Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2282 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 14330 – 2019 R.G. proposto da:

N.S. – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale erede di

Ni.Sa. nonchè quale erede di M.C.) elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica

certificata, in Lecce, alla via M. Bernardini, n. 2, presso lo

studio dell’avvocato Giandomenico Daniele che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 140 dei 20.2/18.4.2019 della corte d’appello di

Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

ritenuto in particolare che non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione alla valenza da attribuire alla durata del giudizio “presupposto” compresa tra il 17.4.1971, dì della proposizione dell’iniziale ricorso, e l’1 agosto 1973 ovvero in relazione alla necessità di tener conto della situazione in cui la causa si trovava a tal ultima data (cfr. Cass. 7.1.2016, n. 95; Cass. n. 14286/2006), data a partire dalla quale è stata riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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