Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2282 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20478/2015 proposto da:

T.G., in qualità di crede di B.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo

studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Messina ha accolto il ricorso di T.G., erede di B.M., ed ha accertato il diritto dell’invalida all’indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1 a decorrere dal giugno 2011 condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati della prestazione in favore dell’erede con tale decorrenza e fino al decesso dell’invalida compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, lasciando quelle di ctu a carico dell’Inps, in ragione dell’accertata decorrenza della prestazione in epoca comunque successiva all’introduzione del giudizio di primo grado.

Per la cassazione del capo della decisione con il quale sono state compensate le spese del giudizio ricorre T.G. e la censura per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ed in relazione ad un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

L’Inps si è difeso con controricorso.

Tanto premesso va rammentato che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. 14.10.2013 n. 23226).

Oltre che per il caso di soccombenza reciproca, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dal tipo di procedimento contenzioso applicato, dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla natura della lite, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. 15.12.11 n. 26987; Cass. 13.7.11 n. 15413 e recentemente Cass. n. 16115 del 2016).

Diversamente, la compensazione delle spese si tradurrebbe – in specie ove l’importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex ad. 24 Cost. (cfr. Cass. 20188/2013, che richiama Cass. 10.6.11 n. 12893 oltre alla n. 16115 del 2016 citata).

Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame il giudice del gravame ha compensato le spese evidenziando che comunque lo stato invalidante era insorto quando il giudizio di primo grado era già stato introdotto (ricorso del gennaio 2010 insorgenza dello stato invalidante giugno 2011).

Il limitato accoglimento del gravame e – nel suo complesso – della domanda proposta dal ricorrente integra quell’ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Quanto al secondo motivo deve aggiungersi che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dai confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la compensazione è stata disposta sulla base del riferimento al criterio suindicato, della posteriore decorrenza del beneficio rispetto all’epoca della domanda amministrativa (peraltro neanche indicata dal B. nel presente ricorso). La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. (cfr. in termini anche Cass. 6-lav. n. 12358 del 2016). Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, complessivamente manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Quanto alle spese ne va dichiarata la non ripetibilità sussistendone le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 54nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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