Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22820 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 14/04/2019, dep. 20/10/2020), n.22820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26899/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

P.P. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Napoli,

al Corso Umberto I 174, presso lo studio dell’avv. Francesco Manzon,

che lo rappresenta e difende come da procura a margine del

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4624/47/2015, pronunciata il 24 aprile 2015 e depositata

il 19 maggio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1- La sezione staccata di Napoli della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 19.5.2015, in accoglimento dell’appello proposto dallo spedizioniere doganale P.P. contro la sentenza n. 2589/2/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ha annullato l’avviso di pagamento di dazi doganali ed Iva notificato dall’Agenzia delle Dogane all’appellante quale ritenuto responsabile, in solido con F.lli D.P. s.r.l. e Uno Moc s.r.l., dell’importazione di aglio proveniente dalla Cina in violazione del c.d. regime del contingentamento, che prevede il rilascio alle società importatrici che vi sono ammesse, nei limiti delle quote ad esse assegnate, di determinati titoli (AGRIM) rappresentativi del loro diritto ad importare merci a dazio agevolato.

2.Secondo l’Amministrazione, le due società, entrambe ammesse a detto regime, attraverso un doppio trasferimento della merce (che F.lli D.P., esauriti i propri titoli AGRIM, aveva acquistato in Cina e venduto nello Stato estero ad Uno Moc, la quale aveva provveduto ad importarla usufruendo dei titoli di cui era intestataria, per poi rivenderla in Italia all’originaria acquirente) avevano posto in essere un meccanismo elusivo, grazie al quale F.lli D.P., effettiva importatrice, aveva usufruito del beneficio daziario oltre la quota di contingente assegnatale; quanto a P., questi era tenuto a rispondere dell’illecito per aver curato lo sdoganamento in nome e per conto dell’importatrice fittizia.

3. La CTR ha fondato la decisione sul duplice rilievo che l’inadempimento dell’obbligazione doganale non poteva essere imputato all’appellante, il quale, avendo agito in rappresentanza diretta di Uno Moc, non aveva fornito i dati della dichiarazione, peraltro regolari, e non era neppure tenuto al controllo della fase successiva allo svincolo della merce, e che, in ogni caso, nella specie non era neppure ravvisabile il paventato danno erariale, in quanto, stante l’autenticità dei certificati AGRIM in possesso di Uno Moc, l’importazione non aveva beneficiato di un’esenzione del dazio non prevista dalla normativa comunitaria.

5. Contro la sentenza l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il contribuente si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 201,202 e 203, comma 3, 205 C.D.C. e dell’art. 199 del Reg. (CEE) n. 2454/1993 del Consiglio (recante talune disposizioni d’applicazione del C.D.C., di seguito anche: “D.A.C.”).

2.Con il secondo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 25 luglio 2000, n. 213, artt. 2 e 5 (recante norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci).

Con il terzo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 10 (recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie).

Con tutti e tre i motivi l’Agenzia delle Dogane contesta che P. non fosse tenuto a rispondere dell’obbligazione doganale. Rileva che, ai sensi dell’artt. 201 comma 3, C.D.C., quando la dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione dei dazi dovuti, possono essere considerate debitrici, oltre al dichiarante, anche le persone che hanno fornito detti dati o che erano, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità e sostiene che, stante la speciale competenza richiesta dalla L. n. 213 del 2000 allo spedizioniere doganale, questi è responsabile in tutte le ipotesi in cui l’infondatezza delle asseverazioni dallo stesso compiute in ordine alla veridicità, alla completezza ed alla regolarità dei dati relativi alle operazioni compiute derivi dall’insufficiente conoscenza dei fatti asseverati e/o dall’inadeguata attenzione e organizzazione rispetto ai doveri di verifica impostigli. Osserva, inoltre, che la responsabilità dello spedizioniere rappresentante diretto deriva dal generale disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 comma 1 che stabilisce che se la violazione che incide sulla determinazione o sul versamento del tributo è commessa dal rappresentante, anche negoziale, di una società, associazione od ente, entrambi rispondono in via solidale del pagamento della sanzione.

2. I motivi, prima ancora che infondati, sono inammissibili.

2.1. La CTR, dopo aver rilevato che P. non era tenuto all’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendosi limitato, nella sua qualità di rappresentante diretto di Uno Moc, a compilare la dichiarazione sulla base dei dati autentici da questa fornitigli, ha escluso in radice la sussistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, avente titolo nella supposta natura fraudolenta dell’operazione, rilevando che l’importazione di aglio effettuata, stante l’autenticità dei titoli AGRIM in possesso dell’importatrice, non aveva minimamente beneficiato di un’esenzione non prevista dalla normativa comunitaria, sicchè non era ravvisabile un danno erariale nè per le casse dello Sato nè per quelle della Comunità.

2.2. L’accertamento in fatto inerente l’infondatezza in sè della pretesa erariale azionata (anche) nei confronti di P., costituente autonoma ratio decidendi, di per sè sufficiente a sorreggere la pronuncia impugnata, non è stato censurato col ricorso.

Trova dunque applicazione l’insegnamento consolidato di questa Corte secondo cui il ricorso che investe solo una delle rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, è inammissibile per difetto di interesse perchè, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis, limitando i riferimenti a talune tra le più recenti: Cass. sez. 1, 27/07/2017, n. 18641, Rv 645076-01; Cass. ez. 3, 21/06/2017, n. 15350, Rv. 644814-01, per la quale, peraltro, il conseguente rilievo di inammissibilità – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile; Cass. sez. 4, 04/03/2016, n. 4293, Rv. 639158-01, nonchè Cass. Sez. U., 23/03/2013, n. 7931, Rv. 625631-01).

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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