Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2282 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11596-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELICE CARLO ASSERETO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6098/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate con un unico motivo censura la sentenza della CTR della Sicilia nr 6098/2019 che con un unico motivo censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., per aver ritenuto il giudice di appello inammissibile il gravame notificato alla parte personalmente e non presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito malgrado l’avvenuta costituzione in giudizio con efficacia sanante.

Si è costituito L.F.N. con controricorso illustrato da memoria.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente va rigettate l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

L’Amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ha criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l’inesistenza della notificazione (cfr. pag 4 del ricorso).

Orbene, quella che qui si sta ipotizzando è indubitabilmente un caso di nullità della notificazione del ricorso in appello (Cass., Sez. U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 01, secondo cui “La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica (…)”). L’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone senz’altro che l’impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto.

Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l’inesistenza della notifica, purché essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte.

Si è detto infatti che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma del citato codice, art. 291 – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass. n. 16801 del 2014).

Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, il Giudice d’appello non appare avere tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica, benché al solo scopo di eccepirne la nullità e l’inammissibilità dell’appello.

Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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