Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22821 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 20/10/2020), n.22821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10711/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

B.E. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppe Pugi e Giuseppe Gigli, giusta procura a margine del

controricorso, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Gigli, in

Roma in via Pisanelli n. 4;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Muzio Clemente n. 48, presso lo studio dell’Avv. Pieremilio

Sammarco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 557/01/2015, pronunciata il 20 luglio 2015 e

depositata il 28 ottobre 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con sentenza del 28 ottobre 2015, in accoglimento dell’appello proposto da Enzo B. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 183/8/14, ha annullato l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento notificati dall’Agenzia delle Dogane (A.D.) al contribuente(rispettivamente, negli anni 2011 e 2013), per il recupero del prelievo erariale unico (“PREU”) dell’anno 2006 su apparecchi di intrattenimento (videogiochi) installati da Eurogames Innovation s.r.l. presso la sede dell’Associazione Games Club (della quale B. era stato legale rappresentante dal 2005 e fino al 18 febbraio 2010) che, all’esito di verifica culminata in PVC del 22 marzo 2007, erano risultati privi del nulla osta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 38 nonchè del prescritto collegamento in rete.

La commissione regionale, premesso che l’avviso di accertamento era stato notificato all’appellante nella sua qualità di rappresentante legale dell’Associazione Games Club “esercente a qualsiasi titolo i locali in cui erano installati gi apparecchi”, ha osservato che la qualifica di esercente poteva essere attribuita alla sola Associazione, cui faceva capo il contratto di installazione e che, unitamente ad Eurogames Innovation s.r.l., andava individuata quale soggetto passivo dell’obbligazione tributaria; ha quindi rilevato che l’eventuale responsabilità solidale di B. avrebbe potuto essere invocata, in via sussidiaria, solo ai sensi dell’art. 38 c.c., titolo non dedotto dall’Amministrazione nell’avviso, che dunque era privo della dovuta indicazione del fatto costitutivo della pretesa fiscale azionata, ovvero delle norme che la presupponevano e la giustificavano; ha infine dichiarato assorbite le ulteriori questioni, di nullità e di decadenza, dibattute fra le parti, precisando che l’illegittimità della cartella, derivante dalla nullità dell’avviso presupposto, non poteva essere imputata ad Equitalia Centro, anch’essa chiamata in giudizio.

L’A.D. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza. Resiste con controricorso B.E..

Equitalia ha depositato controricorso con il quale, nel rimarcare la propria estraneità rispetto alle questioni prospettate nel ricorso, ribadisce la legittimità del proprio operato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso l’A.D. eccepisce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando la controversia, che avrebbe ad oggetto la violazione del T.U.L.P.S, art. 110, comma 6, alla cognizione del giudice ordinario.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2.Sulla questione si è infatti formato il giudicato interno, posto che la CTP ha pronunciato nel merito, così affermando, ancorchè implicitamente, la propria giurisdizione e che nè l’appellante nè l’A.D. hanno impugnato sul punto la decisione (cfr., fra molte, per tutte, Cass. SS.UU. n. 20 gennaio 2011, n. 2067; Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28503).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, art. 21, comma 1 e art. 56 (quest’ultimo in comb. disp. con gli artt. 112,276 c.p.c. e art. 277 c.p.c., comma 1, a loro volta in relazione allo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 35, comma 3).

In sostanza, l’Amministrazione lamenta che la CTR abbia erroneamente dichiarato assorbita l’eccezione pregiudiziale, da essa riproposta in appello, di decadenza di B. dal potere di agire per ottenere l’annullamento dell’avviso, notificatogli nel 2011 ed impugnato solo nel 2013, unitamente alla cartella di pagamento.

2.1. Il motivo è inammissibile, perchè si fonda su una circostanza (l’avvenuta notifica dell’avviso a B. personalmente) contrastante con l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’atto era stato notificato all’odierno controricorrente non già in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione Games Club.

Da tale accertamento discendeva, come ovvia e necessaria conseguenza, l’individuazione dell’associazione quale unico soggetto effettivo destinatario dell’avviso, sicchè (può qui aggiungersi), stante l’evidente illegittimità di una cartella emessa nei confronti di B. in difetto di notifica nei suoi diretti confronti dell’atto presupposto, esso sarebbe stato di per se stesso sufficiente all’accoglimento del ricorso.

L’A.D. avrebbe dovuto pertanto non solo espressamente contestarlo (mentre ha dato sostanzialmente per scontato che l’avviso fosse stato notificato personalmente all’odierno controricorrente, limitandosi a richiamare sul punto la pronuncia del giudice di primo grado ed omettendo di considerare che il giudice d’appello l’aveva riformata) ma, in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, avrebbe dovuto allegare specificamente al ricorso l’avviso impugnato, corredato della relazione di notifica (o quantomeno indicare l’esatta sede processuale in cui esso risultava prodotto) onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero la CTR fosse incorsa in errore nel ritenere che l’avviso era stato notificato a B. solo nella sua qualità (peraltro già cessata alla data di notifica).

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, conv. dalla L. n. 326 del 2003, artt. 38, 1324 e 1363 e 1366 c.c., nonchè del principio di personalizzazione della sanzioni.

L’A.D. sostiene che B. era da considerare diretto responsabile della violazione contestata, attesa la sua qualità, nel 2006, di legale rappresentante di Games Club, e che non v’era necessità che l’avviso menzionasse l’art. 38 c.c., in quanto già nel p.v.c. egli era stato individuato come “trasgressore.. nella sua qualità di Presidente del Circolo” e il titolo sul quale si fondava la pretesa emergeva con chiarezza da una lettura complessiva, e secondo buona fede, dell’atto impugnato e di detto verbale.

3.1.Anche questo motivo è inammissibile.

3.2 Va in proposito, in primo luogo, rilevato che la censura muove dal medesimo, indimostrato presupposto di fatto posto a sostegno della precedente (l’essere stato l’avviso notificato a B. personalmente).

3.3 Ciò premesso, va ulteriormente osservato che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’A.D., il legale rappresentante dell’associazione non risponde delle obbligazioni assunte dalla stessa in via solidale e illimitata, ma solo, ai sensi dell’art. 38 c.c., se risulta che ha agito in suo nome e per suo conto.

Ne consegue che la qualità di B. di presidente della Games Club non era di per sè sufficiente ad addebitargli la responsabilità della violazione accertata e che, del tutto correttamente, la CTR ha ritenuto di dover valutare, ai fini della verifica della legittimità dell’avviso sotto il profilo motivazionale, se il contribuente fosse stato posto nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva mediante una chiara e fedele ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, implicante la precisa indicazione (anche mediante rinvio per relationem) dei fatti accertati posti a suo fondamento.

La statuizione del giudice a quo secondo cui l’avviso impugnato si fondava su una causa petendi insussistente (la qualità di B. di esercente dei locali) mentre non conteneva alcun riferimento all’art. 38 c.c., ovvero all’unico titolo in base al quale il contribuente avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del pagamento del debito tributario, non poteva pertanto essere contestato dalla ricorrente, così come emerge dalla lettura del motivo, in via meramente

assertiva, mediante il generico richiamo al contenuto del p.v.c. (non allegato al ricorso e neppure indicato quale atto effettivamente prodotto in sede di merito), ad una sola frase di tale verbale, estrapolata dal suo contesto (e peraltro inconferente ai fini che qui interessano) e senza la chiara illustrazione delle ragioni per le quali la CTR avrebbe violato le norme civilistiche che regolano l’interpretazione dei contratti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di B.E., che si liquidano in dispositivo.

Le spese fra A.D. ed Equitalia vanno invece integralmente compensate, atteso che il ricorso non era rivolto nei confronti della concessionaria e che questa si è costituita al solo fine di ribadire la sua sostanziale estraneità al giudizio.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di B.E., che liquida in Euro 2.900,00 oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e cpa come per legge; dichiara compensate le spese fra l’Agenzia delle Dogane ed Equitalia.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA