Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2282 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2282 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 03/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 18574-2012 proposto da:
INVIDIATO GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA gDRRICO CONFALONIERI 5, pressa lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PIVA PAOLO, BERTOLISSI MARIO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3396/2011 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
uditi

gli

avvocati

Federica MANZI

per delega

dell’avvocato Luigi Manzi, Maurizio GRECO
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

1.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto
Invidiato Giacomo, magistrato ordinario collocato a riposo per
raggiunti limiti di età, impugnava il provvedimento con cui il Ministero
della Giustizia aveva rigettato l’istanza — presentata ai sensi dell’art. 18
del d.l. 23.03.97 n. 67, conv. dalla 1. 23.05.97 n. 135 — di rimborso delle
spese legali sostenute nel giudizio promosso dinanzi al giudice
amministrativo per l’impugnazione del provvedimento di trasferimento
di ufficio per incompatibilità ambientale irrogatogli dal Consiglio
Superiore della Magistratura. Il Tribunale dichiarava la illegittimità del
provvedimento di diniego, in parte annullandolo.
2.- Proposto appello principale dall’Amministrazione e appello
incidentale dal dott. Invidiato, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta,
con sentenza del 6.06.11 n. 3396 accoglieva la prima impugnazione e
respingeva la seconda, riformando la sentenza impugnata e rigettando
integralmente il ricorso proposto in primo grado.
3.- Osservava il Consiglio di Stato che la finalità della norma
invocata dal ricorrente è quella di evitare che i dipendenti statali
debbano essere esposti all’onere delle spese legali per i giudizi
promossi nei loro confronti per fatti connessi all’espletamento del
servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali, a condizione che
essi siano stati assolti dall’accusa, ovvero sia stata comunque accertata
l’assenza di responsabilità. Nel caso di specie il rimborso era richiesto,
invece, in relazione a procedimento giudiziario promosso non per
contestare una responsabilità del genere sopra indicato, ma per
paralizzare un trasferimento di ufficio ad altra sede per incompatibilità
ambientale. Tantomeno, il giudizio aveva dato luogo ad una pronunzia
di estraneità del magistrato ai fatti emersi in sede penale, anch’essi
inerenti l’espletamento del servizio
4.- Il dott. Invidiato impugna per cassazione questa sentenza
assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe violato i limiti esterni della
giurisdizione. Risponde il Ministero della Giustizia con controricorso e
memoria.
Motivi della decisione
5.- Il ricorrente con due motivi di ricorso deduce:
5.1.- Violazione degli artt. 1 e 104 c.p.a., del principio di
effettività imposto dal prevalente diritto europeo e del diritto di difesa,
come risultante dagli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., in quanto
l’Avvocatura dello Stato, tanto all’atto del parere espresso prima del
provvedimento di diniego, che in sede di difesa del Ministero dinanzi
7. Invidiato Giacomo c Ministero Giustizia (18574-12)

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Svolgimento del processo

7. Invidiato Giacomo c. Ministero Giustizia (18574-12)

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al TAR, non aveva sollevato eccezioni sostanziali del genere accolto
dal Consiglio di Stato, ovvero che il tipo di procedimento per il quale
era richiesto il rimborso non ricadeva tra quelli previsti dall’art. 18 della
legge n. 135 del 1997. Questa obiezione era stata sollevata solo in
appello, tanto che il dott. Invidiato aveva eccepito la violazione del
divieto di nova in appello, di modo che l’Avvocatura — che cumulava la
funzione defensionale e quella di amministrazione attiva — finiva per
introdurre una motivazione postuma al provvedimento, da ritenere
non adottabile in quanto impeditiva del corretto contraddittorio con il
privato, in violazione dell’art. 24 Cost.
5.2.- Violazione del principio del giusto processo e del principio
della cosa giudicata, in quanto il rimborso richiesto era relativo a spese
sostenute per il giudizio dinanzi al giudice amministrativo che si era
concluso nella sostanza con pronunzia (sentenza n. 100/97 del
Consiglio di Stato) di annullamento del trasferimento di ufficio, a suo
avviso costituente giudicato. L’interpretazione data dal Consiglio di
Stato all’art. 18 del d.l. 23.03.97 n. 67 violerebbe, dunque, il principio di
effettività della tutela giudiziale, in quanto il dott. Invidiato sarebbe
stato privato di un suo diritto derivante dalla circostanza di essere stato
(con sentenza definitiva) assolto dagli addebiti contestatigli dal C.S.M.
6.- Deve premettersi che il dott. Giacomo Invidiato, già
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, fu
trasferito di ufficio dal Consiglio Superiore della Magistratura per
incompatibilità ambientale. Vanamente proposto dall’interessato
ricorso dinanzi al TAR Lazio, la sentenza di rigetto di primo grado fu
riformata dal Consiglio di Stato, il quale annullò il provvedimento
(sentenza 100/97).
Con una seconda delibera, adottata in esecuzione della sentenza
di annullamento, il Consiglio Superiore trasferiva nuovamente il
magistrato. Impugnato ancora una volta il provvedimento dinanzi al
giudice amministrativo, il TAR Lazio accoglieva il ricorso (sentenza
2068/00) ed annullava nuovamente il trasferimento. Proposto appello
dal C.S.M., nelle more del giudizio il dott. Invidiato era collocato a
riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 12.11.00, per cui il
Consiglio di Stato, ritenuto il medesimo carente di interesse, annullava
senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarava improcedibile
l’impugnazione (sentenza 2785/04), compensando le spese di entrambi
i gradi di giudizio.
7.- Delle spese legali sostenute per questo giudizio il dott.
Invidiato ha richiesto il rimborso al Ministero della Giustizia ai sensi
dell’art. 18 del d.l. 23.03.97 n. 67, conv. dalla 1. 23.05.97 n. 135, per il
quale le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente Amministrazione, che liquida in € 3.000 (tremila) per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013
Il Presidente

tv

amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
• l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza
nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
8.- Passando all’esame dei due mezzi di impugnazione, deve
rilevarsi che le censure ivi dedotte deducono nella sostanza degli errores
in indicando compiuti dal Consiglio di Stato, contestandosi il contenuto
della decisione per pretesi errori di diritto compiuti dal Collegio
giudicante, che, secondo quanto illustrato ai paragrafi che precedono,
avrebbe giudicato in violazione delle norme del contraddittorio tra le
parti processuali (primo motivo) e del principio di effettività della
tutela giudiziale (secondo motivo), in entrambi i casi in palese
contrasto con il diritto di difesa della parte privata.
Le censure in questione attengono, tuttavia, il risultato
dell’esercizio della giurisdizione e non il superamento dei limiti del
potere giurisdizionale del giudice amministrativo, di modo che la
contestazione mossa alla sentenza del Consiglio di Stato si riduce ad
una inammissibile contestazione della decisione.
9.- Deve, dunque, ritenersi che non sussistono i presupposti per
ricorrere alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 110 del c.p.a.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità nei confronti della controricorrente Amministrazione.
10.- I compensi professionali vanno liquidati in € 3.000 sulla
base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre
fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione,
decisione) ed allo scaglione del valore indeterminato.

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