Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22825 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21089/2012 proposto da:

L.G., PARROCCHIA (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, C/O STUDIO LEGALE SCIUME’ & ASSSOCIATI VIA ANIENE 14,

presso lo studio dell’avvocato CARLO FUSCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE BARBARO;

– ricorrenti –

contro

Z.M.F., Z.M.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO MACCARONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

LEONARDO LANUCARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 325/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 19/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BARBARO Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALTAVILLA Giuseppe con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LANUCARA Leonardo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22 dicembre 1999 Z.M.F. e M.C., premesso di essere eredi testamentari con beneficio d’inventario di Z.V.C., la quale aveva legato due fondi rustici alla Chiesa (OMISSIS), che non aveva personalità giuridica e non aveva presentato istanza per ottenere il riconoscimento previsto dalla legge, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, Sez. dist. di Grottaglie, la Parrocchia (OMISSIS) ed il suo parroco, Don L.G., affinchè i suddetti legati fossero dichiarati inefficaci, con conseguente condanna al rilascio dei fondi in loro favore.

Si costituiva la Parrocchia (OMISSIS), in persona del parroco Don L.G., chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, la declaratoria di intervenuta usucapione della proprietà dei beni.

Il Tribunale di Taranto, Sez. dist. di Grottaglie, con sentenza n. 101/04, rigettava la domanda attrice.

Z.M.F. e M.C., con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 325/12, accoglieva l’impugnazione e dichiarava inefficaci i legati.

A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che l’intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 192 del 2000, dell’art. 600 c.c., che imponeva agli enti non riconosciuti di chiedere entro un anno dal giorno in cui il testamento era divenuto esecutivo il riconoscimento, al fine di potere beneficiare delle relative disposizioni, non rilevava nella specie, considerato che i legati de quibus avevano già perso la loro efficacia all’epoca dell’abrogazione.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, hanno proposto ricorso per cassazione la Parrocchia (OMISSIS) e Don L.G., articolandolo su un motivo, mentre Z.M.F. e M.C. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Vi è atto di costituzione di nuovo difensore con procura notarile in aggiunta al precedente per gli Z..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 192 del 2000, art. 1 e dell’art. 473 c.c..

Essi affermano che la L. n. 192 del 2000, art. 1, che ha abrogato l’art. 600 c.c., sarebbe una disposizione che operava retroattivamente, come si desume dal comma 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.

Ne consegue che, a loro avviso, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, l’acquisto dei beni legati, pacificamente verificatosi prima dell’abrogazione de qua, sarebbe divenuto inefficace, non essendo stato chiesto dalla parrocchia interessata il riconoscimento nel termine di un anno a partire dalla data in cui il testamento era diventato esecutivo.

E’ il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia.

Per Cass. n. 26002 del 29/10/2008 la L. n. 192 del 2000, art. 1 – che ha modificato la L. n. 127 del 1997, art. 13, disponendo, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 600 c.c., con effetto retroattivo – manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 42 Cost., comma 4, in quanto la finalità della norma risiede nell’abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell’ente per la valida accettazione, da parte di quest’ultimo, di una determinata eredità, sicchè non esiste alcun contrasto con l’invocato parametro costituzionale, il quale demanda alla legge ordinaria proprio la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria; nè è ravvisabile un contrasto con il principio di non retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo il limite delle norme penali e dell’intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall’ordinamento costituzionale.

Per Cass. n. 24813 del 08/10/2008 non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 c.c., abrogato dalla L. n. 127 del 1997, art. 13, per l’accettazione dell’eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell’ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all’abrogazione della norma codicistica, perchè con la L. n. 192 del 2000, art. 1, di modifica del citato art. 13, è stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l’intervenuta autorizzazione.

Per Cass. n. 4779 del 28/02/2007 con riferimento all’accettazione dell’eredità da parte delle persone giuridiche, la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 13, come sostituito dalla L. 22 giugno 2000, n. 192, art. 1, che ha disposto l’abrogazione dell’art. 17 c.c., anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima L. n. 127 del 1997, non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l’autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, “ratione temporis”, l’art. 17 c.c., che prescriveva a tal fine l’autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all’efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale autorizzazione non fosse intervenuta.

Ratio decidendi della decisione impugnata è che l’intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 192 del 2000, dell’art. 600 c.c., che imponeva agli enti non riconosciuti di chiedere entro un anno dal giorno in cui il testamento era divenuto esecutivo il riconoscimento, al fine di potere beneficiare delle relative disposizioni, non rilevava nella specie, considerato che i legati de quibus avevano già perso la loro efficacia all’epoca dell’abrogazione.

Decorso il termine annuale previsto dall’art. 600 c.c., dalla pubblicazione del testamento senza che la Chiesa (OMISSIS) si fosse attivata per chiedere il riconoscimento, la disposizione testamentaria inerente al legato aveva perduto qualsiasi efficacia e tratta vasi di rapporti giuridici esauriti prima dell’entrata in vigore della legge nuova.

Il ricorso non riporta nell’esposizione sommaria dei fatti il giudizio di primo grado nè, nella illustrazione del motivo, la disposizione invocata e si limita a dedurre la retroattività della norma che la sentenza non nega ma circoscrive ai rapporti non ancora definiti.

Donde l’inidoneità della odierna censura a ribaltare la decisione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 3200 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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