Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22824 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12781-2015 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO CONTUCCI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

Nonchè da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA,

679, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato T.M. difensore di sè

medesimo;

– ricorrente incidentale –

contro

G.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. T. chiese ed ottenne dal Tribunale di Massa l’ingiunzione di pagamento, nei confronti della signora G., per Euro 8.216,89, quale residuo importo per la prestazione professionale di assistenza e rappresentanza legale nella causa dalla stessa promossa contro il sig. To.Me. e definita, con esito positivo, nel 2002.

La G., con atto di citazione in opposizione, resistè alla domanda e svolse domanda riconvenzionale per sentir dichiarare la responsabilità professionale del convenuto legale e per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 200.000.

La responsabilità era relativa al mancato deposito ed alla mancata deduzione, nell’attività difensiva, di un documento da cui si evinceva che il legittimato passivo dell’azione, iniziata da altro legale e patrocinata dal T. solo in sede di conclusioni, non era il sig. To.Me. in proprio, ma il medesimo nella qualità di unico socio accomandatario e legale rappresentante della To.Me. & Co. s.a.s., cosicchè la sentenza, pur positiva, di condanna alle demolizioni e al risarcimento del danno, era inutiliter data.

Avvedutosi del problema e stimando di dover iniziare un nuovo giudizio nei confronti del reale legittimato passivo, il legale aveva indotto la cliente ad una transazione con la quale ella rinunciava ad agire ottenendo in cambio, alternativamente, un appartamento di mq 60,70 con relativo lastrico solare (soluzione scelta) o una somma di Euro 100.000.

Il Tribunale di Massa, con sentenza del 30/11/2010, rigettò l’opposizione, statuendo che l’onere dell’opponente di fornire la prova del danno eventualmente sofferto e del nesso causale tra questo e l’inadeguatezza dell’attività realizzata dal professionista non era stato assolto, mentre riteneva parzialmente fondate le eccezioni relative ai criteri di redazione della notula, ritenendo applicabile l’art. 15 c.p.c. e stabilendo un ammontare globale per competenze legali di Euro 8.000, con il conseguente credito del legale, detratti gli acconti già versati, di Euro 2.991,42.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 73/2015, rigettò l’appello della G. e l’appello incidentale del T. relativo alla conformità della notula ai criteri di legge e tariffari riconosciuti in sede monitoria.

Avverso la sentenza la sig.ra G.O. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste l’avv. T. con controricorso e ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5) in ordine all’assenza di responsabilità dell’avv. T..

La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di valutare l’esistenza dell’errore professionale dell’avvocato T. passando direttamente a verificare l’esistenza del nesso causale e del danno.

Il motivo è infondato in quanto la Corte d’appello ha motivato ritenendo che il legale non avesse responsabilità in merito alla questione del difetto di legittimazione passiva del convenuto To., da ascriversi eventualmente al legale che aveva iniziato il giudizio e che comunque, ove pure la qualità del To. fosse stata dedotta, l’azione sarebbe stata respinta in quanto azionata nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. Sicchè nell’alternativa tra l’iniziare un nuovo giudizio e il chiudere la vicenda con transazione, dai contenuti per lei “tutt’altro che negativi”, il legale l’aveva indotta a questa seconda soluzione.

Non vi è alcuna omissione circa la responsabilità del legale.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. (ex art. 360, n. 3) in cui sarebbe incorsa la Corte nel negare la responsabilità del legale.

La sentenza sarebbe censurabile per aver omesso di motivare in ordine alla corresponsabilità del legale subentrato rispetto al legale che aveva instaurato l’azione, in relazione alle diverse possibili scelte processuali ancora da determinare. Il motivo è infondato perchè la Corte ha motivato circa la responsabilità dell’evocazione in giudizio di un soggetto non legittimato, da attribuirsi al primo legale, e non al secondo che aveva patrocinato solo in sede di conclusioni.

Con il terzo motivo censura l’assenza di prova circa la ricorrenza di un danno in capo alla sig.ra G.: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5). Anche in ordine al capo di sentenza relativo alla prova del danno la pronuncia avrebbe motivato in modo apparente.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha motivato adeguatamente in ordine all’assenza dei presupposti per la liquidazione del danno, valorizzando la transazione.

Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono relativi all’assenza di nesso causale tra la condanna dell’avv. T. e il danno, dedotto rispettivamente quale violazione degli artt. 1227,2043 e 1223 c.c., e quale vizio di motivazione.

Entrambi sono infondati perchè la Corte d’appello ha motivato più che esaurientemente in merito all’assenza di nesso causale.

Il sesto motivo di ricorso censura la sentenza per i “perditempo” posti in essere dal legale in attività professionale inutiliter data.

Il motivo è manifestamente infondato: l’avvocato T., dopo aver informato la cliente della mancata deduzione della qualità del soggetto legittimato passivo, ed avendole rappresentato il rischio di un rigetto della domanda nel caso in cui la questione fosse stata dedotta in sede di conclusioni, la indusse ad una super transazione Sicchè manca la prova del danno.

Sul ricorso incidentale.

Il T. chiede la riforma dell’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto che il riferimento agli artt. 10 e 15 c.p.c. per la formulazione della notula determinasse una duplicazione di compensi.

Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto applicabile l’art. 15 c.p.c.

Conclusivamente i due ricorsi sono rigettati. In ragione della soccombenza sostanziale della G. le spese sono poste a carico della medesima per Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Pone le spese del giudizio di cassazione a carico della G. e le liquida in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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