Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22823 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 20/10/2020), n.22823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8523/2013 R.G. proposto da:

Tirreno Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43,

presso lo studio legale tributario Miccinesi e Associati,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Puri, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 82/07/12, depositata il 26 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 82/07/12 del 26/09/2012, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto da Tirreno Power s.r.l. (hinc TP) avverso la sentenza n. 382/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova (hinc CTP), che rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle dogane a due istanze di rimborso per accise indebitamente corrisposte relativamente al periodo 11/10/2006 – 31/05/2007.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’istanza di rimborso era stata presentata da TP, acquirente di gas metano per la produzione di energia elettrica da Total Italia s.p.a., in ragione della esenzione da accisa evincibile dalla direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, poi recepita in Italia a seguito del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, con efficacia dal 01/06/2007; b) la CTP rigettava il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellate da TP.

1.2. Su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle dogane osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che, sebbene TP fosse legittimata a presentare istanza di rimborso, l’imposta non era rimborsabile in ragione della sua traslazione sui soggetti acquirenti dell’energia.

2. TP impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

3. L’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente evidenziato che nella presente controversia non è in discussione la legittimazione di TP a presentare istanza di rimborso, ai sensi del (Testo unico sulle accise – TUA) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, direttamente nei confronti dell’Amministrazione doganale, legittimazione ritenuta dalla CTR con statuizione non oggetto di specifica impugnazione da parte dell’Agenzia delle dogane.

2. Con il primo motivo di ricorso TP deduce la violazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2, come modificato dalla L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando: a) l’illegittimo utilizzo di presunzioni da parte dell’Agenzia delle dogane ai fini della dimostrazione della traslazione dell’imposta di consumo; b) l’illegittima inversione dell’onere probatorio gravante per legge sull’Agenzia delle dogane.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione e, comunque, l’omesso esame di tre circostanze dirimenti ai fini della dimostrazione della traslazione delle accise: 1) la vendita dell’energia elettrica da parte di TP a prezzo scontato; 2) la mancata previsione della traslazione nelle clausole dei contratti di vendita; 3) l’impossibilità per TP di incidere sul prezzo di mercato.

4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione, e sono complessivamente fondati.

4.1. Con riferimento al diritto di rivalsa sui contribuenti, la CTR ha ritenuto che l’accisa “costituisce un costo che, unitamente agli altri costi industriali, concorrono inevitabilmente alla determinazione del prezzo finale di vendita. Nè pare convincente l’argomento della libera concorrenza con gli altri operatori del settore se si considera che anche gli altri produttori di energia elettrica, che acquistano il prodotto necessario per tale produzione, si trovano necessariamente nella stessa situazione di soggetti che hanno corrisposto indebitamente l’accisa e che, fatturandola a meno ai propri clienti, hanno sostenuto il medesimo costo di produzione”.

4.1.1. Osserva, ancora, la CTR che il rifiuto al rimborso è fondato, “sussistendo gli elementi che fanno ritenere che Tirreno Power Spa ha traslato il tributo sulla propria clientela”.

4.2. La motivazione della CTR assume l’intervenuta traslazione delle accise sul gas naturale sui consumatori finali dell’energia elettrica prodotta utilizzando il menzionato prodotto energetico in base alla semplice presunzione che tale traslazione costituisce un comportamento normale secondo l’id quod plerumque accidit, in ragione del semplice fatto che i costi (qual è quello della imposta di consumo) vengono normalmente inglobati nel prezzo del bene o servizio ceduto. Invero, la sentenza impugnata non dà affatto conto degli ulteriori elementi presuntivi che sarebbero stati acquisiti agli atti del giudizio, trascurando inoltre di esaminare gli elementi indiziari forniti da parte ricorrente.

4.3. Ne consegue la palese violazione del disposto dell’art. 2729 c.c., avendo la CTR fondato il proprio convincimento unicamente su di un fatto ritenuto notorio, senza indicare ulteriori elementi indiziari idonei ad integrare la prova della traslazione dell’imposta, con conseguente sostanziale inversione dell’onere della prova del fatto impeditivo, gravante sull’Amministrazione doganale (cfr. Cass. n. 19618 del 01/10/2015).

4.4. Sussiste, quindi, la dedotta violazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, non solo per quel che concerne le accise corrisposte in epoca successiva al 04/03/2007, in ragione dell’aggiunta al menzionato comma 2 della specifica previsione dell’inutilizzabilità, da parte dell’Amministrazione doganale, di elementi presuntivi, che sostanzialmente grava l’Amministrazione doganale della prova piena della traslazione dell’imposta sul consumatore; ma anche con riferimento alle accise indebitamente corrisposte con riferimento al periodo antecedente alla menzionata data.

4.5. La Corte di giustizia ha, infatti, ritenuto, da un lato, che se esiste una disposizione che prevede una presunzione di traslazione su altri soggetti dei diritti e dei tributi indebitamente riscossi e se la prova contraria di tale presunzione per ottenere il rimborso del tributo è a carico del ricorrente, la disposizione in questione deve considerarsi contraria al diritto comunitario (CGUE 9 febbraio 1999, in causa C-343/96, Di/export); e, dall’altro, che un’interpretazione della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, che consenta l’utilizzo di presunzioni quale quella per la quale le imposte indirette siano in via di principio trasferite a valle della catena delle vendite da parte degli operatori economici è contraria al diritto unionale (CGUE 9 dicembre 2003, in causa C-129/00, Commissione v. Repubblica italiana).

4.6. La sentenza della CTR va, dunque, cassata in parte qua, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la questione di fatto anche alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente e tenendo conto dei limiti del ragionamento presuntivo come più sopra delineati.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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