Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22822 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9225/2012 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE DI FLUMERI;

– ricorrente –

contro

V.A., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato CARLO

PANDISCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA DE

SIMONE;

M.E., C.I., M.B.,

M.F. PARTE COSTITUITASI CON C/RIC, M.G.

PARTE COSTITUITASI CON C/RIC, MA.SA., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. ALESSIO BALDOVINETTI 13, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARLINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SERGIO MOSCARIELLO;

– controricorrenti –

e contro

CA.RO., M.P., M.G. DECEDUTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3292/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

uditi gli Avvocati NUZZACCI Vittorio, FERRARA Paolo con delega

dell’Avvocato DI FLUMERI Pasquale, difensori del ricorrente che si

riportano agli atti depositati;

uditi gli Avvocati MOSCARIELLO Sergio, DE SIMONE Giovanni Battista,

difensori dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti

depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 ed il 7 dicembre 1994 A.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, M.L., V.A., M.P., Ca.Ro., C.I., M.G., Ma.Sa., M.E. e M.B., esponendo che:

era proprietario di una dimora storica con annesso parco sita in (OMISSIS);

i proprietari confinanti avevano realizzato, in violazione delle distanze legali, quattro fabbricati pluripiano.

Egli domandava la riduzione in pristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio si verificava il decesso dell’attore e la causa era continuata dai suoi eredi.

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, nella resistenza dei convenuti, con sentenza n. 465/2002, rigettava le domande attrici.

A.T., F., A., C., M.R.A., G., V., G. e F. proponevano appello.

La Corte di Appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, che proponevano appello incidentale, con sentenza n. 3292/2011, respingeva tutte le impugnazioni e, per l’effetto, confermava la pronuncia del giudice di prime cure.

A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che:

– all’epoca di realizzazione dei manufatti era in vigore il Programma di fabbricazione, con annesso regolamento edilizio, approvato dalla Regione Campania;

– l’originaria abusività delle costruzioni era stata sanata dal Prg in vigore;

– dette costruzioni non violavano le distanze legali;

– non trovava applicazione il disposto dell’art. 879 c.c., poichè il vincolo previsto per gli immobili di interesse storico artistico era sorto dopo la realizzazione dei manufatti;

– l’appello incidentale era infondato.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione A.F., articolandolo su cinque motivi, mentre M.L., V.A., C.I., M.F., M.G. (le ultime anche quali eredi di M.G.), Ma.Sa., M.E. e M.B. hanno resistito con distinti controricorsi.

M.P. e Ca.Ro. non hanno svolto attività difensiva.

Vi sono memorie del ricorrente e di M.E. e c.ti.

Il ricorrente ha presentato istanza per la ricostruzione del fascicolo di primo grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo che, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del piano di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS), in quanto la normativa urbanistica applicabile prescriveva il rispetto di una distanza minima dal confine, con conseguente impossibilità di costruire in aderenza, e la decisione della corte territoriale consentiva, a chi avesse realizzato un edificio abusivo, di non rispettare detta distanza minima.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 879 c.c. e art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg vigente, in quanto sulla proprietà A. era stato posto il vincolo ex L. 1 giugno 1939, n. 1039, che impediva di costruirvi in aderenza.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 873 e 2043 c.c., in quanto avrebbero dovuto essere accolte le domande di demolizione e di risarcimento dei danni.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni proposta in via subordinata dalla parte A., poichè la corte territoriale non aveva tenuto conto che i manufatti oggetto del contendere erano illegittimi ed erano rimasti in loco per anni.

Le prime due censure ripropongono un tema già affrontato e risolto dalla sentenza che, a pagina sette, ha statuito che non può trovare applicazione l’esclusione della facoltà di costruzione in aderenza prevista dall’art. 879 c.c., per gli immobili di interesse storico artistico, pur evidenziata dal ctu, perchè il relativo decreto è del 18 dicembre 1993 e pertanto successivo alla edificazione dei fabbricati sicchè la limitazione non può incidere sui diritti quesiti già maturati con la costruzione in aderenza ed in ogni caso sono infondate nel riferimento ad un fabbricato abusivo escluso dalla sentenza in quanto sanato.

Sul terzo motivo va richiamata Cass. n. 2341 del 01/03/1995.

La L. 1 giugno 1939, n. 1089, che consente alla P.A. di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione dei beni protetti (artt. 14-15) o di imporre le “provvidenze” o anche “distanze, misure e norme” a questo fine necessarie (art. 21), senza i vincoli derivanti dalle norme sulle distanze, non esclude, di per sè, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi, l’applicazione, rispetto agli immobili da essa considerati, delle norme sulle distanze tra le costruzioni ed i limiti della proprietà dei privati che da esse derivano ma, nella fattispecie, è stata esclusa la violazione delle distanze.

Le ultime due censure sono infondate essendo stata accertata la legittimità della costruzione col rigetto della domanda di demolizione fino al limite della distanza legale dal confine con conseguente assorbimento della domanda accessoria di danni (pagina 8 della sentenza).

Non si ravvisa la necessità della ricostruzione del fascicolo di parte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi, in favore di ciascun gruppo di controricorrenti.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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