Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2282 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2282 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 20030-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

Cartolarizzazione
2017
3851

S.C.C.I.
dei

S.P.A.
Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- ricorrenti contro

MADARO ANTONIO;
– intimato –

Nonché da:

DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO
D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
VAUDETTI, giusta delega in atti;
– controricorrente ricorrente incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F.

80078750587,

Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

S.P.A.

Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004;
– intimate –

avverso la sentenza n. 256/2016 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 29/06/2016 r.g.n. 498/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale assorbimento
dell’incidentale condizionzato;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;
udito l’Avvocato CARLO VAUDETTI.

MADARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d’appello di Torino ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’ing.
Antonio Madaro non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla
gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quale

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l’ing. Madaro
dipenglente pubblico e avendo per quell’anno versato all’INARCASSA il
contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse
essere esclusa in ragione del disposto dell’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell’interpretare
autenticamente la disposizione dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995,
aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero
effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli
enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la
circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi
all’INARCASSA in ragione del divieto di cui all’art. 2, I. n. 1046/1971.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura.
L’ing. Madaro resiste con controricorso contenente ricorso incidentale
condizionato, con cui ripropone le questioni concernenti il merito della
pretesa contributiva, ritenute assorbite dalla Corte territoriale. Entrambe
le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, 18, comma
12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 3, I. n. 179/1958, 10 e
21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il
28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse
alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che
svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti
all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento
di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura
assicurativa.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per
quanto qui interessa, che «sono tenuti all’iscrizione presso una apposita

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lavoratore autonomo nell’anno 2008.

Gestione

separata,

presso

l’INPS,

e

finalizzata

all’estensione

dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché
non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei

modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creaziong di tale
nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo
estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano
completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte,
vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano
assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due,
facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma
di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle
altre, quali la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia
commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono
caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di
applicazione, corrispondente alla natura dell’attività lavorativa svolta
dall’iscritto, l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento
eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere
fiscale ivi richiamate, di talché l’obbligazione contributiva dell’iscritto è
basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere
o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure
complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è
assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata (così
ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l’art. 6, d.m. n.
281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini
per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 2, comma 26, I.
n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla
contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro
titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
E’ in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui
all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il

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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

quale, nell’interpretare l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha
previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione
presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad

contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e
ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare
l’inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell’ambito della
gestione

separata):

trattandosi

di

una

disposizione

recante

interpretazione di un’altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista
di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un
rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione
interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi
carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un
precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale
a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei
lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.
509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può
essere agevolmente ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione
separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui
all’art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l’esercizio della quale
non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se
subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento
contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di
costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione
previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire
la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata e si
porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto – collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione
di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può

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appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento

essere unica oppure complementare a seconda l’iscritto svolga o meno
un’ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già
cit.).
Così ricostruito il combinato disposto dell’art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare,

agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di
previdenza obbligtorie in dipendenza di un rapporto di lavoro,
subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n.
1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall’art. 21, comma 5, I.
n. 6/1981 e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA,
approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994).
Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del
contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo
integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto,
indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una
maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista
su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa
indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il
debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (art. 10, I. n.
6/1981, riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di
previdenza INARCASSA).
Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in
difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa mettere capo alla
costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del
professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza
eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3,
Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma
se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può
esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la
regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che
all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe
è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di
iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010,
cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del

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con riguardo al caso di specie, che l’iscrizione all’INARCASSA è preclusa

professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si
giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell’INARCASSA di
disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni
cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione
professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla

l’INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del
1984).
Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il
Regolamento di previdenza dell’INARCASSA abbia recentemente previsto
che la «quota della contribuzione integrativa versata, secondo le
modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo», venga
computata nell’ambito del «montante contributivo individuale»: fermo
restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art.
26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che
codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il
professionista sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per
beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che
sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell’art. 18,
comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un
«versamento contributivo», non sarebbe consentito all’interprete
distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come
anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il
tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia
l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad
imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini
dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello
suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata
posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico
secondo

cui

l’interprete

dovrebbe

astenersi

dall’introdurre

differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha
previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla
somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e
contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di
un’interpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo, non

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categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui

essendo certamente rinvenibili nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011,
cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre.
Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata
va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di
Torino, in diversa composizione, davanti alla quale potranno e dovranno

condizionato e concernenti l’eccezione di prescrizione dei contributi
oggetto del giudizio e la debenza e misura delle sanzioni: esse vanno
infatti ritenute inammissibili in questa sede in ragione del principio
secondo cui è carente d’interesse il ricorso incidentale, sia pure
condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga
questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, in quanto tali
questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono
impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (cfr.
da ult. Cass. nn. 4472 e 13463 del 2016).
Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso principale e della
declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.10.2017.

riproporsi anche le questioni oggetto delle censure del ricorso incidentale

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