Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22825 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 12/08/2021), n.22825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 392-2020 proposto da:

S.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1418/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/06/2019 R.G.N. 1943/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1418 del 2019, ha confermato la ordinanza con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da S.I., cittadino del Senegal.

2. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese di origine -transitando nel Mali (dove aveva lavorato come aiuto apprendista per guadagnare i soldi necessari per l’imbarco in Italia), nel Burkina Faso, nel Niger e nella Libia, arrivando, infine, nel gennaio 2016 in Sicilia senza documenti- in quanto, mentre viveva a Sambocounda facendo il commercio ambulante in bicicletta di abbigliamento per donne e bambini nei villaggi limitrofi, un giorno venne sequestrato dai ribelli e portato nel loro accampamento, dove rimase per dodici giorni e dove fu picchiato e minacciato dai rapitori affinché si unisse a loro; aveva precisato che, approfittando del fatto che i suoi sequestratori erano ubriachi e sopraffacendone uno che tentava di bloccarlo, era riuscito a fuggire e che, essendosi perso durante la fuga, aveva ritrovato la strada grazie ad un cacciatore che gli aveva fornito le indicazioni e, su consiglio di questi, aveva deciso di lasciare il Senegal.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) le dichiarazioni del richiedente non erano credibili, presentando profili di non plausibilità e di illogicità; b) la inattendibilità delle dichiarazioni non consentiva il riconoscimento dello status di rifugiato né quello della protezione sussidiaria; c) non era riscontrabile in Senegal una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); c) non sussistevano neanche i presupposti per ritenere che vi fosse una situazione di vulnerabilità che giustificasse la protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficiente il contratto di lavoro domestico del novembre 2018 e l’attestazione di frequenza a corsi di lingua italiana, in mancanza di altri elementi utili a tal fine.

4. S.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e f) ed agli artt. 7 e 8, per avere errato i giudici del merito nel ritenere non attendibile il racconto senza alcun approfondimento delle dichiarazioni rese e basandosi, invece, su supposizioni solo personali.

3. Con il secondo motivo si censura la “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento al combinato disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e h) e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, per non avere valutato la Corte di merito la reale situazione in cui versava la regione del Casamance sotto il profilo della sicurezza e dal pericolo rappresentato dai ribelli ivi presenti.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 8, per non avere valutato i giudici di seconde cure la situazione del Paese di origine del richiedente alla luce di informazioni aggiornate.

5. Con il quarto motivo si lamenta la motivazione apparente e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per essere stato ritenuto il difetto di credibilità, dalla Corte territoriale, sulla base di soggettive opinioni del giudice e non a seguito di un procedimento logico e legale della decisione.

6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, pur in presenza di un contratto di lavoro e di un corso di italiano, senza dubbio idonei a dimostrare l’integrazione sociale raggiunta dal richiedente asilo.

7. I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

8. In primo luogo, va evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5 comma 3 lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).

9. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

10. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

11. Nel caso in esame, come detto, la Corte territoriale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.

12. Avrebbe dovuto, invece, riscontrare quanto dichiarato dal richiedente con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria.

13. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non corrispondente a verità quanto affermato dal S., il quale aveva riferito di non essersi rivolto alla Polizia perché i ribelli controllavano la foresta di Casamance, perché la regione era la più militarizzata del Senegal; sul punto, però, non ha effettuato alcun accertamento istruttorio e non ha citato le relative fonti, da cui ha tratto tale circostanza: fonti che dovevano essere aderenti alla questione sottoposta.

14. Tale accertamento avrebbe senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato.

15. Inoltre, quanto alla situazione del Paese di origine, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente aveva allegato i fatti costitutivi del diritto, la Corte si è limitata a richiamare genericamente “fonti internazionali”, violando così il principio secondo cui il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).

16. La trattazione del quinto motivo resta assorbita dall’accoglimento delle censure di cui sopra.

17. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai primi quattro motivi per quanto di ragione, assorbito il quinto e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, assorbito il quinto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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