Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22823 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12123-2015 proposto da:

ART MOTORS SRL, in persona dell’amministratore unico sig.

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MANCINI 4, presso lo

studio dell’avvocato GIAN FRANCO D’ONOFRIO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LUCA

VALENTINOTTI, rappresentati e difesi da se medesimi;

– controricorrenti –

e contro

B.B., ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ASSITALIA SPA,

ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3055/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Art Motors s.r.l. convenne dinanzi il Tribunale di Milano S.S. e C.S., sostenendo che i medesimi non avessero provveduto, in qualità di loro legali, a notificare un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore della società Ravinale s.n.c., della somma di Euro 18.642.200.

Chiese che i legali fossero condannati a risarcire i danni derivati dall’omissione di atti di conservazione del loro credito, quantificati, con riguardo al complesso delle ragioni di dare ed avere esistente tra la Art Motors e la Ravinale e alle spese legali sopportate per il perfezionamento di un accordo transattivo con la stessa Ravinale, nella somma di Euro 16.806 oltre rivalutazione ed interessi.

I convenuti si costituirono in giudizio sostenendo che la Art Motors s.r.l. aveva formalmente conferito l’incarico professionale nell’imminenza della scadenza del termine; che il plico era stato inviato alla collega, domiciliataria del foro di Torino, con la dicitura “notificare oggi”, di guisa che l’eventuale responsabilità per la scadenza del termine dovesse essere attribuita esclusivamente a detta domiciliataria. Rappresentarono inoltre che tra la Art Motors e la Ravinale fosse intervenuta una transazione) sicchè non vi era più materia del contendere in ordine all’azione per la responsabilità professionale.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26/04/2010, accolse le domande, condannando i legali al pagamento della somma di Euro 16.806,25 oltre accessori e danni ex art. 96 c.p.c., con contestuale condanna della compagnia assicuratrice a tenerli indenni, e rigettò la domanda avanzata nei confronti della domiciliataria di Torino.

La Corte d’appello di Milano, pur valutando in astratto la responsabilità del professionista per non aver adempiuto tempestivamente alla notifica, ritenne di dover verificare se il danno si fosse effettivamente realizzato e se, in base ad una valutazione prognostica, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il danno derivatone.

La Corte d’appello concluse per l’inesistenza del danno in ragione della mancata prova, incombente sul danneggiato, di elementi, quali ad esempio i documenti che sarebbero stati depositati in giudizio se il termine fosse stato rispettato e che avevano costituito in definitiva il presupposto per la definizione transattiva della controversia con la Ravinale, che potessero giustificare una prognosi ex post del successo dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Particolare rilievo la Corte d’appello conferì alla stipulazione della transazione intercorsa tra la Art Motors s.r.l. e la Ravinale, che evidenziava la possibilità in astratto di azionare anche crediti della stessa Art Motors e che rappresentava comunque un quadro di ragioni di dare ed avere tale da dover escludere che la mancata proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo avesse determinato di per sè un danno risarcibile.

Avverso la sentenza l’Art Motors propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono gli avv.ti S. e C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1710 e 2236 c.c. nella parte in cui la sentenza ha escluso la risarcibilità del danno subito da Art Motors s.r.l. conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 5485/2001. Ad avviso della ricorrente, essendo stato acclarato in punto di fatto che i legali erano stati certamente inadempienti al proprio incarico professionale, la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere risarcibile il pregiudizio a titolo di perdita di chance derivante dalla mancata notifica dell’atto di citazione.

Il motivo è inammissibile in quanto pretende da questa Corte la valutazione prognostica sul probabile esito positivo dell’opposizione, che appartiene al giudice del merito e che non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici Cass., 2, 27/3/2006 n. 6867; Cass., 3, 14/12/2010n. 25234).

Trattandosi di un vizio di motivazione solo formalmente dedotto come violazione di legge, esso sarebbe comunque infondato perchè la Corte d’appello non ha omesso di prospettare una valutazione prognostica circa l’esistenza del danno ma l’ha esclusa in ragione della mancata prova del danno da parte della ricorrente e comunque, iù complessivamente, in ragione della transazione intervenuta tra le parti.

La Corte d’appello di Milano ha motivato sul punto relativo alla mancata prova del danno che, per giurisprudenza consolidata/incombe sul danneggiato nè si è sottratta all’obbligo della valutazione prognostica ex ante laddove ha escluso il danno, valorizzando, nella propria ratio decidendi, altrimenti limitata ad un pedissequo richiamo dei precedenti di questa Corte (Cass., 3, 5/2/2013 n. 2638, Cass., 3, 26/4/2010n. 9917), l’intervenuta transazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1710 e 2236 c.c. nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto il danno subito da Art Motors S.r.l. conseguente alla perdita di possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 5485/2001.

Sostanzialmente il secondo è una ripetizione del primo motivo e dunque ne segue le sorti.

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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