Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22822 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 12/08/2021), n.22822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2585-2020 proposto da:

F.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3231/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/08/2019 R.G.N. 4279/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Venezia ha rigettato il gravame di F.C., cittadino nigeriano che si è dichiarato omosessuale, osservando che al riconoscimento dello status di rifugiato ostava il fatto che in Nigeria l’omosessualità non è punita con la morte e che se tale pena poteva essere praticata in regioni soggette alla Shaaria, tuttavia nello specifico nulla era stato allegato che consentisse di ritenere che il ricorrente vi fosse soggetto. Il giudice di secondo grado ha posto in evidenza che dal racconto del ricorrente emergeva piuttosto il fatto che questi era stato oggetto di due episodi di violenza sessuale ma che non vi era una chiara esteriorizzazione del suo orientamento. Inoltre ha accertato che non risultava a suo carico alcun procedimento per effetto dei rapporti omosessuali in cui era stato sorpreso da alcuni vigilanti privati. Nella sentenza, poi si esclude l’esistenza di una violenza generica idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria e viene evidenziato che la situazione socio politica risulta effettivamente pericolosa e compromessa solo in alcune aree geografiche come nel nord est del paese. Con riguardo al riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie infine la Corte di appello ha evidenziato che la censura in proposito formulata dal ricorrente non era idonea ad attingere la motivazione dell’ordinanza del Tribunale sul punto nella quale si era accertato che non sussistevano le condizioni di vulnerabilità di diritti fondamentali denunciate dal richiedente asilo, ancorate alla necessità di protezione in relazione alla sua condizione di omosessuale ed all’operare di (OMISSIS) nel paese. Infine ha ritenuto che i maltrattamenti sofferti in Libia nel periodo di transito non erano rilevanti ai fini del riconoscimento delle protezioni chieste.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso F.C. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha opposto difese limitandosi a depositare una memoria tardiva al fine di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’applicazione degli indici legali di affidabilità nella valutazione della prova. Sostiene il ricorrente che la sentenza non avrebbe fatto uso delle risultanze istruttorie per compararle con il verbale della Commissione e con il contenuto del ricorso. Evidenzia che il ricorrente non si era mai contraddetto e che nel corso del giudizio di appello erano stati allegati elementi di prova che, se valutati, avrebbero confermato la realtà del suo stato di omosessuale.

4. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la mancata acquisizione di specifiche fonti informative sulla situazione del Delta State, regione della Nigeria dalla quale proviene il ricorrente.

5. L’ultimo motivo di ricorso censura la sentenza per avere la Corte trascurato di prendere in esame il fatto decisivo (l’omosessualità del ricorrente) ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno chiesto. La sentenza dubita della situazione di omosessualità del ricorrente che invece sarebbe stata confermata ove si fossero correttamente prese in esame le dichiarazioni allegate in giudizio.

6. Le tre censure, da esaminare congiuntamente poiché investono sotto diversi aspetti la errata valutazione dello stato di omosessuale del ricorrente e dei suoi riflessi sui possibili rischi in caso di rimpatrio, sono fondate.

6.1. Rileva il Collegio che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, in primo luogo, l’attendibilità delle ragioni poste a base delle richieste tenendo conto della documentazione presentata nel corso del giudizio. La circostanza che l’omosessualità sia punita con il carcere e non con la pena capitale non è di per sé dirimente, in mancanza dei necessari approfondimenti sui riflessi sociali e sulla condizione degli omosessuali in carcere, per escludere il diritto a beneficiare delle diverse forme di protezione internazionale previste dalla legge (dallo status di rifugiato, ove si ravvisino vere e proprie persecuzioni, al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie).

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (cfr. Cass. 28/09/2020. n. 20385). Peraltro, qualora si accerti che l’ordinamento giuridico del paese di provenienza del richiedente punisca l’omosessualità come reato, tale circostanza costituisce di per sé una grave ingerenza nella vita privata che impone l’accertamento, conseguente, della possibilità ed effettività di una protezione adeguata statuale fornita alla persona omosessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. c), oltre che la verifica, da svolgere in relazione alla concreta situazione del richiedente ed alla sua particolare condizione personale, dell’esposizione, a causa del suo orientamento sessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, lett. d), ad una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona o, in via gradata, ad una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani derivante dalla predetta condizione personale (cfr. Cass. 10/06/2020 n. 11172). In sostanza L’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l’omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lettera a), della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lettera a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali. L’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone allora che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (in questo senso CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C201/2012 e Cass. Cass. 26/05/2020 n. 9815).

In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza della Corte di appello deve essere cassata e rinviata allo stesso ufficio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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