Iris le aveva consentito notevole flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro dei propri dipendenti, potendo superare la soglia sia delle 38 sia delle 40 ore settimanali senza dover ricorrere all’assunzione di altro personale, come avrebbe dovuto fare.

Il CTU ha dunque concluso per l’assenza di danno ed anzi per il considerevole risparmio lucrato dalla società in conseguenza dei consigli forniti dalle consulenti.

Il Giudice di appello ha accolto l’appello incidentale proposto dalla società assicuratrice chiamata in giudizio a seguito delle domande avanzate dall’Iris nei confronti dell’assicurata S.; ha posto a carico dell’appellante le spese del doppio grado con condanna al rimborso delle spese sostenute sia dalle appellate che dalla compagnia di assicurazione.

Avverso la sentenza impugnata Villa Iris di N.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. la quale, essendo risultata la notifica del controricorso non andata a buon fine, ha chiesto di partecipare alla camera di consiglio con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostanzialmente il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe fatto buon governo degli artt. 1176 e 1218 c.c.. Le censure proposte richiedono un riesame del merito, inaccessibile in questa sede, oltre a mancare dei necessari requisiti di autosufficienza del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Occorre rappresentare che, in relazione alle prove raccolte nei gradi di merito, non risulta provato nè che il pagamento non dovuto fosse imputabile a responsabilità delle società consulenti e non anche, invece, a direttive provenienti dallo stesso datore di lavoro nè che la società abbia patito un danno e non piuttosto un sensibile risparmio di spesa in conseguenza dell’applicazione di criteri flessibili, specie in ordine all’orario massimo di ore giornaliere di lavoro, che consentirono alla società di non dover assumere personale in più rispetto agli anni precedenti.

Ne consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare nei confronti della resistente la somma di Euro 7000, a titolo di spese del giudizio di cassazione (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15% e a pagare, nei confronti della Milano Assicurazioni la somma di Euro 9000 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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