Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22826 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10361-2012 proposto da:
D.F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO TIRELLI;
– ricorrente –
contro
F.L., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PASSAGLIA, 14, presso lo studio dell’avvocato SARA MERLO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CORSO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4008/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese ed allegando atto di permuta con sottoscrizione delle parti e rinunzia a ricorso e controricorso: che il difensore dei controricorrenti ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016