Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22820 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/08/2021), n.22820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28695-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO DORIA, GIULIO

INSALATA, STEFANO GIUBBONI, ALBERTO BOER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2248/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/09/2017 R.G.N. 333/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2C21 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8 bis, convertito con modificazioni della L. 18 dicembre 2020,

n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 27.9.17 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 24.11.15 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto del signor R.V. alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione (con esclusione degli emolumenti extramensili realizzati relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione e per malattia), ed ha in conseguenza condannato l’INPS al pagamento delle relative differenze pensionistiche, pari ad Euro 3.608, oltre interessi legali.

2. In particolare – per quel che qui rileva-, la corte territoriale ha escluso la decadenza per la prestazione in questione (precedente il D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011) per essere il termine ex art. 38 di detto decreto decorrente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative e per altro verso per essere stato interrotto il termine dalla domanda amministrativa del 19.2.2014.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’assistita.

4. Con ordinanza n. 13286 del 16 maggio 2019, la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo l’INPS lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, nonché dell’art. 252 disp. att. c.c., per avere la corte di merito ritenuto che la decadenza triennale potesse essere evitata dalla presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione della pensione.

6. Con il secondo motivo l’INPS deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso la pronuncia sull’eccezione di prescrizione che era stata riproposta in grado di appello.

7. Il primo motivo è fondato in quanto la domanda amministrativa non interrompe la decadenza.

8. Questa Corte è già intervenuta sulla questione con la recente sentenza Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità.

9. In particolare, si è ribadito il principio (affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con la ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 – 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015, il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).

10. Come già ritenuto dalla richiamata Cass. Sez. L, n. 28416/20, la decadenza ex art. 47 è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa (v. invece Cass. Sez. VI-L, n. 7756/16).

11. Infatti, ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge e nella fattispecie l’atto previsto dalla legge è l’azione giudiziaria.

12. Stante il tenore letterale dell’art. 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine.

13. Tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell’azione giudiziaria per ottenere l’esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria;

infatti, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all’ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge; allo stesso modo, l’istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell’interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.

14. Del resto, a differenza di quanto avviene per l’iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento.

15. Per quanto detto, il primo motivo deve quindi essere accolto.

16. Resta assorbito il secondo motivo.

17. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, deve per quanto detto essere cassata. La causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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