Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22826 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10361-2012 proposto da:

D.F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO TIRELLI;

– ricorrente –

contro

F.L., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PASSAGLIA, 14, presso lo studio dell’avvocato SARA MERLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CORSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4008/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese ed allegando atto di permuta con sottoscrizione delle parti e rinunzia a ricorso e controricorso: che il difensore dei controricorrenti ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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