Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22821 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28765 – 2012 R.G. proposto da:

HABITAT s.p.a., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, GENERALBAU s.p.a. – p.i.v.a. (OMISSIS) –

in persona del legale rappresentante pro tempore, ELMA s.p.a. –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentate e difese in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Bruno Giudiceandrea ed

elettivamente domiciliate in Roma, alla via Luigi Ceci, n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Paolo Borioni;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO, – c.f. / p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Bassano del Grappa, n. 24, presso lo

studio dell’avvocato Michele Costa che congiuntamente e

disgiuntamente agli avvocati Cristina Bernardi, Maria Larcher,

Renate von Guggenberg e Stephan Beikircher la rappresenta e difende

in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 78/2012 della corte d’appello di Trento,

sezione distaccata di Bolzano;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Fabrizio Pertica, per delega dell’avvocato Bruno

Giudiceandrea, per le ricorrenti;

Udito l’avvocato Michele Costa per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell’11.10.2005 la “Elma” s.p.a., la “Habitat” s.p.a. e la -Generalbau” s.p.a. citavano a comparire innanzi al tribunale di Bolzano la Provincia Autonoma di Bolzano.

Premettevano che nel corso dell’anno 1983 la “Habitat” aveva costruito in (OMISSIS) un complesso immobiliare denominato “(OMISSIS)”, costituito da due edifici, contraddistinti tavolarmente come p.ed. (OMISSIS) e p.ed. (OMISSIS), con al centro un piazzale abito a parcheggio, contraddistinto come p.ed. (OMISSIS), e con un ulteriore parcheggio sotterraneo.

Premettevano altresì che con contratto in data (OMISSIS) la -Habitat – aveva venduto alla “Union di P.P. & Co.” s.a.s., tra le altre, la porzione materiale 1 e metà della porzione materiale 11 ricomprese p.ed. (OMISSIS); che la Elma”, subentrata alla “Union di Podini Patrizio & Co.” s.a.s., aveva adibito a supermercato la porzione materiale 1 (della p.ed. (OMISSIS)); che all’art. 12 del contratto di vendita si era convenuto che parcheggio dovrà essere aperto al pubblico che accede ai due complessi edilizi e al supermercato”; che alla stipulazione del contratto del (OMISSIS) era intervenuta la “Generalbau” s.p.a., proprietaria delle porzioni (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), ai fini della costituzione di servitù di passaggio e di sosta a carico, rispettivamente, delle anzidette porzioni di sua proprietà ed a favore della porzione 1 della p.ed. (OMISSIS).

Premettevano inoltre che con contratto in data (OMISSIS) la -Habitat” e la – Generalbau” avevano venduto alla Provincia Autonoma di Bolzano ulteriori porzioni materiali del complesso edilizio “(OMISSIS)”, segnatamente le pp.mm. da (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) adibite a parcheggio nonchè la p.m. (OMISSIS) della medesima p.ed. (OMISSIS), costituente la strada di accesso al parcheggio; che, nel contratto in data (OMISSIS), “quanto al parcheggio, si ribadiva alla pag. 5 ed in conformità a quanto già statuito tra Habitat s.p.a. ed Elma s.p.a. con il contratto del (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 2) che “il parcheggio al piano terra (…) sarà aperto al pubblico che accede ai due complessi edilizi”.

Indi esponevano che la Provincia Autonoma di Bolzano aveva con l’apposizione di una sbarra elettrica precluso l’ingresso al parcheggio, così impedendo l’accesso alla clientela del supermercato allocato nella porzione materiale 1 dell’edificio p.ed. (OMISSIS); che, ancora, la Provincia convenuta aveva tra la primavera e l’estate del 2002 realizzato su parte della porzione materiale 12 una pesante struttura metallica adibita a scala antincendio, ostacolando in tal modo sia il transito sulla porzione (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) sia la sosta sulla limitrofa porzione (OMISSIS); che, infine, avevano appurato che nel corso dell’estate del 2002 la convenuta aveva indebitamente eseguito l’allacciamento elettrico ad una pompa di proprietà di esse attrici ed adibita allo smaltimento delle acque reflue.

Chiedevano quindi che l’adito giudice condannasse l’ente convenuto alla eliminazione della sbarra, siccome atta ad ostacolare l’accesso al parcheggio ad esse attrici, ai loro aventi causa ed ai frequentatori della porzione materiale 1, alla eliminazione della scala antincendio e alla eliminazione dell’allacciamento elettrico.

Si costituiva la Provincia Autonoma di Bolzano.

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 432/2010 il tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione della “Habitat” e della -Generalbau – e rigettava nel merito le domande della “Elma”.

Interponevano appello la “Elma” s.p.a., la “Habitat” s.p.a. e la – Generalbau – s.p.a..

Resisteva la Provincia Autonoma di Bolzano.

Con sentenza n. 78/2012 la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava il gravame e condannava le appellanti alle spese del grado.

Esplicitava – la corte di merito – in ordine al primo motivo di gravame (con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva disconosciuto la legittimazione attiva della “Habitat” e della “Generalbau”), che dalla documentazione emergeva, sì, che “Habitat” fosse ancora proprietaria tavolare, tra le altre, della porzione materiale 1 e della metà della porzione materiale (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), giacchè il contratto di vendita in data (OMISSIS) non era mai stato trascritto, e, nondimeno, che sia la porzione materiale (OMISSIS) sia la porzione materiale (OMISSIS) – adibite a supermercato – si trovavano nella legittima disponibilità della “Elma” s.p.a., che aveva anche stipulato relativamente alle stesse porzioni contratto di locazione.

Esplicitava – la corte – in ordine al secondo motivo di gravame (con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva respinto la domanda di rimozione della sbarra), che con il contratto di vendita in data (OMISSIS) (intercorso tra la “Habitat – e la “Generalbau -, da un lato, e la Provincia Autonoma di Bolzano, dall’altro) e con la sua successiva intavolazione, nessuna servitù di passo e con veicoli era stata costituita a carico della porzione materiale (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) ed “in favore della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) (il negozio in causa)” (così sentenza d’appello, pag. 10); che conseguentemente il diritto all’uso del parcheggio non integrava, siccome del resto era pacifico tra le parti, gli estremi di un diritto reale in favore della porzione materiale (OMISSIS), sibbene gli estremi di un diritto personale d’uso o di godimento, riconducibile allo schema della locazione, dell’affitto o del comodato, diritto che potevano “far valere solo le persone a favore delle quali tale diritto è stato costituito – (così sentenza d’appello, pag. 11); che al contempo nel contratto di compravendita in data (OMISSIS) non erano state richiamate le pattuizioni di cui al precedente contratto del (OMISSIS), sicchè il diritto personale della “Elma” d’uso o di godimento del parcheggio non poteva intendersi operante a vantaggio di tal ultima società pur nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, non era ovvero opponibile alla Provincia Autonoma.

Esplicitava, del pari in ordine al secondo motivo di gravame, che d’altra parte il diritto d’uso o di godimento del parcheggio non era attuabile con la eliminazione della sbarra, atteso che la pura e semplice eliminazione della sbarra avrebbe avuto “come effetto quello di consentire un accesso indiscriminato al parcheggio da parte di chiunque – (così sentenza d’appello, pag. (OMISSIS)), laddove si era contrattualmente previsto “solo l’accesso al parcheggio da parte del pubblico che ha bisogno di accedere ai due complessi edilizi” (così sentenza d’appello, pag. (OMISSIS)) sulla scorta di apposita convenzione da stipularsi, e non ancora stipulata, tra la proprietà della p.m. 1 e la gestione del parcheggio; che dunque la clausola contrattuale invocata da parte appellante era da qualificare in guisa di clausola a formazione progressiva.

Esplicitava – la corte – in ordine al terzo motivo di gravame (con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva disconosciuto i dedotti ostacoli al libero esercizio delle servitù iscritte in dipendenza della collocazione della scala antincendio), che la scala antincendio gravava sulla corsia di transito, individuata dalla p.m. (OMISSIS) del p.ed. (OMISSIS) e della complessiva larghezza di m. 5,98, in misura pari a m. 1,65, sicchè la medesima corsia restava transitabile per la residua larghezza di m. 4,33; che in pari tempo al cospetto della doglianza delle appellanti secondo cui “il passaggio con automezzi pesanti sarebbe diventato estremamente difficoltoso” (così sentenza, pag. 14), l’atto in data 9.9.1987 costitutivo della servitù a carico del p.m. (OMISSIS), contrariamente all’assunto della medesima parte appellante, prefigurava il vincolo reale non già sull’intera corsia di transito”, ma solo su una rampa, “con la conseguenza che non si può ritenere che il peso imposto dalla servitù comprenda l’intera superficie della citata p.m. senza alcuna limitazione” (così sentenza d’appello, pag. 15); che in ogni caso, siccome aveva accertato il c.t.u., “la transitabilità dei veicoli nella zona a lato della scala antincendio è più comoda di quanto non lo sia sull’adiacente ingresso” (così sentenza d’appello, pag. 15), sicchè, tanto più nel segno della regola di cui all’art. 1065 c.c., le doglianze delle appellanti erano destituite di fondamento.

Esplicitava – la corte – in ordine al quarto motivo di gravame (con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva respinto la domanda di rimozione del dedotto abusivo allacciamento alla pompa di smaltimento delle acque di scarico dei servizi igienici della p.m. (OMISSIS)), che l’allacciamento riscontrato dal c.t.u. valeva unicamente ad assicurare alla pompa di parte appellante l’energia elettrica necessaria al suo regolare funzionamento.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso “Habitat” s.p.a., “Generalbau” s.p.a. ed “Elma” s.p.a.; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1176, 1372 e 1375 c.c..

Deducono che la corte d’appello non ha motivato in ordine all’affermato difetto di legittimazione attiva di “Habitat” e di “Generalbau” nè, al riguardo, può reputarsi motivazione sufficiente l’affermazione per cui sia la p.m. (OMISSIS) sia la metà della p.m. 11 sono nella disponibilità di “Elma”.

Deducono in particolare che col contratto di compravendita in data (OMISSIS), avente ad oggetto le pp.mm. dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) dell’area adibita a parcheggio e la p.m. (OMISSIS) ed intercorso tra la “Habitat” e la “Generalbau”, da un lato, e la Provincia Autonoma di Bolzano, dall’altro, quest’ultima ebbe ad assumere nei confronti delle venditrici “la specifica obbligazione di lasciare aperti al pubblico i posti auto siti al piano terra della p.ed. (OMISSIS), ed individuati con le pp.mm. da (OMISSIS)5 a (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 6); che dunque l’obbligazione anzidetta è pienamente efficace e vincolante nel rapporto tra le parti che ebbero a siglare il contratto da cui scaturisce; che d’altronde “Habitat” è proprietaria della p.m. (OMISSIS) e della metà della p.m. (OMISSIS) – adibite a supermercato – sicchè ha evidente interesse “a rispettare e fare rispettare tale obbligazione indipendentemente dalla disponibilità o meno delle pp.mm. (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 6).

Deducono ulteriormente che la corte di merito cade in contraddizione, allorchè, pur riconoscendo la legittimazione attiva di “Elma”, le nega “il diritto ad ottenere l’apertura del parcheggio, giacchè (…) l’obbligazione in parola non sarebbe stata assunta dalla Provincia Autonoma nei confronti di essa Elma s.p.a. ma nei soli confronti di Habitat s.p.a. e di Generalbau” (così ricorso, pag. 7).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1411 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che la clausola contenuta nel contratto in data (OMISSIS) e concernente l’area adibita a parcheggio “è volta a favore di Elma s.p.a., (…) rientra (…) pienamente nello schema del contratto a favore di terzi, che non necessita dell’accettazione del terzo per l’acquisizione del diritto da parte di questi” (così ricorso, pag. 7); che quindi ha errato la corte distrettuale, allorchè ha ritenuto che “Elma” “non possa pretendere l’accesso al parcheggio in oggetto” (così ricorso, pag. 7).

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., artt. 1372, 1353 e 1355 c.c..

Deducono che la corte territoriale ha errato, allorchè ha qualificato ed interpretato le clausole concernenti il parcheggio, presenti e nel contratto in data (OMISSIS) e nel contratto in data (OMISSIS), in guisa di clausole a – formazione progressiva”; che l’obbligazione assunta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con il contratto del (OMISSIS) è “immediatamente efficace e vincolante, e non può ritenersi in itinere ovvero addirittura subordinata al rilascio di abbonamenti da parte della stessa Provincia, tramutandosi altrimenti la relativa clausola in una condizione meramente potestativa e come tale nulla” (così ricorso, pagg. 8 – 9).

Si giustifica la disamina contestuale del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso.

I motivi anzidetti, invero, sono significativamente connessi.

In ogni caso unicamente il primo ed il terzo sono fondati e meritevoli di accoglimento. Viceversa inammissibile è propriamente il secondo motivo.

Si rappresenta che, nel solco ben vero dell’affermazione della corte di merito secondo cui nessun diritto reale è stato intavolato in favore della porzione materiale 1, sicchè diritto all’apertura e al conseguente utilizzo del parcheggio va inquadrato nell’ambito dei diritti personali, in un diritto personale d’uso e/o di godimento” (così sentenza impugnata, pag. 11), va appieno condivisa e recepita la prospettazione delle ricorrenti secondo cui, in virtù del contratto di compravendita in data (OMISSIS), la Provincia Autonoma di Bolzano ebbe ad assumere nei confronti delle venditrici “Habitat” e “Generalbau” -la specifica obbligazione di lasciare aperti al pubblico i posti auto siti al piano terra della p.ed. (OMISSIS), ed individuati con le pp.mm. da (OMISSIS)5 a (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 6).

In questi termini ed a cagione della indiscutibile validità ed efficacia dell’obbligazione convenzionalmente assunta (dicono bene le ricorrenti, allorchè specificano che “l’obbligazione in oggetto non presupponeva nè presuppone affatto la disponibilità del negozio in capo a Habitat s.p.a., ovvero che fosse Habitat s.p.a. e non Elma s.p.a. a gestire il supermercato ivi allocato così memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 2) non vi è margine alcuno perchè la Provincia Autonoma di Bolzano si sottragga al relativo adempimento; nè al contempo vi è margine per negare che le attrici, “Habitat” e “Generalbau, titolari della correlata posizione di credito, al cospetto dell’inadempimento di parte avversa, possano attivarsi onde conseguire la condanna della indisponibile debitrice a facere quanto non ha inteso prestare spontaneamente.

D’altra parte, in nessun modo può postularsi che segnatamente “Habitat” non abbia interesse all’adempimento dell’obbligazione nei suoi confronti assunta sulla scorta del rilievo per cui “la p.m. (OMISSIS) e la p.m. (OMISSIS), adibite ad un supermercato, si trovavano e si trovano nella legittima disponibilità della Elma s.p.a. – (così sentenza d’appello, pagg. 8 – 9).

E’ la medesima corte di Bolzano che, in verità, ha puntualizzato che “dalla documentazione agli atti risulta effettivamente come Habitat s.p.a. sia ancora proprietaria tavolare della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS), della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) e della quota pari alla metà della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS)” (così sentenza d’appello, pag. 8). E tale circostanza vale ex se a giustificare l’interesse, pur se del caso non patrimoniale, all’adempimento della ricorrente, al di là, beninteso, del dato “formale” per cui “Habitat” è titolare della posizione creditoria correlata alla obbligazione pattuita a carico della Provincia Autonoma di Bolzano con il contratto del (OMISSIS).

Negli enunciati termini la circostanza per cui, da un canto, “Habitat” e – Generalbau – senza dubbio vantino uno ius in personam alla fruizione del parcheggio convenzionalmente acquisito giusta la pattuizione del (OMISSIS) e per cui, dall’altro, a tale pattuizione – Elma – è rimasta estranea, comporta una duplice conseguenza.

Per un verso, che le prime due ricorrenti non vantano – ai fini della realizzazione del loro interesse alla fruizione dell’area adibita a parcheggio – un interesse ulteriore e peculiare alla qualificazione, in guisa di “contratto a favore di terzi”, del contratto in data (OMISSIS) (spiega questa Corte che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile: cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 24.11.1983, n. 7021).

Per altro verso, che, pur a postulare un interesse della “Elma” ad agire in vista della qualificazione “in suo favore” del contratto del (OMISSIS), è da escludere che si possa a tale qualificazione addivenire.

Questa Corte difatti spiega che, per la configurabilità di un contratto a favore di terzi, non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo. nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma Cass. 19.8.1997, n. 7693).

Su tale scorta il riscontro ermeneutico che alla stregua del summenzionato insegnamento si impone, in considerazione della sua estraneità al thema disputandum, quale emergente dalla stessa statuizione di seconde cure, avrebbe in questa sede un carattere di assoluta novità (è appena il caso di soggiungere, ovviamente, che nel giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, nè di fatto nè di diritto, che comporti l’allargamento della materia del contendere – con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni – oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di “fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito: cfr. in tal senso Cass. 12.8.2004, n. 15673).

Sotto altro profilo, con precipuo riferimento al terzo motivo, è innegabile che con la clausola inserita nel testo del contratto in data (OMISSIS) le parti ebbero a riservare la disciplina dell’esercizio del diritto ad un accordo aggiuntivo (“la gestione dovrà prevedere accordi per abbonamenti forfettari con la società proprietaria della p.m. (OMISSIS) che tengano conto dell’entità, dell’utilizzo e del costo di gestione”).

E, tuttavia, è da disconoscere, in considerazione del complessivo letterale e logico tenore dell’intera clausola, che siffatta aggiuntiva previsione valga a menomare ovvero a condizionare in qualche misura l’obbligo di tener aperto al pubblico il parcheggio: l’obbligo anzidetto risulta convenuto in via del tutto autonoma, sicchè la sua operatività prescinde dalla contestuale prefigurazione di modalità concordate di regolamentazione dell’uso dell’area di parcheggio.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1064, 1065 e 1066 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che la corte altoatesina ha errato allorchè ha applicato unicamente il criterio di contemperamento di cui all’art. 1065 c.c..

Deducono, in particolare, che contratto del (OMISSIS) prevede un ampio e incondizionato diritto di transito sulla p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 9); che l’uso della servitù, quale operato nel corso del suo esercizio e quale comprovato dalle deposizioni testimoniali, e la clausola contenuta nel contratto in data (OMISSIS), “consentivano e consentono invero di dirimere ogni dubbio in ordine all’effettiva estensione della servitù” (così ricorso, pag. 10).

Il motivo non merita alcun seguito.

Si ribadisce che in sede di valutazione del terzo motivo di gravame – cui si correla il motivo di ricorso in disamina – la corte d’appello ha puntualizzato che la servitù invocata da parte appellante rinveniva il suo titolo negoziale nell’atto costitutivo del 9.9.1987.

In tal guisa, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto le ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo dell’atto del (OMISSIS), oltre che delle deposizioni testimoniali (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

In ogni caso, l’iter motivazionale che in parte qua agitur sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

La corte distrettuale, in aderenza al disposto della prima parte dell’art. 1065 c.c., ha correttamente determinato l’estensione della servitù alla luce dell’estratto tavolare – allegato dalle appellanti – dell’atto costitutivo del (OMISSIS); al contempo ha confortato e verificato gli esiti della operata ricostruzione pur alla luce del criterio sancito, “nel dubbio”, dalla seconda parte del medesimo art. 1065 c.c. (cfr. Cass. 23.2.2007, n. 4222, secondo cui, nel dubbio circa l’estensione o le modalità di esercizio, la servitù acquistata in virtù di un titolo negoziale deve ritenersi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, senza che al riguardo possa assumere rilevanza l’esercizio concreto della stessa, cioè il suo possesso, come invece avviene per le servitù acquistate per usucapione).

Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 832 e 2051 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che “l’allacciamento operato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per fare funzionare la pompa (…) è stato eseguito senza alcun consenso da parte del proprietario” (così ricorso, pag. 10); che dunque la corte territoriale ha errato nel reputare legittimo tale allacciamento sulla base di una motivazione lacunosa e contraddittoria.

Deducono ulteriormente che ha errato la corte di Bolzano nell’addossare ad – Elma – la responsabilità ex art. 2051 c.c. per le infiltrazioni verificatesi a seguito dello spegnimento della pompa; che invero “Elma” non era a conoscenza del fatto che la propria pompa servisse anche a terzi abusivamente collegatisi alla stessa.

Il motivo parimenti non merita seguito.

Si rappresenta che in sede di valutazione del quarto motivo di gravame – cui si correla il motivo di ricorso in esame – la corte d’appello ha precisato che il c.t.u. aveva accertato che la Provincia Autonoma non aveva “realizzato nessun tipo di allacciamento alla pompa, inteso come collegamento a mezzo di un tubo di scarico per convogliare nella stessa acque provenienti dai servizi dei locali di proprietà della Provincia” (così sentenza, pag. 16) medesima.

Più esattamente la corte d’appello ha dato atto che l’allacciamento riscontrato dal c.t.u. “non sfrutta l’impianto di parte appellante, ma (…) gli fornisce energia elettrica che consuma la pompa per il suo funzionamento, anche se la Provincia non fruisce del servizio di scarico delle acque” (così sentenza d’appello, pag. 17).

In questi termini sono assolutamente ingiustificati gli assunti delle ricorrenti secondo cui sarebbero costrette “a tenere in funzione un loro bene a vantaggio della Provincia Autonoma di Bolzano senza limiti di tempo” (così ricorso, pag. 11), secondo cui “le infiltrazioni in oggetto sono state originate da terzi” (così ricorso, pag. 11) e secondo cui “Elma” non era – a conoscenza che la propria pompa servisse anche detti terzi, collegatisi alla stessa abusivamente” (così ricorso, pag. 11).

In accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 78/2012 della corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, va cassata con rinvio alla medesima sezione in diversa composizione della stessa corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il quarto ed il quinto; cassa, in relazione e nei limiti delle censure accolte, la sentenza n. 78/2012 della corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; rinvia alla medesima sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, della corte di appello di Trento anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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