Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22824 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26961/2012 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo

rappresenta e difende con procura notarile rep. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPA RESTIVO, SALVATORE RESTIVO;

– controricorrente –

e contro

P.A., G.V., S.A.,

M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1035/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato SPALLLINA Lorenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 6 ed il 13 dicembre 1988 P.A. assumeva di essere proprietaria di un terreno in (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), confinante anche con il fondo dei coniugi S.A. e M.C. (fg. (OMISSIS), particelle (OMISSIS)).

Essa conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Termini Imerese, Sez. Dist. di Cefalù, S.S., G.V., S.A. e M.C. al fine di:

sentire dichiarare che il suo fondo era libero da servitù in favore di quello dei convenuti e che la pista rotabile in esso realizzata doveva essere rimossa;

sentire determinare il confine tra le due proprietà, con condanna di S.S. a costruire la recinzione fra le particelle (OMISSIS) ed il decespugliamento della particella (OMISSIS), nonchè di tutti i convenuti a non esercitare il passaggio sul suo terreno, a rilasciare il fondo occupato, a demolire la stradella, a rimuovere i manufatti e le opere ivi realizzati ed i tubi, a predisporre un muro di contenimento ed a ripristinare i luoghi;

ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo attoreo e la determinazione del confine tra i due terreni.

Interveniva C.G., la quale assumeva di essere divenuta proprietaria del fondo della madre P.A. e spiegava analoghe domande.

Con sentenza non definitiva dell’ l l dicembre 2006 il Tribunale di Termini Imerese, Sez. Dist. di Cefalù, dichiarava che il fondo dell’attrice non era gravato da servitù di passaggio in favore di quello dei convenuti e condannava questi ultimi a non esercitare tale passaggio, ad eliminare la stradella insistente sulla p.lla (OMISSIS) ed a pagare 1.032,91, oltre interessi, rigettando la domanda di condanna degli stessi convenuti ad eliminare la terra riversata sul fondo attoreo ed a realizzare un muro di contenimento, nonchè la domanda riconvenzionale.

Rimetteva, altresì, la causa sul ruolo per accertare, tramite Ctu, il confine tra i due fondi e se i convenuti avessero realizzato manufatti a distanza non legale.

Con sentenza definitiva del 24 giugno 2009, il Tribunale di Termini Imerese, Sez. Dist. di Cefalù, dichiarava che il confine fra i fondi era quello desumibile dalla mappa catastale e disponeva la rimessione in pristino dei luoghi.

Avverso entrambe le sentenze proponeva appello Santo Scialabba, chiedendone la riforma.

Si costituivano le sole P.A. e C.G., le quali domandavano il rigetto dell’appello e, in via incidentale, la condanna delle controparti a pagare le spese di primo grado.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1035/12, dichiarava inammissibile l’appello principale avverso la sentenza non definitiva e quello incidentale contro le parti contumaci ed accoglieva l’appello incidentale nei confronti di S.S..

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione S.S., articolandolo su tre motivi, mentre C.G. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

G.V., S.A. e M.C. non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 340 c.p.c., nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in quanto la corte territoriale aveva errato nell’affermare che la riserva di appello effettuata dal difensore del medesimo ricorrente in occasione della prima udienza successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva era da considerare inammissibile perchè posta in essere in difetto di contraddittorio, non essendo le altre parti comparse in seguito al mancato avviso della data di detta udienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 340 c.p.c., in quanto la corte territoriale non aveva tenuto conto che il verbale dell’udienza in cui aveva effettuato la sua riserva di appello era stato comunicato al difensore di P.A. e C.G., il quale non aveva mai eccepito l’invalidità della riserva de qua e di tale comunicazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 340 c.p.c. e degli artt. 126 e 130 c.p.c. e art. 129 disp. att. c.p.c., comma 2, poichè la corte territoriale non aveva considerato che le parti erano state poste a conoscenza della dichiarazione di riserva fatta dalla parte soccombente.

Osserva la Corte:

Premesso che le censure sono riferite esclusivamente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello alla sentenza non definitiva va osservato che la prima è fondata con assorbimento delle altre posto che l’art. 340 c.p.c., prevede che la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione e, trattandosi di dichiarazione non recettizia, la stessa produce effetti indipendentemente dalla presenza delle altre parti nè vi era obbligo di reiterarla successivamente.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Palermo, altra sezione.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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